Non è cosi pyer. Il contratto si deve perfezionare per il 100 se la proposta è per tutto. Diversamente decade.
Non sono d'accordo. Anche se la proposta è propedeutica si deve perfezionare diversamente al rogito ci vanno da soli i venditori ....senza l'acquirente intendo.
Se fosse inadempienza, dalla parte del venditore, chiunque di questi che abbia incassato la caparra, ne rispondebbe in solido;
Di ogni azione risarcitoria posta in essere dall'acquirente.
Posto che le azioni preparatorie, desumono che sia l'acquirente, a convocare il rogito e non il contrario.
Sessanta giorni prima, ovvero nelle more della proposta, le cose andavano bene cosi'.
Di fatto, non si comprende, perche' non si provvedeva prima al raccoglimento e alla pretesa, di ciascuna delle firme.
Considerato, che il tempo non mancava, financo ad integrare con documenti ex novo.
Si comprende ancora meno, del perche' non si proceda, proprio adesso.
Ovvero nel momento in cui, ogni questione, puo' essere sistemata come si doveva.
Con la convocazione a sottoscrivere, al rogito o alla stipula del compromesso, di ciascuna delle parti in causa.
Atti che a quanto a pare, non e' la parte venditrice, a voler disertare.
Te lo immagini..?
Se la proposta, intestata al proponente, fosse firmata da un suo congiunto.
Oppure, se fosse sostenuta con un assegno tratto, dal medesimo congiunto;
Vedere il venditore, contestare la validita' della proposta, per evitare l'inadempienza scaturita dalle mancate firme, degli altri aventi titolo.
A prescindere dalle opinioni personali (comprese le mie), quello che conta è ciò che è valido per legge.
Di per certo, per vendere un immobile non tuo, hai bisogno di una procura speciale di vendita, e fino a qui credo siamo tutti d'accordo.
Ora c'è da capire (e domani mi informo dai miei avvocati se mi ricordo) se vale lo stesso con una "promessa vendita".
Comunque Piersilvio, spero tu ti aggiorni un pochino, anche perchè fai l'agente immobiliare ed è facile fare disastri.
Ma fammi il piacere Pasquale.
Ho pratiche dove il venditore, per via della diatriba sui termini essenziali, non riesce a liberararsi dall'acquirente, ancora dopo sette anni di udienze.
Pare che l'orientamento giurisprudenziale, sia quello di privilegiare, il proseguimento del contratto.
Specie quando questo, trova i sui effetti, in un regime confirmatorio.
Che e' valido per legge.
In sintesi chi vuole andare avanti concluda.
Chi vuole andare indietro, perche' non puo' o non vuole avanzare, risarcisca i danni.
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