Hai letto quello che ha linkato Andrea Boschini nel post. 1?
Per comodità copio e incollo piccolo stralcio, buona lettura....
"La mediazione c.d. ordinaria o tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., consiste in un’attività di messa in relazione tra le parti che presenta le seguenti caratteristiche:
1) è posta in essere dal mediatore a prescindere da un apposito titolo o incarico; il mediatore è privo di vincoli ed in posizione di imparzialità tra le parti;
2) ha natura non negoziale, ma giuridica in senso stretto, perché i suoi effetti sono predeterminati dal legislatore e non è basati su di un contratto;
3) è fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., essendo individuata dal legislatore quale fatto idoneo a generare un rappporto obbligatorio;
4) dà vita un’obbligazione di risultato, essendo il diritto alla provvigione condizionato dall’intervenuta conclusione dell’affare cui l’attivtà era tesa;
5) concluso l’affare, ed in ragione della imparzialità ed equidistanza tra il mediatore e le parti relazionate, il diritto alla provvigione matura nei confrontii di entrambe.
Ciò premesso, laddove, il mediatore ponga in essere, non già una condotta di mera messa in relazione delle parti, ma agisca perché incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell’affare, laddove, cioè, ,– come nel caso in questione – l’attività di mediazione costituisca l’esecuzione di un incarico o mandatosi., allora è in presenza della c.d. mediazione atipica."
Smoker
Questo intervento va già meglio ed é pure costruttivo, senza presagire chissà quali catastrofi per gli agenti immobiliari. Però io me lo sono stampato e me lo sono anche letto, comodamente sul divano e ringrazio Andrea Boschini per averl o riportato poiché fa riflettere e forse evitare per il futuro problemi vari.
Comunque per dovere di cronaca e sperando che non mi si faccia le " PULCI" alle parole, che allora arriviamo veramente a sera ( forse), ci tengo a dirti che di quella sentenza, sono d'accordo sull'esito ma non sulla motivazione.
Sulla motivazione, (secondo me e impara a dirlo anche tu), non accetto che si faccia distinzione fra un mediatore " da Piazza" , scusa, che fa contatto sociale, poiché é l'unico mediatore presente nel codice civile, che fra l'altro l'art.1754, sull' opera del mediatore non definisce ne tipico e ne atipico ma é quella sola sentenza che lo definisce in quel modo, forse per comodità di distinzione.. ma ne viene fuori il 1 un mediatore tipico che si riduce ad essere soltanto un megafono delle grida negoziali altrui che fa semplicemente incontrare le parti ( tipo appuntamento in piazza!), mentre l'atipico é un mediatore professionale con determinati requisiti di cultura e competenza al quale implica innanzitutto la verifica della fattibilità reale dell'affare.
Gli incarichi li fanno diventare mandati perché affermano che quel mediatore é atipico e quindi come mandatario assume su di sé i relativi obblighi. Poi non é riportata la scrittura dell'incarico.
Al rigo 157 dice:
- Ne deriva,come spesso avviene nella prassi ( e come é facile rinvenire nei contratti standard di mediazione immobiliare, ove appunto si indica,
nella maggior parte dei casi un mandato o un incarico a vendere o ad acquistare beni immobili), che il mediatore
in molti casi agisca non sulla base di un comportamento di mera messa in contatto tra due o più soggetti per la conclusione dell'affare ( attività giuridica in senso stretto che prescinde da un sottostante titolo giuridico) ma prorpio perché " incaricato" da una o più parti ai fini della conclusione dell'affare ( generalmente in ordine all'acquisto o alla vendita di un immobile) in tal caso risulta evidente che l'attività del mediatore- mandatario é conseguenziale all'adempimento di un obbligo di tipo contrattuale.-
Mi sembra abbastanza chiaro che si riferisce a quella sentenza.
Quanto al ribadire sulla carta che il mediatore deve essere in posizione di imparzialità, ( tralasciando gli incontri in Piazza), nella carta risulta incredibile e nella realtà é da dimostrare, perché il nostro soggetto essenziale, é il proprietario dell'immobile, senza il quale, non può esistere l'acquirente e nemmeno la mediazione. Mentre il Notaio per esempio, può essere imparziale, poiché rogita con le richieste di entrambi.