Proviamo a salire di grado.......
Leggete questo stralcio di commento:
"..........la c.d. mediazione atipica, che non solo è diversa da quella c.d. tipica, ma che è con questa incompatibile.
La mediazione atipica, postula, infatti, il conferimento di un incarico unilaterale, riconducibile al contratto di mandato e tanto basta a renderla incompatibile con la mediazione di cui all’art. 1754 c.c., che presuppone, invece, l’inesistenza di un rapporto di collaborazione, dipendenza, o di rappresentanza con alcuna delle parti messe in relazione e tanto vale a stravolgere le caratteristiche di quest’ultima.
In tal caso, infatti, il mediatore non ha una mera facoltà ma un precipuo obbligo di attivarsi positivamente per conclusione dell’affare, a fronte del quale sorge, nei confronti della sola parte che gli ha conferito l’incarico, il diritto alla provvigione e a prescindere dall’effettiva conclusione dello stesso, così evitando l’alea intrinseca alla mediazione.
In tal senso si pone, senza soluzione di continuità con la giurisprudenza precedente, la recente pronuncia del Trib. di Napoli del 10.01.2012, la quale rileva come, nel caso in cui la mediazione debba qualificarsi come atipica, sia sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione in capo all’intermediario l’acquisizione di una proposta di acquisto che sia conforme alle indicazioni stabilite dall’incarico di vendita, senza che rilevi la circostanza che quest’ultima possa intendersi effettivamente e validamente conclusa.
La mediazione così intesa è a tutti gli effetti un contratto ed in particolare un contratto di mandato che si nasconde sotto le vesti della mediazione atipica, con la conseguenza che trovano applicazione le regole di cui agli artt.1703 e seguenti, nonché quelle consumeristiche, di carattere sostanziale e processuale, qualora il mandante sia qualificabile ai sensi del d.lgs. 206/05 (codice del consumo) come consumatore ed il mandatario come professionista."
In particolare quello che ho sottolineato.........
Smoker