D

Damiameda

Ospite
Questo scrive la camcom di Cuneo:
Tale clausola si configura inefficace ai sensi
dell’articolo 1469 bis, comma 3, n. 6, in quanto si preveda il pagamento di una
penale di importo manifestamente eccessivo, pari all’importo della provvigione
o, peggio ancora, al doppio della stessa.
Devesi rilevare che la penale così prevista non è suscettibile di riduzione, ma di
dichiarazione di inefficacia e conseguente “eliminazione”, a differenza di quanto
previsto dalla norma di cui all’articolo 1384 del codice civile applicabile alla
generalità dei casi, ma non alle fattispecie a tutela del consumatore.
La disciplina di diritto comune si applicherebbe soltanto nel caso in cui il
mediatore riuscisse a dimostrare che la penale è stata oggetto di una
trattativa.
Come al solito tutto e il contrario di tutto
 
S

Sunrise

Ospite
La clausola penale (1382) non rientra tra quelle che possono essere approvate specificatamente per iscritto (1341 comma 2).
Rientra nelle vessatorie (1469bis, comma 6) nei contratti tra consumatore e professionista.
Una penale superiore al compenso un qualsiasi giudice la riterrà manifestamente
eccessiva e di conseguenza vessatoria nei confronti del consumatore.

per fortuna c'è Antonello......
cmq anche la penale di pari importo un giudice la può ritenere eccessiva a seconda del caso
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
La clausola penale (1382) non rientra tra quelle che possono essere approvate specificatamente per iscritto (1341 comma 2).
Rientra nelle vessatorie (1469bis, comma 6) nei contratti tra consumatore e professionista.
Una penale superiore al compenso un qualsiasi giudice la riterrà manifestamente eccessiva e di conseguenza vessatoria nei confronti del consumatore.



Saperlo è basilare alla discussione.
Attendiamo.
Rispondo intanto ad Antonello.
Ho davanti a me il Codice Civile Edizioni Simone 2008.
-L'art. 1341 comma 2 non dice assolutamente quello che hai scritto.

Se vuoi lo copio, ma mi sembra che tutti i membri hanno il Codice Civile.
( ritengo che probaqbilmente hai fatto una lettura affrettata ).
-Gli art. 1382 e 1384 trattano chiaramente ed esaustivamente della cluasola penale.
L'art. 1384 recita addirittura, trattando dlla riduzione della penale :
----se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore ( cioè l'agente immobiliare ) aveva all'adempimento----

Per il creditore ( agente immobiliare ) il contratto, oggetto della discussione, è un contratto che ha l'interesse globale minimo del 4% ed una penale del 4% non penso possa essere considerata manifestamente eccessiva essendo pari al corrispettivo equo ed atteso.

Attendiamo.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Questo scrive la camcom di Cuneo:
Tale clausola si configura inefficace ai sensi
dell’articolo 1469 bis, comma 3, n. 6, in quanto si preveda il pagamento di una
penale di importo manifestamente eccessivo, pari all’importo della provvigione
o, peggio ancora, al doppio della stessa.
Devesi rilevare che la penale così prevista non è suscettibile di riduzione, ma di
dichiarazione di inefficacia e conseguente “eliminazione”, a differenza di quanto
previsto dalla norma di cui all’articolo 1384 del codice civile applicabile alla
generalità dei casi, ma non alle fattispecie a tutela del consumatore.
La disciplina di diritto comune si applicherebbe soltanto nel caso in cui il
mediatore riuscisse a dimostrare che la penale è stata oggetto di una
trattativa.
Come al solito tutto e il contrario di tutto
Ma non mi sembra contrario a quanto già esaminato e sostenuto dal Codice Civile ( come d'altra parte non è possibile che la Camera di Commercio di Cuneo pensi di andare contro il dettato del Codice Civile ).
Ricordo sempre che nel contratto di mediazione vi è un dopuesto doppio pagamento.

Questo doppio pagamento rappresenta il corrispettivo atteso
dall'agente immobiliare.

Non capiso i riferimento all'art 1469 bis,comma 3, n.6 : non mi sembra tratti di questo argomento salvo edizioni più aggiornate della mia che è 2008.
Ho anche letto, per tranquillità , ieri sera il seguente testo :
Istituzioni di Diritto Privato del prof. Pietro Trimarchi ( Odinario Università di Milano ) per quanto riguarda : clausole vessatorie ( vari riferimenti ) e clausola penale ( natura e condizioni ).

Dopo la lettura ( abbastanza prestigiosa) mi sono rilassato sempre più certo di quanto da me ieri asserito.
 
D

Damiameda

Ospite
Ma non mi sembra contrario a quanto già esaminato e sostenuto dal Codice Civile ( come d'altra parte non è possibile che la Camera di Commercio di Cuneo pensi di andare contro il dettato del Codice Civile ).
Ricordo sempre che nel cpntratto di mediazione vi è un dopuesto doppio pagamento.

Questo doppio pagamento rappresenta il corrispettivo atteso
dall'agente immobiliare.

Ho anche letto, per tranquillità , ieri sera il seguente testo :
Istituzioni di Diritto Privato del prof. Pietro Trimarchi ( Odinario Università di Milano ) quanto riguarda : clausole vessatorie ( vari riferimenti ) e clausola penale ( natura e condizioni ).

Dopo la lettura ( abbastanza prestigiosa) mi sono rilassato sempre più certo di quanto da me ieri asserito.
Caro Hf per una volta condivido :), scherzo non arrabbiarti.
La disciplina di diritto comune si applicherebbe soltanto nel caso in cui il
mediatore riuscisse a dimostrare che la penale è stata oggetto di una
trattativa.
Il problema è appunto in quella frase, una penale superiore alla provvigione è vessatoria tranne se concordata dopo una estenuante trattativa sigh sigh??
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Caro Hf per una volta condivido :), scherzo non arrabbiarti.

Il problema è appunto in quella frase, una penale superiore alla provvigione è vessatoria tranne se concordata dopo una estenuante trattativa sigh sigh??
La firma di un incarico quante camice ti fa sudare ? C'è sempre una estenuante trattativa.Forse i dipendenti della Camera di Commercio prendono lo stipendio senza sudare!

Al prossimo incarico fa cadere alcune gocce di sudore ( anche acqua va bene ) sulla firma così ti prepari. Ciao:)
 
S

smoker

Ospite
Questo scrive la camcom di Cuneo:​
Tale clausola si configura inefficace ai sensi​
dell’articolo 1469 bis, comma 3, n. 6, in quanto si preveda il pagamento di una​
penale di importo manifestamente eccessivo, pari all’importo della provvigione​
o, peggio ancora, al doppio della stessa.​
Devesi rilevare che la penale così prevista non è suscettibile di riduzione, ma di​
dichiarazione di inefficacia e conseguente “eliminazione”, a differenza di quanto​
previsto dalla norma di cui all’articolo 1384 del codice civile applicabile alla​
generalità dei casi, ma non alle fattispecie a tutela del consumatore.​
La disciplina di diritto comune si applicherebbe soltanto nel caso in cui il​
mediatore riuscisse a dimostrare che la penale è stata oggetto di una​
trattativa.​
Come al solito tutto e il contrario di tutto


Quello che ha scritto la CCIAA di Cuneo è condivisibile, però non capisco: il commento sopra sottolineato è tuo oppure della CCIAA?

grazie Smoker
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Giustamente hai fatto questo commento : la Camera di Commercio si autorimangia la prima parte ( che non corrisponde neache al Codice Civile ed. 2008 ).
Quello che dice la Camera di Commercio avrebbe un qualche senso solo in caso di modello prestampato con la cifra della penale. Ma se la cifra della penale è scritta a mano, cioò è prova di trattativa, e se con doppia firma, è prova di deliberata accettazione. Non è un caso di clausola vessatoria. A meno che non siprovi la violenza nella firma :risata:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Comunque, quando si affrontano le cause legali è sempre meglio partire dall'alto.
I furbi, se hanno un minimo di buon senso, anche con una causa legale che dovesse riconoscere la penale eccessiva, alla fine, spenderebbero come se avessero pagato la penale eccessiva.
Quindi fate i bravi e comportatevi bene.:stretta_di_mano:
 

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