D
Damiameda
Ospite
Questo scrive la camcom di Cuneo:
Tale clausola si configura inefficace ai sensi
dell’articolo 1469 bis, comma 3, n. 6, in quanto si preveda il pagamento di una
penale di importo manifestamente eccessivo, pari all’importo della provvigione
o, peggio ancora, al doppio della stessa.
Devesi rilevare che la penale così prevista non è suscettibile di riduzione, ma di
dichiarazione di inefficacia e conseguente “eliminazione”, a differenza di quanto
previsto dalla norma di cui all’articolo 1384 del codice civile applicabile alla
generalità dei casi, ma non alle fattispecie a tutela del consumatore.
La disciplina di diritto comune si applicherebbe soltanto nel caso in cui il
mediatore riuscisse a dimostrare che la penale è stata oggetto di una
trattativa.
Come al solito tutto e il contrario di tutto
Tale clausola si configura inefficace ai sensi
dell’articolo 1469 bis, comma 3, n. 6, in quanto si preveda il pagamento di una
penale di importo manifestamente eccessivo, pari all’importo della provvigione
o, peggio ancora, al doppio della stessa.
Devesi rilevare che la penale così prevista non è suscettibile di riduzione, ma di
dichiarazione di inefficacia e conseguente “eliminazione”, a differenza di quanto
previsto dalla norma di cui all’articolo 1384 del codice civile applicabile alla
generalità dei casi, ma non alle fattispecie a tutela del consumatore.
La disciplina di diritto comune si applicherebbe soltanto nel caso in cui il
mediatore riuscisse a dimostrare che la penale è stata oggetto di una
trattativa.
Come al solito tutto e il contrario di tutto