Dal 13 agosto 2011 la normativa antiricilaggio è stata modificata ma ancora pochi conoscono le novità introdotte.
L'importo limite di Euro 5.000,00 posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a Euro 2.500,00.
La normativa porta in particolare queste novità:
ASSEGNI
- le banche sono tenute ad emettere assegni circolari già muniti di clausula "NON TRASFERIBILE".
- Dal 13 agosto 2011 per importi uguali o superiori a 2.500,00 Euro è obbligatoria la dicitura "NON TRASFERIBILE".
- Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati riguardanti il codice fiscale e i dati relativi a moduli di assegno bancario o assegni circolari e di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
- Gli assegni con dicitura "a me stesso" o "a me medesimo" non possono circolare e possono essere solo girati ad una banca per l'incasso.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
- Dal 13 agosto 2011 i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a 2.500,00 Euro, quei libretti che portano un saldo superiore devono essere estinti dal possessore cioè portati ad un saldo che non superi quanto suddetto entro e non oltre il 30 settembre 2011.
- Nel caso in cui il libretto di deposito venga trasferito ad altro soggetto, il possessore deve comunicare alla banca entro 30 giorni i dati del nuovo proprietario e la data del trasferimento.
- Per dati si intendono: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscali ed estremi del documento d'identità.
Le regole suddette si intendono anche per i libretti di deposito emessi dalle Poste.
TRASFERIMENTO DI CONTATI, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE
Sempre dal 13 agosto 2011 il limite massimo per i trasferimenti in contanti è fissato anch'esso a 2.500,00 Euro. Trasferimenti superiori possono essere eseguiti solo tramite banche, Poste Italiane, o istituti di moneta elettronica.