porcvit

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Privato Cittadino
bisogna articolarla; comunque il concetto di base deve essere che quando le parti accettano l’attività del mediatore traendone vantaggio, vedi tribunale di Trento, 23.2.2016, in quel caso scatterebbe le provvigioni; nei casi in cui per situazioni x c e un impedimento alla conclusione dell'acquisto spetterebbe solo un rimborso spese minima a costo fisso; e cosi' via; ripeto bisogna articolarla per evitare clausole vessatorie specie per tutelare gente che si avvicina la prima volta al mercato immobiliare

abche io sono stato agente immobiliare ma avevo CUORE e non malafede o cattiveria

specialmente adesso che la gente sta perdendo tutto dal lavoro alla salute

Ratio Legis
Il diritto alla provvigione matura in capo all'agente quando il suo operato incide sulla conclusione del contratto, e ciò proprio in quanto la sia obbligazione è quella di promuovere la conclusione dei contratti.
Il comma 4 detta i criteri per stabilire la misura della provvigione in quanto essa è elemento essenziale del contratto e la sua assenza ne determinerebbe la nullità (1418 c.c.).
Se il preponente ed il terzo si accordano per non dare esecuzione al contratto, ciò non incide, di regola, sul diritto alla provvigione dell'agente, in quanto, altrimenti, essi potrebbero giungere a tale patto proprio per frodare l'agente; la regola perde la sua giustificazione se la non esecuzione della stipula non è imputabile al preponente.
In aderenza alla natura del rapporto e alle finalità dello stesso l'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Egli assume il rischio di lavorare a vuoto una prima volta quando si adopera per la conclusione dell'affare per il caso che non vi riesca, una seconda volta, quando ad affare concluso questo non abbia buon fine. Il diritto al compenso quindi è subordinato alla condizione della conclusione dell'affare e del buon fine di questo.
Le parole adoperate dalla legge «regolare esecuzione » chiariscono il contenuto della locuzione «buon fine» corrente nella pratica. Il buon fine dell'affare rimane escluso ogni volta che il contratto concluso col terzo rimane ineseguito, a meno che l'inesecuzione dipenda dal fatto o dalla colpa del preponente.

prendo spunto dalla parallela provvigione per qualsiasi intermediatore nel commercio ad esempio
 

francesca63

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Privato Cittadino
Se il preponente ed il terzo si accordano per non dare esecuzione al contratto, ciò non incide, di regola, sul diritto alla provvigione dell'agente, in quanto, altrimenti, essi potrebbero giungere a tale patto proprio per frodare l'agente; la regola perde la sua giustificazione se la non esecuzione della stipula non è imputabile al preponente.
Cioè, uno vale uno, ma la tua situazione è più importante di quella degli altri...
e ognuno è libero di farsi la sua legge, quando non vuole rispettare o non capisce quelle esistenti...
abche io sono stato agente immobiliare
Si fa un po' fatica a crederci, onestamente.
 

Lin0

Membro Attivo
Professionista
Un po' come dire che tutte le donne sono chef perché cucinano, oppure che tutti siamo medici perché abbiamo messo un cerotto. Il tizio avrà aperto un portone e adesso è diventato agente immobiliare
 

RobertodaBangkok

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Un lontano barlume di luce nella nebbia della follia lo si intravede pero'...lui dice..Tizio propone in affare e Caio lo trova vantaggioso: il mediatore li mette in contatto e questi si impegnano vicendevolmente a concludere il contratto. Successivamente decidono di nn procedere ovvero di stipularne uno ex novo, anche avente oggetto diverso e per il quale il mediatore non aveva ricevuto incarico, ovvero di cambiare i termini e le condizioni originariamente pattuite. Ne conseguirebbe che il mediatore non avrebbe diritto alla provvigione. Teoria anche interessante ma basata su un presupposto errato. Non puo' il mediatore essere ritenuto responsabile della decisione uni o bilaterale delle parti di rescindere da quanto in origine concordato non potendo questi intervenire in alcun modo. Non puo,' in sintesi, obbligare ne Tizio ne Caio a procedere come vicendevolmente promesso, in quanto i diritti e gli oneri generati dal contratto preliminare stipulato del mediatore ( o che ha avuto ha avuto comunque origine grazie alla sua opera) sono gia tutelati e previsti dal C.C. NULLA mi vieta ( tornando a noi AI) di stabilire di essere pagato al Rogito ma NULLA mi vieta di stabilire , nel caso, una provvigione piu alta. Anzi l ho gia fatto. Ma si tratta di un mero accordo. In alcuni Paesi l Ai custodisce presso un conto dedicato tutte le somme anticipate essendone garante sino alla conclusine del negozio giuridico ( In italia ci mancherebbe pure quella..) In altri Paesi e possibile stipulare una polizza assicurativa a ristoro di eventuali danni subiti sia Tizio sia da Caio. In sintesi TUTTO E' MIGLIORABILE ma NON si puo chiedere all AI di garantire cio che non puo' essere sotto il suo controllo.
Sicuramente concorderei su di un obbbligo imposto all AI di garantire la piena regolarita' di quanto promoziona, questo si, ma la cosa presupporrebbe da un lato una preparazione purtroppo nn sempre uniforme e dall altro un cambio di mentalita' del cliente di fascia medio. bassa che in Italia tende a vedere l Ai alla stregua di un "male necessario" Anche qui i correttivi esistono e gli esempi nn mancano: numero chiuso, disponibilita' economica, standarizzazione del servizio, assicurazioni VERE in caso di errori o negligenze professionali etc etc. Insomma come detto tutto 'E MIGLIORABILE avendo pero volonta' di farlo. Volonta' che in Italia latita
 

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