Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Grazie Duche, ne ero certo ma grazie per la conferma.

( PS: ecco perchè non vai d'accordo con gli AI, tu lavori con obbligazione di mezzi, loro di risultato! :fiuu: )

Scherzi a parte, non so se è il tuo campo ma daresti un consiglio all'amico del thread? Mi sembra abbia proprio bisogno di aiuto serio da parte di un serio professionista.
 

Danilo Tops

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie Duche, ne ero certo ma grazie per la conferma.

( PS: ecco perchè non vai d'accordo con gli AI, tu lavori con obbligazione di mezzi, loro di risultato! :fiuu: )

Scherzi a parte, non so se è il tuo campo ma daresti un consiglio all'amico del thread? Mi sembra abbia proprio bisogno di aiuto serio da parte di un serio professionista.
Apprezzo e non mi offendo ;)

Comunque oggi mi sono recato a direttamente all’OCC e, diciamo, sono riuscito ad “integrare” con quanto dettomi ieri. Durante il colloquio mi è stato riferito:

1) La patalogia (ludopatia) rientra nell’applicazione della legge, purchè sia dimostrato che i soldi sono stati spesi per il gioco
2) L’importo che il giudice stabilisce, va pagato per 5 anni e viene calcolato in maniera rigida (vanno documentate le spese effettive necessarie): quindi l’importo trattenuto dal giudice è più alto
3) Il costo della pratica è molto, molto più basso.


Diciamo, che più o meno, calcolando: parcella più alta il 1º studio + i 3 anni
parcella più bassa 2º studio + 5 anni
si equivalgono.

Ho riferito, oggi, di aver avuto colloqui con altre agenzie e di quanto prospettatomi: è stato onesto nel dirmi che non si possono a priori escludere tali risultati perchè il primo studio si affida a avvocati, commercialisti ecc; mentre nell’OCC è direttamente l’organismo che tratta

 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Tribunale Vicenza, 24/09/2020

Il soggetto consumatore affetto da ludopatia, che possa anche in ragione di ciò essersi indebitato, non può per ciò stesso, in assenza di condotte connotate da colpevolezza, essere considerato non meritevole dell'accesso alla procedura di risoluzione della crisi ex L. 3/2012, in quanto da considerarsi soggetto malato, come tale in qualche modo giustificabile perché capace di intendere ma non di volere, ciò a maggior ragione nel caso in cui lo stesso abbia iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapico per il gioco d'azzardo patologico e non sia stato il ripetuto ricorso a finanziamenti a causare il sovraindebitamento, ma l'aumentare nel tempo dei tassi di interessi applicati dalle banche.
 

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