Sono andato a leggere quanto mi é stato consigliato : penso si tratti di giurisprudenza e quindi di un commento al dispositivo di una qualche sentenza e come tale da prendere con la dovuta cautela (in quanto riferibile a caso specifico)
Tuttavia ,ribadisco ,nel mio posto ho precisato della necessità di informare il mediatore "principale" affinché non possa dichiararsene all'oscuro.
Questo é il punto : sarà lui a prendere contatto con il collega e , una volta chiarita la legittimità della compartecipazione e la consistenza del suo apporto suddividere di comune accordo le quote provvigionali : non si può chiedere ai nostri clienti di rincorrere i mediatori ...per pagarli !
Ogni sentenza va letta "cum grano salis" quindi , a mio parere la dizione che segue :
"Pertanto, la parte che si è avvalsa dell'attività dei mediatori può considerarsi liberata dall'obbligo del pagamento della provvigione solo quando abbia corrisposto, a ciascun intermediario, la quota spettantegli: il credito dei vari mediatori, infatti, non è solidale.
Di conseguenza, se la parte corrisponde l'intera provvigione ad uno soltanto dei mediatori, non è liberata verso gli altri e non può agire per la ripetizione dell'indebito pagamento verso colui che l'ha percepita; quest'ultimo, del resto, non è responsabile in solido con la parte che l'ha pagato verso gli altri mediatori"
non può essere applicata al caso in esame ove il cliente ,nelle more della preococupazione di perdere l'affare e nel timore di ledere l'interesse dei mediatori ...finirebbe per esserene ostaggio o comunque per sbagliare ! E' assurdo tutto ciò ...non trovate ? Cosa siamo ,i principi che stanno lassù sulla torre ad aspettare che i clienti ci omaggino o agiamocon spirito di servizio per agevolare la conclusione degli affari ?