Rosa1968

Membro Storico
Se riduci lo spess. del muro , anche in un solo punto , modifichi il pacchetto isolante che non è dato dal solo isolante ma da tutto il pacchetto, muratura compresa
Ok lo modifichi ma di quanto? Avrà fatto un groviera ...... Per sentire a quel livello ma il soffitto però che di scatolette non dovrebbe averne. Comunque ci sono sentenze che fa passare la voglia ai furbetti.
 

francesco62

Membro Attivo
Professionista
Ok lo modifichi ma di quanto? Avrà fatto un groviera ...... Per sentire a quel livello ma il soffitto però che di scatolette non dovrebbe averne. Comunque ci sono sentenze che fa passare la voglia ai furbetti.
Si proprio cosi Basta una scatoletta elettrica e annulli tutto quello che hai fatto e se la tubazione di plastica x far scorrere il cavo elettrico scorre sulla soletta fa passare il rumore anche al p. Sotto!!!! Non sono idiozie È VERO
 

Bastimento

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Non era una difesa ma una constatazione di un fenomeno fisico :)


Che ci siano molte opinioni è scontato: che il DPCM 5/12/97 parli di limiti di rumorosità prodotta da impianti, e livello di prestazione per il rumore da calpestio, da facciata o tra ambienti interni è un dato di legge.

Non so se questi livelli rappresentino solo delle raccomandazioni o limiti inderogabili per le nuove costruzioni: se così fosse a nulla varrebbero le constatazioni del fenomeno fisico disturbante: proprio perchè fenomeni fisici noti e studiati, dovranno essere introdotti opportuni accorgimenti o rimedi per rientrare nei limiti.

Facciamo un esempio più noto: Se il rapporto aeroilluminante non è rispettato, o si allargano le finestre o si riduce la superficie; se ciò non è possibile, il locale resta non agibile. Con buona pace del fenomeno fisico (illuminazione naturale).
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Che ci siano molte opinioni è scontato: che il DPCM 5/12/97 parli di limiti di rumorosità prodotta da impianti, e livello di prestazione per il rumore da calpestio, da facciata o tra ambienti interni è un dato di legge.



Non so se questi livelli rappresentino solo delle raccomandazioni o limiti inderogabili per le nuove costruzioni: se così fosse a nulla varrebbero le constatazioni del fenomeno fisico disturbante: proprio perchè fenomeni fisici noti e studiati, dovranno essere introdotti opportuni accorgimenti o rimedi per rientrare nei limiti.



Facciamo un esempio più noto: Se il rapporto aeroilluminante non è rispettato, o si allargano le finestre o si riduce la superficie; se ciò non è possibile, il locale resta non agibile. Con buona pace del fenomeno fisico (illuminazione naturale).
Il problema e' che il dpcm 5/12/97 impone si prestazioni minime di separazione ma non e' scontato che anche rispettando queste prestazioni minime si annullino i possibili effetti di disturbo sonoro e da questo insorgono gran parte dei contenziosi.Quindi paradossalmente ci potrebbe essere rispetto dei requisiti da parte del costruttore ma comunque percezione di disturbo da parte di chi vi abita.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
A condire il tutto poi c'e' questa bellissima legge 96/2010 articolo 15
comma c;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non
trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei
rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi
restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in
giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte
asseverata da un tecnico abilitato»;

che rende inapplicabile la disciplina fra privati fino a emanazione dei decreti legislativi.
Chissa' se sono gia' stati emanati.Ma dubito....
 

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