Infatti la corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità.
Credo tu stesso avevi già postato questa sentenza: che annulla proprio l'interpretazione capziosa fornita dal legislatore per azzerare surrettiziamente il contenzioso in atto tra privati e costruttori. Per cui il DPCM del 97 torna in auge nella sua interezza.
Vige il solito vezzo: si pone un limite alla potabilità. Ma se si supera non è che si provvede a depurare, si alza il limite.... : questa volte la Corte ha detto basta.
Quanto al rumore capisco che i limiti sono stabiliti in funzione di una condizione convenzionale, e non riescono ad intercettare ciò che genericamente chiamiamo confort. Ma proprio per questo la perizia deve appurare se trattasi di leggera imperfezione o assoluta mancanza di provvedimenti. Tra i due estremi, volevamo ricondurre la discussione alla via di mezzo.