Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non è uguale.

All'apertura cerchi e trovi i soldi,
alla chiusura i soldi ci sono già.

Qui cerchi e trovi un accordo con il creditore per una compravendita o similare. Mica devi cercare un prestito..

Oppure
Serve un mediatore debitorio?
Visto che quello creditizio si occupa di reperire i soldi..

O basta buonsenso visto che anche gli avvocati già lo fanno?
 
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PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
LIbrandi dell'immobiliare, è proprio una Banca che ha fatto nascere il problema.
Senza accomodarmi dirimpetto alla scrivania del direttore, ma di un semplice funzionario abilitato e preposto alla trattativa della pratica, questi ha esordito: Lei è un mediatore creditizio?
Ed ha continuato: si ricordi che la trattativa della chiusura di un mutuo è uguale all'apertura................................................
Tutto il resto è noia se non si ha risposta certa.

Non direi proprio.

Considerato il fatto che l'atto di mutuo si stipula alla presenza del notaio.

Alla tua eta', saprai certamente anche, che per accendere gli effetti di questo contratto, occorre mettere una montagna di firme, in calce a svariati documenti.

Mentre, per estinguerlo, ne occorre appena una.
Solitaria, unica, spaiata.

Se si possiedono le provviste, una firma in calce, ad autorizzare l'emissione di un assegno circolare, e' sufficiente, a dichiarare il debito Scaduto.

"Per paga' e muri' se' semper in temp" dice un antico detto usato in Brianza.

Niente di piu' vero.

In mancanza di provvista, occorre una firma sull'atto definitivo, (eccoti la tua risposta) che e' quello di una compravendita.
 
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PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Incredibile Librandi.
Ma sai che è una compravendita?

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Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il punto, a questo punto, è: l'apertura o la chiusura di un mutuo è un'operazione creditizia oppure no?
Alt
L'apertura posso capire che sia creditizia, ma la chiusura no!
Altrimenti dovresti fare intervenire un mediatore creditizio ogni volta che chiudi un mutuo?

Questa non è una trattativa di apertura di una linea di credito per avere soldi dalla banca, è una trattativa di chiusura conto.
Non devi essere mediatore creditizio per trattare la chiusura di un conto.

Infatti gli avvocati lo fanno e non sono mc
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Alt
L'apertura posso capire che sia creditizia, ma la chiusura no!
Altrimenti dovresti fare intervenire un mediatore creditizio ogni volta che chiudi un mutuo?

Questa non è una trattativa di apertura di una linea di credito per avere soldi dalla banca, è una trattativa di chiusura conto.
Non devi essere mediatore creditizio per trattare la chiusura di un conto.

Infatti gli avvocati lo fanno e non sono mc

Tobia, so benissimo che si può fare di tutto e di più a prescindere dai titoli abilitativi.
Il problema che ho esposto e che stiamo trattando lo ha fatto sorgere una banca.
So bene cosa fanno gli avvocati ed anche i commercialisti ed anche i macellai oltre che i pescivendoli, senza dimenticarci dei mediatori immobiliari oltre che i creditizi.
Il senso della mia domanda è: qualcuno sa, indicando l'articolo di legge o una circolare ministeriale, che questa attività è di chiusura di un rapporto creditizio quale è un mutuo sia anche di competenza di un agente immobiliare oltre che di quello creditizio?
Le bravate immobiliari non interessano.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Dimmi tu se la tua è una consulenza a titolo di concessione di finanziamenti..

Cit:
PROFILO PROFESSIONALE

È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).

Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).

I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza
(cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB). Link - https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/TUB_febbraio_2016.pdf

Si ricorda, inoltre, come l’attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia, come tale soggetta a tutti i vincoli di legge.
Per esercitare nei confronti del pubblico l’attività di Mediazione creditizia è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall'OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

ATTIVITA’ COMPATIBILI
Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte del Mediatore creditizio, l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro
(cfr. art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010). Link - Dlgs 141/10

DEROGHE
Non costituisce esercizio di mediazione creditizia
(cfr. art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010):
Link - Dlgs 141/10

  • la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
  • la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
  • la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate.
DIVIETI
Ai Mediatori è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
I Mediatori possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo (cfr. art. 13 del D.Lgs. n. 141/2010).
Link - Dlgs 141/10


Tu tratti i debiti già concessi e non i crediti da erogare,
la tua è una trattativa per la chiusura di un finanziamento,
non la concessione di un nuovo finanziamento..

a meno che non si intenda lo stralcio come "finanziamento" dal privato alla banca..
ma sarebbe il colmo e su internet non ho trovato UN riferimento che avvalori questa tesi.
 
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PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Tobia, so benissimo che si può fare di tutto e di più a prescindere dai titoli abilitativi.
Il problema che ho esposto e che stiamo trattando lo ha fatto sorgere una banca.
So bene cosa fanno gli avvocati ed anche i commercialisti ed anche i macellai oltre che i pescivendoli, senza dimenticarci dei mediatori immobiliari oltre che i creditizi.
Il senso della mia domanda è: qualcuno sa, indicando l'articolo di legge o una circolare ministeriale, che questa attività è di chiusura di un rapporto creditizio quale è un mutuo sia anche di competenza di un agente immobiliare oltre che di quello creditizio?
Le bravate immobiliari non interessano.

.. Ma pure quanto ho postato sopra, il punto H, a cui si e' fatto riferimento, e' stato stralciato direttamente dal testo del decreto legge.

Piu' di cosi'..

Che le banche se ne infischino, delle leggi e delle norme, quando il rispetto di queste, non e' a loro gradito, resta una concreta consuetudine.

Mi avevi contestato nel passato, ritenendolo impossibile, il fatto che una banca, non intesti l'assegno circolare ad un soggetto dotato di procura speciale, al ritiro del titolo ed al suo incasso.

Cio' invece succede sempre.
Con buona pace del codice civile, le banche con e per, i soldi loro, decidono in piena autonomia.

Se e quando, erogano un credito o estinguono un debito, cio' puo' essere fatto , solo come gradiscono loro.

Come nel tuo caso di stralcio fanno muro di gomma.

Significa che occorre l'avvocato.

Contro le arroganze bancarie lunga vita alle bravate immobiliari.
 
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Avv Luigi Polidoro

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Professionista
Il punto, a questo punto, è: l'apertura o la chiusura di un mutuo è un'operazione creditizia oppure no?
Antonello, non lo è!

Tobia, so benissimo che si può fare di tutto e di più a prescindere dai titoli abilitativi.
Il problema che ho esposto e che stiamo trattando lo ha fatto sorgere una banca.
So bene cosa fanno gli avvocati ed anche i commercialisti ed anche i macellai oltre che i pescivendoli, senza dimenticarci dei mediatori immobiliari oltre che i creditizi.
Il senso della mia domanda è: qualcuno sa, indicando l'articolo di legge o una circolare ministeriale, che questa attività è di chiusura di un rapporto creditizio quale è un mutuo sia anche di competenza di un agente immobiliare oltre che di quello creditizio?
Le bravate immobiliari non interessano.
Antonello tu stai aiutando il debitore a reperire liquidità (attraverso una vendita) perchè lui possa cercare un accordo con la banca ed evitare la vendita forzosa dell'immobile versando una somma inferiore al credito vantato. NON è una operazione creditizia. ma stiamo scherzando?!

MI sono forse espresso male scrivendo.
Non c'è un giudizio esecutivo.
La proprietà è in arretrato nei pagamenti del mutuo e prima che la banca agisca con un provvedimento esecutivo incarica l'agente immobiliare di transare con uno stralcio e saldo.
Anche se non c'è giudizio esecutivo, come stanno dicendo tutti, NON sottolineo non è una attività creditizia.
 
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