Il possesso di tutti questi requisiti e la conseguente iscrizione all’albo vengono richiesti, oltre che ai soggetti che, come persone fisiche esercitano professionalmente la mediazione immobiliare, anche a coloro che occasionalmente prestano detta attività (art. 4 L. 39/89) ed ai legali rappresentanti delle Società di mediazione. Nell’ambito delle Società di mediazione l’iscrizione all’albo dei mediatori costituisce un onere anche per tutti coloro che, per organigramma o attribuzioni, societarie o di fatto, sono preposti alla attività di mediazione. Devono pertanto ritenersi esonerati dall’obbligo di iscrizione al ruolo i soggetti che svolgono, all’interno di una Società immobiliare o alle dipendenze di un singolo Agente, attività strumentali o accessorie all’esercizio della mediazione quali attività pubblicitarie, di segreteria, di cartellonistrica….
Verosimilmente anche i collaboratori addetti al mero accompagnamento dei potenziali clienti in visita all’immobile, possono rientrare nella categoria di soggetti che svolgono attività accessoria e strumentale alla mediazione ed in quanto tali esonerati dagli oneri di iscrizione.
Qualche dubbio può sussistere per ciò che attiene la figura dei collaboratori di agenzie immobiliari che si occupano del raccoglimento degli incarichi di vendita e delle proposte irrevocabili di acquisto laddove, al momento del rilascio, le condizioni dettate per la vendita o l’acquisto non abbiano costituito oggetto di una trattativa specifica. In questi casi è tuttavia facile ritenere che l’essere intercorse o meno delle trattative, potrà costituire oggetto di apposita attività istruttoria, in un eventuale contenzioso giudiziale.