Per deformazione e cultura sono abituato ad analizzare ed interpretare ed il nostro ordinamento giuridico ci consente ( anche troppo ) di fare questo, il mio professore di diritto mi diceva sempre ," leggi bene l'articolo e seguine le pause e le virgole, potrà sembrarti una definizione sterile e chiara, ma in quelle pause e in quelle virgole si interpreta e si applica la legge " in sostanza voleva indurmi a capire che alcune " regole " in Italia molte volte si interpretano e si leggono con il prisma , a secondo di come giri il poliedro cosi vedrai la luce, era convinto che sarei stato un buon giudice ed un cattivo avvocato
perchè poco incline ai compromessi, poi la vita gli ha dato torto perchè mi ritrovo a fare compromessi ( una volta nei tempi che furono
), dico questo non per celebrare me stesso , ma unicamente per affermare che non sono sostanzialmente convinto di molte delle cose che sono state affermate , perchè nel caso che stiamo discutendo ognuno di noi sta portando una estremizzazione delle norme che disciplinano il nostro settore... certo è tacito che la prova della mediazione è difficile da provare, ma questo avviene unicamente perchè gli attori che intervengono ( compratore,venditore e mediatore ) nel negozio giuridico della vendita accettano e sono correi e cointeressati nello scavalvacare limiti definiti dalla legge e volutamente scavalcabili , in parole povere perchè conviene a tutti... al venditore ed al compratore perchè risparmiano ed al mediatore perchè guadagna, ma questo non significa aver
interpretato la legge .... significa
averla elusa allo stesso modo del dipendente o del coniuge o della collaboratrice dell'agenzia che segue dal principio alla fine la trattativa di vendita. Pensoperme in alcuni suoi interventi invoca : " la legge, la decisione del tribunale , o altro di scritto che sancisca il principio contrario alla normativa, ma ... salvo fare una ricerca dei casi specifici, non troveremo da nessuna parte una legge o una disposizione che sancisca il principio dell'elusione... nel nostro caso , io interpreto e non eludo la legge ... e la 39 /89 dice testualmente all'art 3 e nei vari comma:
Art. 3
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria perla conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti: tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
in questo articolo , io vedo la forza delle mie convinzioni e per questo motivo continuo e continuerò ad asserire , secondo me sia ben chiaro , che nel caso in oggetto , il signore che ha proposto l'immobile, fatto sottoscrivere una proposta ( tralaltro anonima ), seguito la trattativa portandola a buon fine ... che sia parente, coniuge, figlio, collaboratore, segretario, amante o altro , se non è iscritto al ruolo...
è un abusivo poi potranno trovare un accomodamento per la soluzione bonaria della vicenda ( liquidazione per consulenza e non mediazione, pagamento a nero , ecc.ecc. ) , ma sarà un accomodamento, non una interpretazione della legge. Questo secondo il mio personale ed ignorante parere. Fabrizio