Gli effetti giuridici di una vendita partono dalla data della vendita stessa ( alcuni effetti dalla sua trascrizione), non certo da prima .
mi piace la tassitività ..non certo prima ........parliamo di effetti giuridici della trascrizione , il preliminare rappresenta , se trascritto, una prenotazione, pertanto a rogito eseguito , qualsiasi trascrizione intervenuta tra rogito e preliminare trascritto risulta inefficace, tranne alcune eccezioni (es ipoteca del promissario acquirente) . Le trascrizioni in principio generale hanno il fine di rendere conoscibile ai terzi l evento che incide su un diritto reale in questo caso . L articolato legislativo del codice civile parte dal 2645 bis e vi è un articolato combinato disposto che regola le trascrizioni e quelle ipotecarie dal quale discende semplificando tale effetto prenotativo in cui gli effetti per l opponibilità a terzi del rogito retrocedono alla data di trascrizione del preliminare .