Esatto.A norma di legge, però, non sorvola perché la norma gli lascia l'alternativa...o relazione tecnica o dichiarazione delle parti.
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Esatto.A norma di legge, però, non sorvola perché la norma gli lascia l'alternativa...o relazione tecnica o dichiarazione delle parti.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".Esatto.Anzi, la legge non parla proprio di relazione tecnica, il notaio riporta le dichiarazioni delle parti e basta. Sono i notai che hanno fatto una scelta di prudenza a pretenderla.
che ai fini pratici della congruenza tra atti e stati di fatto, non significano nulla, nel casoIl notaio non fa e non può fare il controllo di un tecnico, sul mio post di ieri trovi citato il protocollo notarile lì c'è il senso di quello che voglio dire sui controlli e responsabilità richiesti al notaio prima di ricevere un atto.
ESATTOla norma (questa per lo meno) non parla di urbanistica....per quella bisognerebbe far riferimento ai vari casi previsti dal testo unico per l'edilizia....
concordo con Rosa.Quando un contratto può determinare punti di rottura vuol dire che non si sono sviscerati gli aspetti nella trattativa, perché diciamo le cose corrette, il contratto non è altro che la conseguenza della trattativa.
La presenza di tutte queste clausole sulla proposta di acquisto costituisce una ridondanza... più utile a rammentare i doveri delle parti che altro.
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