STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
La Corte ha specificato che “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito – patto di cui non è contestabile la validità, poiché i negozi ai quali non è consentito apporre condizioni sono indicati tassativamente dalla legge -, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica, ma la mancata concessione del mutuo comporta le conseguente previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ. un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista”.
Sì, ma dal punto di vista giuridico non è questo il problema. Queste sentenze, pienamente condivisibili, partono dal presupposto che tu abbia già fatto la pratica intera e il mutuo sia stato respinto. Non contemplano l'ipotesi che il promissario acquirente non depositi nemmeno la domanda, perché "informalmente" la banca lo sconsiglia.
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sì, ma dal punto di vista giuridico non è questo il problema. Queste sentenze, pienamente condivisibili, partono dal presupposto che tu abbia già fatto la pratica intera e il mutuo sia stato respinto. Non contemplano l'ipotesi che il promissario acquirente non depositi nemmeno la domanda, perché "informalmente" la banca lo sconsiglia.
Esatto! O per lo meno anche io ho capito questo...

Dicendomi che non vale la pena caricarlo per poi essere segnalati.
Solo per farti capire come funziona, quindi di quel che ti ha detto quella banca io non mi fido molto
 
Ultima modifica:

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
ma essendo una condizione mista non c'è obbligo giuridico
Ma questo non è vero. C'è un obbligo giuridico del promissario acquirente di attivarsi, anche se poi il risultato non dipende solo da lui e quindi di conseguenza non si può pretendere di applicare la finzione di avveramento della condizione. In altre parole, non si può pretendere di considerare avverata la condizione incolpando l'acquirente di aver fatto apposta a non farsi concedere il mutuo. Ma questo per la semplice ragione che si parte sempre dal presupposto che se la casa ti interessa e ti interessa, quindi, fare il mutuo, sarebbe fantascientifico che fai naufragare la pratica apposta. Ma ciò non toglie, attenzione, che un minimo di attivazione ci vada messa, cioè che venga comunque avviata la pratica. Altrimenti non avrebbe alcun senso mettere questa clausola.
 

stef.fanelli

Membro Junior
Privato Cittadino
A parole il mediatore creditizio ci vedeva una possibilità ma forse non aveva fatto i conti con tanti aspetti; contratto determinato, figli a carico, finanziamenti in essere. Solo quando sono andato effettivamente a parlare con il direttore di una nota "Banca" mi sono reso conto
Pure tu però potevi informarti prima di fare la proposta. Hai solo fatto perdere tempo alla gente.
Comprare casa non è un gioco.
 

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