Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Brava Pennylove: non ricordavo più la precisazione di Caio Attilio sulla circolare 26/E. Ritiro quindi le mie domande ... vecchie; ma me ne sorgono di nuove:
per noi comuni mortali, se il Dir dell'ADE ritiene ..., ci basta ed avanza ...
per voi fini lugulei una presa di posizione del genere potrebbe essere contestata? Come dire che anche per queste situazioni si deve risalire sempre a sua maestà il Re-Imperatore? ....:triste: :triste: :triste:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ritiro quindi le mie domande ... vecchie; ma me ne sorgono di nuove:
per noi comuni mortali, se il Dir dell'ADE ritiene ..., ci basta ed avanza ...
per voi fini lugulei una presa di posizione del genere potrebbe essere contestata? Come dire che anche per queste situazioni si deve risalire sempre a sua maestà il Re-Imperatore? ....:triste: :triste: :triste:


Rispondo alla domanda con il regesto, in ordine cronologico, della normativa in materia:


1. D.Lgs 14 marzo 2011, n°23, art. 3, comma 11:

"L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili."


Commento: il legislatore, una volta tanto :sorrisone:, più chiaro e categorico di così non poteva essere.


2. Provvedimento Agenzia delle Entrate, 7 aprile 2011, par. 1.5


"Il locatore, ai sensi del comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n°23, è tenuto, a pena dell'inefficacia dell'opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se previsto nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT [...]"


Conferma: l'Agenzia sposa la tesi del legislatore.


3. Circolare n°26/E, 1° giugno 2011, par. 8.3


"Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione."


Tesi di Befera: si può fare a meno della spedizione della raccomandata se il contratto prevede espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone. Qui Befera prende una posizione importante e condivisibile, ma la sospensione del diritto all'aggiornamento del canone e la obbligatoria comunicazione al conduttore, per il legislatore sono prescrizioni imperative, inderogabili e irrinunciabili.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Al di la del fatto che gli effetti siano marginali, sono curioso su un dettaglio.
Dalla circolare par di capire che con la C.S. sono sospesi tutti gli adeguamenti automatici, compreso quello applicabile in conseguenza di spese straordinarie. E' corretto?


Il comma 11, primo periodo, dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che: "Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT [...]" Diverse sono, infatti, le modalità con le quali, nei diversi contratti ad uso abitativo, è possibile concordare l'aggiornamento del canone.

La circolare n°26/E si limita ad affermare che "il locatore che intende accedere al regime alternativo [...] è tenuto a rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione alle variazioni del canone che derivino dall'applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell'indice [...] F.O.I."

Ora, il fatto che il legislatore abbia utilizzato il termine "aggiornamento" del canone dovrebbe far ritenere che restino pienamente operative non solo le clausole che prevedono un aumento differenziato e crescente del canone - sia sotto forma di un aumento progressivo della misura del canone, sia sotto forma di fissazione di una misura di canone determinata con contestuale accordo con il quale se ne prevede una riduzione per i primi anni, una prassi del tutto legittima, diffusa e sollecitata in molti casi dai conduttori, ai quali, il cambio di abitazione comporta, in molti casi, una serie di spese non indifferenti (trasloco, acquisto dell'arredamento, modifiche dell'appartamento ecc.) difficilmente sostenibili ove il canone fosse previsto in misura piena sin dall'inizio del rapporto locativo. Una prassi, quindi, dettata da finalità tutt'affatto diverse rispetto a quella sottostante la clausola di aggiornamento del canone, e che comunque determina non già aggiornamenti del canone, bensì differenti e predeterminati livelli di canone. Un altro argomento a favore di questa lettura è il fatto che nella prassi l'uso del termine "aggiornamento" è sempre stato associato agli indici ISTAT, mentre gli incrementi prederminati del canone sono sempre andati sotto la dicitura "aumenti".

Allo stesso modo, deve ritenersi che sia escluso dalla sospensione prevista dalla nuova norma, il caso dell'aumento del canone richiesto dal proprietario al conduttore - anche attraverso il sistema, previsto dall'abrogato art. 23 della legge 392/1978, dell'aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati - per fronteggiare le spese relative ad interventi straordinari da effettuarsi nell'immobile. Neppure in questo caso, infatti, ci si trova di fronte ad un "aggiornamento" del contratto, trattandosi, invece, di un un "aumento" del canone finalizzato a coprire spese di natura eccezionale e realizzato con un sistema oggettivo coerente di correlazione a tali spese.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
La legge 431/98 non prevede aumenti del canone dovuti a lavori straordinari sull'immobile, mentre l'aumento può interessare quegli immobili che non sono ad uso abitativo riferiti alla legge 392/78. :occhi_al_cielo:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie a Limpida e a Penny.. sempre molto precisa ed argomentata.
Intanto ho imparato una cosa per me nuova: non avevo recepito che l'aumento per spese straord. fosse legato ad art. abrogato e non si applicasse più con la 431/98: andrò a ripassare la lezione....

Interessante anche la disquisizione tra aggiornamento ed aumento, ma va al di la delle mie possibilità di comprensione:
Diverse sono, infatti, le modalità con le quali, nei diversi contratti ad uso abitativo, è possibile concordare l'aggiornamento del canone.
... io non ne conosco altre se non l'istat. Mi fai degli esempi?

Altra disamina "dotta" è quella sulla inderogabilità: è vero che le leggi vanno prese con le molle, ma non sarei arrivato a concepire una simile lettura. Non è che attribuite ai legislatori riflessioni metafisiche sul senso della vita?....
L'esempio del provvedimento mi pare faccia sul punto uno specifico riferimento a contratti in corso, per cui è logico chiedere la raccomandata, quando l'aggiornamento fosse previsto dal contratto stesso.

La circolare comincia invece a prendere in considerazione i nuovi contratti, e se la rinuncia è addirittura sancita a livello contrattuale, la preventiva comunicazione nella sostanza è rispettata.

Se poi uso la stessa tecnica analitica, leggendo sul decreto

...l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo
quel qualsiasi titolo mi verrebbe da interpretarlo comprensivo non solo degli aggiornamenti, ma anche delle varie forme di aumento.

Mi spiace per la ns gentile interlocutrice, ma non è che in Italia abbiamo troppi avvocati e pochi tecnici ?
Perchè cerchiamo sempre la lettura sottintesa, e non ci accontentiamo della lettura diretta? Non saremmo più Italiani..
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Grazie a Limpida e a Penny.. sempre molto precisa ed argomentata.
Intanto ho imparato una cosa per me nuova: non avevo recepito che l'aumento per spese straord. fosse legato ad art. abrogato e non si applicasse più con la 431/98

La maggiorazione degli interessi legali in caso di lavori straordinari era previsto dall'art. 23 della legge 392/1978 e corrispondeva ad un preciso criterio per il calcolo dell'equo canone. Tale articolo è stato abrogato dalla legge 431/1998 ora vigente che, come noto, ha anche provveduto a riformare l'intero regime giuridico delle locazioni abitative. Ora, se il contratto di locazione non ne fa cenno, non è richiedibile. Se, però, ne fa cenno, come talora accade, è richiedibile, perchè inserire una clausola del genere è nella libera disponibilità delle parti: la legge 431/1998 ha abrogato tale articolo, ma nulla vieta alle parti di riproporlo in quanto l'abrogazione dell'art. 23 ha avuto come effetto la sua non obbligatorietà e la libertà di patti diversi in proposito. Del pari, la stessa legge 431/1998 ha abrogato anche l'art. 24 della legge 392/1978 relativa all'aggiornamento del canone, eppure tale articolo è addirittura previsto per legge nei contratti a canone concordato ed è praticamente sempre pari al 75% del costo della vita. La prassi prevede per le locazioni a canone libero che l'aggiornamento sia pari al 100% dell'incremento ISTAT, per quanto siano fissabili criteri diversi (a tal proposito vedi successiva precisazione). Ricordo, comunque (rientrando in tema), che l'art. 23, se riprodotto pari pari, prevedeva un incremento non superiore al tasso di interesse legale.



Interessante anche la disquisizione tra aggiornamento ed aumento, ma va al di la delle mie possibilità di comprensione

La questione è controversa. Befera non prende posizione in modo esplicito su questo punto - che riguarda il diritto civile e i rapporti tra le parti - ma si può ritenere che non escluda nemmeno una lettura meno restrittiva. Si tratta, comunque, di una questione non tributaria che verrà risolta in sede civilistica, necessitando di chiarimenti autorevoli.



... io non ne conosco altre se non l'istat. Mi fai degli esempi?


L'aggiornamento annuale del canone a uso abitativo era originariamente disciplinato dall'art. 24 legge 392/1978, poi abrogato dall'art. 14, comma 4, legge 431/1998. Nulla è detto nella nuova riforma in ordine all'aggiornamento e la questione - nei contratti di locazione liberi, stipulati successivamente all'entrata in vigore della riforma del 1998 (in quelli agevolati l'aggiornamento del canone è in misura contrattata non superiore al 75% dell'ISTAT) - è oggi rimessa alla totale discrezione delle parti, libere, dunque di inserire o meno nel contratto specifiche clausole o specifici parametri di riferimento in merito chiaramente riportati nel contratto stesso: pertanto le parti possono concordare, non solo un aggiornamento del canone sulla base del 100% dell'indice ISTAT (o per meglio dire, dello specifico indice ISTAT previsto dalla legge dell'equo canone), ma anche un aggiornamento del canone basato su indici ISTAT diversi, liberamente individuati dalle parti - come, ad esempio. l'indice armonizzato europeo ISTAT, eventuali indici pubblicati dalle Camere di Commercio, il tasso di interesse legale ecc. - ovvero fondato su variazioni relative a beni o valute - ad esempio oro, monete estere, euro ecc. Quanto detto, salvo che il locatore non vi rinunci optando per il regime della cedolare secca.


Non è che attribuite ai legislatori riflessioni metafisiche sul senso della vita?....
L'esempio del provvedimento mi pare faccia sul punto uno specifico riferimento a contratti in corso, per cui è logico chiedere la raccomandata, quando l'aggiornamento fosse previsto dal contratto stesso.

La circolare comincia invece a prendere in considerazione i nuovi contratti, e se la rinuncia è addirittura sancita a livello contrattuale, la preventiva comunicazione nella sostanza è rispettata.

Se poi uso la stessa tecnica analitica, leggendo sul decreto

quel qualsiasi titolo mi verrebbe da interpretarlo comprensivo non solo degli aggiornamenti, ma anche delle varie forme di aumento.

Mi spiace per la ns gentile interlocutrice, ma non è che in Italia abbiamo troppi avvocati e pochi tecnici ?
Perchè cerchiamo sempre la lettura sottintesa, e non ci accontentiamo della lettura diretta? Non saremmo più Italiani..


:risata: :fiore: Nonostante io sia in disaccordo (si sarà capito? :sorrisone:) con Befy su alcuni punti della sua circolare, qui mi sento di condividere pienamente, per logica e coerenza, la sua tesi, anche se non posso dimenticare la spietata, rigida inderogabilità impositiva della norma emanata dal legislatore.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
La maggiorazione degli interessi legali in caso di lavori straordinari era previsto dall'art. 23 della legge 392/1978 e corrispondeva ad un preciso criterio per il calcolo dell'equo canone. Tale articolo è stato abrogato dalla legge 431/1998 ora vigente che, come noto, ha anche provveduto a riformare l'intero regime giuridico delle locazioni abitative. Ora, se il contratto di locazione non ne fa cenno, non è richiedibile. Se, però, ne fa cenno, come talora accade, è richiedibile, perchè inserire una clausola del genere è nella libera disponibilità delle parti: la legge 431/1998 ha abrogato tale articolo, ma nulla vieta alle parti di riproporlo in quanto l'abrogazione dell'art. 23 ha avuto come effetto la sua non obbligatorietà e la libertà di patti diversi in proposito. Del pari, la stessa legge 431/1998 ha abrogato anche l'art. 24 della legge 392/1978 relativa all'aggiornamento del canone, eppure tale articolo è addirittura previsto per legge nei contratti a canone concordato ed è praticamente sempre pari al 75% del costo della vita. La prassi prevede per le locazioni a canone libero che l'aggiornamento sia pari al 100% dell'incremento ISTAT, per quanto siano fissabili criteri diversi (a tal proposito vedi successiva precisazione). Ricordo, comunque (rientrando in tema), che l'art. 23, se riprodotto pari pari, prevedeva un incremento non superiore al tasso di interesse legale.

Permettimi di dissentire dal tuo ragionamento perché la legge 431/98 all'art.4 sulla convenzione nazionale, prevede l'utilizzo dei tipi di contratto di cui all'art.2 comma 3, nonché i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art.5 comma 1 e dei contratti per studenti universitari di cui all'art.5 commi 2 e 3 per l'applicazione dei benefici di cui all'art 8. Al comma 2 specifica si che i tipi di contratto possono indicare scelte alternative, ma da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degl iimmobili.

Ora, se il contratto di locazione non ne fa cenno, non è richiedibile. Se, però, ne fa cenno, come talora accade, è richiedibile, perchè inserire una clausola del genere è nella libera disponibilità delle parti: la legge 431/1998 ha abrogato tale articolo, ma

Per i canoni concordati la escludo e se anche si volesse inserire tale clausola come libera contrattazione delle parti, nei canoni liberi, si potrebbe identificare, a mio parere, come clausola vessatoria, perché che interesse avrebbe un conduttore ad inserire una clausola del genere?
Art.13 legge 431/98 patti contrari alla legge:
- Comma 4:per i contratti di cui al comma 3 articolo 2 é nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2 ( canoni liberi),sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
L'art.3 disdetta del contratto da parte del locatore, consente al locatore dopo i primi 4 anni, di inviare disdetta di locazione quando, lettera C : l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
Lettera E: Quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale é prevista l'integrale ristrutturazione ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

Infine gli accordi prevedono il rispetto dell'allegato G sulla ripartizione delle spese condominiali tra proprietario ed inquilino. Per esempio: sostituzione marmi, corrimano, ringhiere,manutenzione verde comprese riparazione attrezzature, rifacimento chiavi e serrature,tinteggiatura pareti,sostituzione vetri, verniciature di opere in legno e in metallo, oltre a tutta la manutenzione ordinaria.
Non é giustificabile la richiesta di aumenti sul canone o interessi per spese straordinarie.
Siamo andati fuori ma tu Penny hai messo troppa carne sul fuoco!:ok:
 

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