La maggiorazione degli interessi legali in caso di lavori straordinari era previsto dall'art. 23 della legge 392/1978 e corrispondeva ad un preciso criterio per il calcolo dell'equo canone. Tale articolo è stato abrogato dalla legge 431/1998 ora vigente che, come noto, ha anche provveduto a riformare l'intero regime giuridico delle locazioni abitative. Ora, se il contratto di locazione non ne fa cenno, non è richiedibile. Se, però, ne fa cenno, come talora accade, è richiedibile, perchè inserire una clausola del genere è nella libera disponibilità delle parti: la legge 431/1998 ha abrogato tale articolo, ma nulla vieta alle parti di riproporlo in quanto l'abrogazione dell'art. 23 ha avuto come effetto la sua non obbligatorietà e la libertà di patti diversi in proposito. Del pari, la stessa legge 431/1998 ha abrogato anche l'art. 24 della legge 392/1978 relativa all'aggiornamento del canone, eppure tale articolo è addirittura previsto per legge nei contratti a canone concordato ed è praticamente sempre pari al 75% del costo della vita. La prassi prevede per le locazioni a canone libero che l'aggiornamento sia pari al 100% dell'incremento ISTAT, per quanto siano fissabili criteri diversi (a tal proposito vedi successiva precisazione). Ricordo, comunque (rientrando in tema), che l'art. 23, se riprodotto pari pari, prevedeva un incremento non superiore al tasso di interesse legale.
Permettimi di dissentire dal tuo ragionamento perché la legge 431/98 all'art.4 sulla convenzione nazionale, prevede l'utilizzo dei tipi di contratto di cui all'art.2 comma 3, nonché i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art.5 comma 1 e dei contratti per studenti universitari di cui all'art.5 commi 2 e 3 per l'applicazione dei benefici di cui all'art 8. Al comma 2 specifica si che i tipi di contratto possono indicare scelte alternative,
ma da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degl iimmobili.
Ora, se il contratto di locazione non ne fa cenno, non è richiedibile. Se, però, ne fa cenno, come talora accade, è richiedibile, perchè inserire una clausola del genere è nella libera disponibilità delle parti: la legge 431/1998 ha abrogato tale articolo, ma
Per i canoni concordati la escludo e se anche si volesse inserire tale clausola come libera contrattazione delle parti, nei canoni liberi, si potrebbe identificare, a mio parere, come clausola vessatoria, perché che interesse avrebbe un conduttore ad inserire una clausola del genere?
Art.13 legge 431/98 patti contrari alla legge:
- Comma 4
er i contratti di cui al comma 3 articolo 2 é nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2 ( canoni liberi),sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
L'art.3 disdetta del contratto da parte del locatore, consente al locatore dopo i primi 4 anni, di inviare disdetta di locazione quando, lettera C : l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
Lettera E: Quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale é prevista l'integrale ristrutturazione ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
Infine gli accordi prevedono il rispetto dell'allegato G sulla ripartizione delle spese condominiali tra proprietario ed inquilino. Per esempio: sostituzione marmi, corrimano, ringhiere,manutenzione verde comprese riparazione attrezzature, rifacimento chiavi e serrature,tinteggiatura pareti,sostituzione vetri, verniciature di opere in legno e in metallo, oltre a tutta la manutenzione ordinaria.
Non é giustificabile la richiesta di aumenti sul canone o interessi per spese straordinarie.
Siamo andati fuori ma tu Penny hai messo troppa carne sul fuoco!