Pennylove

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Privato Cittadino
Non é giustificabile la richiesta di aumenti sul canone o interessi per spese straordinarie.
Siamo andati fuori ma tu Penny hai messo troppa carne sul fuoco!:ok:


Calma. :) Procediamo con ordine. Non entro nel merito del discorso ripartizione delle spese di manutenzione dell'immobile, che mi porterebbe, inevitabilmente, OT. Limitiamoci al tema in dibattito, e il tema dibattuto qui è:

a) E' consentito in un contratto abitativo "libero" (perchè tale era il senso del mio intervento di cui al #19) riproporre l'art. 23 della vecchia legge dell'equo canone?

E, visto che, giustamente, hai mosso la questione:

b) E' una clausola contraria alla legge (art. 13, legge 4311/1998) pretendere dall'inquilino in locazione libera, un contributo economico per le riparazioni straordinarie?

A tali domande - a parere di chi scrive - si deve risponderesì. alla prima, no alla seconda.

a) Se il contratto di locazione (libero) è stato stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 431/1998, tale pattuizione deve essere prevista espressamente in contratto (vedi #19). Se il contratto è anteriore al 30 dicembre 1998, si applica automaticamente l'art. 23, legge 392/1978.

b) La clausola in discorso, ancorché rinnovata dopo l'abrogazione dell'art. 23 - limitatamente ai contratti liberi - è valida a tutti gli effetti di legge, potendo le parti liberamente pattuirla: non si tratta di una clausola vessatoria che comporta per il locatore un indebito vantaggio economico, in quanto essa non è diretta a pretendere un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, a fini di evasione fiscale, ovvero superiore a quello massimo stabilito dagli accordi locali (il canone, in tale specie, non è calmierato).

In conclusione, quindi, e in conseguenza anche delle ultime scelte operate dal legislatore in materia di locazioni e, cioè, quelle finalizzate a ricondurre il più ampiamente possibile, nella libera volontà delle parti, le pattuizioni del contratto di locazione, pare corretto ritenere che - come alcuni filoni giurisprudenziali hanno avuto modo di rappresentare - che, nel rapporto di locazione, tra i soggetti locatore e conduttore, è proprio quest'ultimo, nell'ottica del migliorato godimento ed utilizzo del bene locato, quello che apprezza di più e direttamente il sostanziale miglioramento apportato all'immobile, in conseguenza dell'esecuzione dell'opera straordinaria, circostanza da cui consegue anche la sua necessaria contribuzione economica a tale spesa, sopportata dal locatore, nella misura pattuita contrattualmente per legge (incremento del canone non superiore all'interesse legale).

E, adesso, cara la mia Limpida :fiore:, vado a spalare la neve :disappunto:
 

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