Non é giustificabile la richiesta di aumenti sul canone o interessi per spese straordinarie.
Siamo andati fuori ma tu Penny hai messo troppa carne sul fuoco!
Calma. Procediamo con ordine. Non entro nel merito del discorso ripartizione delle spese di manutenzione dell'immobile, che mi porterebbe, inevitabilmente, OT. Limitiamoci al tema in dibattito, e il tema dibattuto qui è:
a) E' consentito in un contratto abitativo "libero" (perchè tale era il senso del mio intervento di cui al #19) riproporre l'art. 23 della vecchia legge dell'equo canone?
E, visto che, giustamente, hai mosso la questione:
b) E' una clausola contraria alla legge (art. 13, legge 4311/1998) pretendere dall'inquilino in locazione libera, un contributo economico per le riparazioni straordinarie?
A tali domande - a parere di chi scrive - si deve risponderesì. alla prima, no alla seconda.
a) Se il contratto di locazione (libero) è stato stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 431/1998, tale pattuizione deve essere prevista espressamente in contratto (vedi #19). Se il contratto è anteriore al 30 dicembre 1998, si applica automaticamente l'art. 23, legge 392/1978.
b) La clausola in discorso, ancorché rinnovata dopo l'abrogazione dell'art. 23 - limitatamente ai contratti liberi - è valida a tutti gli effetti di legge, potendo le parti liberamente pattuirla: non si tratta di una clausola vessatoria che comporta per il locatore un indebito vantaggio economico, in quanto essa non è diretta a pretendere un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, a fini di evasione fiscale, ovvero superiore a quello massimo stabilito dagli accordi locali (il canone, in tale specie, non è calmierato).
In conclusione, quindi, e in conseguenza anche delle ultime scelte operate dal legislatore in materia di locazioni e, cioè, quelle finalizzate a ricondurre il più ampiamente possibile, nella libera volontà delle parti, le pattuizioni del contratto di locazione, pare corretto ritenere che - come alcuni filoni giurisprudenziali hanno avuto modo di rappresentare - che, nel rapporto di locazione, tra i soggetti locatore e conduttore, è proprio quest'ultimo, nell'ottica del migliorato godimento ed utilizzo del bene locato, quello che apprezza di più e direttamente il sostanziale miglioramento apportato all'immobile, in conseguenza dell'esecuzione dell'opera straordinaria, circostanza da cui consegue anche la sua necessaria contribuzione economica a tale spesa, sopportata dal locatore, nella misura pattuita contrattualmente per legge (incremento del canone non superiore all'interesse legale).
E, adesso, cara la mia Limpida , vado a spalare la neve