Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755]
L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto le parti, cioè quella in cui tutti hanno contatto con le parti. Se, invece, uno solo di essi ha un rapporto diretto con le parti e lo stesso, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un mero rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non da loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.
(2) Si tratta di obbligazione divisibile (1314 c.c.).

La norma rappresenta una naturale conseguenza di quanto previsto dall'art. 1755 del c.c..
Spiegazione dell'Articolo 1758 del Codice Civile
Più mediatori. Diritto ad una quota del compenso. Mediatori che agiscono congiuntamente o con autonomia reciproca
La formulazione stessa dell'articolo lascia chiaramente intendere che la quota parte del compenso spetta ai mediatori in quanto abbiano contribuito al risultato utile. Ché se così non fosse, la senseria spetterebbe soltanto a coloro, la cui opera ha prodotto tale risultato. La Relazione avverte, inoltre, che il diritto alla quota si può esercitare nei confronti delle parti contraenti solo se i mediatori sono entrati in relazione con le parti stesse. Altrimenti si tratterà di un semplice rapporto interno tra i mediatori, a cui rimangono estranei i contraenti; e questi saranno liberati pagando la provvigione a quello, o a quelli dei mediatori, con cui hanno trattato.
La disposizione, tuttavia, non risolve esplicitamente altri problemi pratici che possono presentarsi. Può darsi, infatti, che i mediatori agiscano congiuntamente e che il risultato utile sia dovuto appunto a questa cooperazione fra più intermediari. In questa ipotesi la giurisprudenza ha ritenuto che tutti hanno diritto al compenso pro quota, e spetterà naturalmente al giudice, in mancanza di patto, determinare, rispetto a ciascuno, la misura della quota medesima, in relazione all'entità dell'opera prestata. Ma può anche accadere che i mediatori svolgano la loro attività indipendentemente l'uno dall'altro, pur convergendo l'attività stessa a far concludere un unico affare. Si è ritenuto allora dalla giurisprudenza che, constatata l'efficienza dell'apporto di ciascuno, il compenso spetti per intero ad ogni mediatore, quando però vi sia stato l'impegno di corrispondere compensi distinti.