Non si parla di sanzioni da nessuna parte. Non sarebbe la prima volta che mettono un obbligo, ma non c'è la relativa sanzione in caso di non ottemperanza.
E' solo questione di tempo
Non vorrei essere bastian contrario su tanto convincimento sulle NON SANZIONI , come Mi auguro che sia cosi' solo in Lombardia e non nel resto del paese, ma mi dispiace contraddirvi ( almeno per i Lumbard )
..
e cosa peggiore e' che le sanzioni e il controllo sono a onore e onere dei comuni...fate le vostra considerazioni.Giova sottolineare un aspetto molto importante ovvero quello relativo alle sanzioni per il locatore che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica al locatario; la normativa prevede una sanzione amministrativa estremamente importante: da € 2.500 a € 10.000 di multa.
Altra nota e' che le sanzioni valgono anche per i privati che pubblicizzano con cartelli, cartaceo giornali, net, etc.
Aggiunto dopo 11 minuti...
TOSCANA....
QUINDI ATTENZIONE ALLA CLASSI g. FARLOCCHEIl professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera o
dichiara un impedimento alla installazione dell’impianto solare termico
non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra lo
0,5 ‰ e il 3 ‰ del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a
cura dell’ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
Puo' essere utile....
Rogito obbligo ACE nelle compravendite
La certificazione energetica degli edifici potrebbe avere tra breve un nuovo e rilevante capitolo della sua tormentata storia. Nel decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE in tema di promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal consiglio dei ministri si dispone (all’articolo 11) una modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di “dotare” gli edifici oggetto di compravendita dell’attestato di certificazione energetica (Ace).
Tralasciando il caso degli immobili nuovi (che debbono inderogabilmente avere l’Ace), la normativa statale attualmente vigente impone che, se viene trasferita una unità immobiliare non nuova, essa deve essere “dotata” del certificato energetico.
Nel testo originario del decreto legislativo 192 la presenza dell’Ace (allora si chiamava Aqe) era prescritta a pena di nullità, ma poi, con il decreto legge 112/2008 (articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità venne soppressa e l’obbligo di “dotazione” è stato da allora interpretato come norma derogabile.
In altri termini, i contraenti possono accordarsi che sia l’acquirente a farsi carico dell’obbligo di dotare di Ace l’immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo dell’obbligo di dotazione tra un soggetto e l’altro provoca che l’immobile resta in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni diverse da quelle che, come ad esempio la Lombardia e l’Emilia Romagna, abbiano previsto discipline più stringenti di quella statale.
Su questo panorama normativo si innesta ora dunque la nuova disciplina, di prossima entrata in vigore, secondo cui:
A) nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l’acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici»;
B) nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l’unità immobiliare è già di per sé dotata dell’Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita);
C) a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Ora, focalizzando il discorso sui contratti di compravendita, se l’acquirente deve dichiarare «di aver ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica», non sembra possibile, a prima vista, perseverare nell’opinione per la quale l’obbligo di dotare gli edifici dell’Ace continua a essere disposizione derogabile dai contraenti.
Infatti, se fino a oggi si è potuto sostenere che l’obbligo di dotare con l’Ace l’edificio compravenduto era disposizione scritta solo nell’interesse dell’acquirente (per la completezza della sua informazione) e quindi da questi rinunciabile, appare plausibile ritenere che la nuova norma sia invece scritta in nome dell’interesse generale della salvaguardia dell’ambiente e quindi di un interesse indisponibile dai contraenti.
In altri termini, al cospetto di una normativa che aggiunge al vecchio obbligo di dotare di Ace un fabbricato il nuovo obbligo per l’acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, non sembra possibile derivare la possibilità per l’acquirente di comprare in mancanza di Ace.
Resta poi il tema di capire cosa succeda nel caso in cui il rogito non comprenda la prescritta clausola di cui si è fin qui parlato oppure contenga una clausola di rinuncia da parte dell’acquirente ad avere l’Ace. La soluzione non è facile, anche in ragione del fatto che la norma non prevede che l’inserzione della clausola in questione sia prescritta «a pena di nullità».
Resta il fatto però che se si tratta, come pare, di norma imperativa, non sembra esserci spazio per trarre conclusioni diverse dalla nullità; anche perché, se si ipotizza l’inesistenza di sanzioni per il caso di violazione della norma che prescrive la clausola in questione, significa depotenziarla in misura tale da doverla considerare in come non scritta.
La clausola richiamata presuppone (se è vero che l’acquirente deve appunto dare atto di aver ricevuto la documentazione) che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato dotato dell’Ace prima della stipula del contratto stesso.
Già ci si chiede se si tratti di una disposizione inderogabile, in quanto disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata nell’esclusivo interesse dell’ acquirente di un fabbricato, e quindi da questi disponibile. Così come era stata interpretata nel senso della derogabilità la norma (articolo 6, Dlgs 192/2005) che impone l’obbligo di «dotare» gli edifici oggetto di compravendita con l’attestato di certificazione energetica.
Inoltre, non è chiaro cosa succeda nel caso di violazione di questa norma ove essa sia ritenuta inderogabile, e cioè se si debba parlare di nullità del contratto anche se la nuova disciplina espressamente non sancisce questa conseguenza.
Un altro fattore oggetto di riflessione è l’impatto che questa norma avrà nella contrattazione avente a oggetto immobili ubicati in Regioni che a vario titolo hanno normato in tema di certificazione energetica degli immobili oggetto di contratto traslativo a titolo oneroso.
Finora, infatti, le leggi regionali erano più restrittive della normativa nazionale:
nelle Regioni senza una legislazione in materia si applica la legge statale e quindi la possibilità di derogare alla sussistenza dell’Ace all’atto della stipula del rogito;
nelle Regioni che invece hanno legiferato sul punto si ha un panorama di maggior rigorosità rispetto alla legge statale fino a giungere all’estremo opposto rispetto ad essa, e cioè all’obbligo di allegazione punito, in caso di inadempimento, con salata sanzione pecuniaria.
Con l’introduzione della nuova norma statale il quadro pare rovesciarsi: se la nuova disciplina fosse ritenuta inderogabile, non solo ci si dovrebbe adeguare ad essa per le compravendite nelle Regioni che non hanno leggi in materia, ma si potrebbe anche pensare a una sua prevalenza sulle leggi regionali (e quindi su tutte quelle finora emanate) in ogni caso in cui la legge regionale permettesse deroghe all’obbligo di sussistenza dell’Ace all’atto del rogito che la legge nazionale invece non consentisse. In quest’ultimo caso si apre infatti la questione se basti una qualsiasi norma regionale a escludere l’applicazione della legge statale oppure se la legge regionale può imporsi alla legge statale solo se le norme regionali siano più restrittive di quelle statali.
EMILIA ROMAGNA
La delibera dell’assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e la delibera di giunta regionale 28 ottobre 2008 n. 1754 hanno previsto l’obbligo di allegare l’Ace ma senza sanzioni in caso di inadempimento
LIGURIA
La legge regionale 22/2007, come modificata dalla legge regionale 24 novembre 42/2008 fissano l’obbligo di consegna dell’Ace al momento della vendita ma non sono previste sanzioni
LOMBARDIA
La delibera giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745 e le leggi regionali 24/2006 e 10/2009 stabiliscono che è obbligatorio allegare ai rogiti l’attestato di certificazione energetica. Il venditore che non ottempera questo obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da 5mila a 20mila euro
PIEMONTE
Le leggi regionali 13/2007 e 22/2009 e la delibera giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 hanno reso obbligatoria l’allegazione dell’Ace al rogito ed è prevista la sanzione amministrativa per il venditore che non ottemperi a questo obbligo (da mille a 10mila euro in base alla superficie del bene). Per il costruttore che viola l’obbligo di dotazione è prevista invece una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro
FRIULI VENEZIA GIULIA
La legge regionale 5/2007 del Friuli-Venezia Giulia dispone che copia semplice del certificato energetico venga depositata presso il comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità dell’immobile
VALLE D’AOSTA
La legge regionale 21/2008 ha deciso, nel caso di rogito che ha a oggetto un fabbricato di nuova costruzione, che sia obbligatorio allegare l’Ace
PUGLIA
La legge regionale 13/2008 dispone una disciplina in materia di certificazione energetica, ma manca il regolamento attuativo, quindi la norma regionale rimane inattuata, con il risultato che si applica la normativa nazionale
LE ALTRE REGIONI
La nuova disciplina statale avrà effetto nelle regioni dove non ci sono state normative specifiche