andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non si parla di sanzioni da nessuna parte. Non sarebbe la prima volta che mettono un obbligo, ma non c'è la relativa sanzione in caso di non ottemperanza.
E' solo questione di tempo :confuso:

Non vorrei essere bastian contrario su tanto convincimento sulle NON SANZIONI , come Mi auguro che sia cosi' solo in Lombardia e non nel resto del paese, ma mi dispiace contraddirvi ( almeno per i Lumbard:disappunto: )
..
Giova sottolineare un aspetto molto importante ovvero quello relativo alle sanzioni per il locatore che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica al locatario; la normativa prevede una sanzione amministrativa estremamente importante: da € 2.500 a € 10.000 di multa.
e cosa peggiore e' che le sanzioni e il controllo sono a onore e onere dei comuni...fate le vostra considerazioni.
Altra nota e' che le sanzioni valgono anche per i privati che pubblicizzano con cartelli, cartaceo giornali, net, etc.

Aggiunto dopo 11 minuti...

TOSCANA....
Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera o
dichiara un impedimento alla installazione dell’impianto solare termico
non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra lo
0,5 ‰ e il 3 ‰ del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a
cura dell’ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
QUINDI ATTENZIONE ALLA CLASSI g. FARLOCCHE;)

Puo' essere utile....
Rogito obbligo ACE nelle compravendite
La certificazione energetica degli edifici potrebbe avere tra breve un nuovo e rilevante capitolo della sua tormentata storia. Nel decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE in tema di promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal consiglio dei ministri si dispone (all’articolo 11) una modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di “dotare” gli edifici oggetto di compravendita dell’attestato di certificazione energetica (Ace).
Tralasciando il caso degli immobili nuovi (che debbono inderogabilmente avere l’Ace), la normativa statale attualmente vigente impone che, se viene trasferita una unità immobiliare non nuova, essa deve essere “dotata” del certificato energetico.
Nel testo originario del decreto legislativo 192 la presenza dell’Ace (allora si chiamava Aqe) era prescritta a pena di nullità, ma poi, con il decreto legge 112/2008 (articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità venne soppressa e l’obbligo di “dotazione” è stato da allora interpretato come norma derogabile.
In altri termini, i contraenti possono accordarsi che sia l’acquirente a farsi carico dell’obbligo di dotare di Ace l’immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo dell’obbligo di dotazione tra un soggetto e l’altro provoca che l’immobile resta in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni diverse da quelle che, come ad esempio la Lombardia e l’Emilia Romagna, abbiano previsto discipline più stringenti di quella statale.

Su questo panorama normativo si innesta ora dunque la nuova disciplina, di prossima entrata in vigore, secondo cui:
A) nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l’acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici»;
B) nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l’unità immobiliare è già di per sé dotata dell’Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita);
C) a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Ora, focalizzando il discorso sui contratti di compravendita, se l’acquirente deve dichiarare «di aver ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica», non sembra possibile, a prima vista, perseverare nell’opinione per la quale l’obbligo di dotare gli edifici dell’Ace continua a essere disposizione derogabile dai contraenti.
Infatti, se fino a oggi si è potuto sostenere che l’obbligo di dotare con l’Ace l’edificio compravenduto era disposizione scritta solo nell’interesse dell’acquirente (per la completezza della sua informazione) e quindi da questi rinunciabile, appare plausibile ritenere che la nuova norma sia invece scritta in nome dell’interesse generale della salvaguardia dell’ambiente e quindi di un interesse indisponibile dai contraenti.

In altri termini, al cospetto di una normativa che aggiunge al vecchio obbligo di dotare di Ace un fabbricato il nuovo obbligo per l’acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, non sembra possibile derivare la possibilità per l’acquirente di comprare in mancanza di Ace.

Resta poi il tema di capire cosa succeda nel caso in cui il rogito non comprenda la prescritta clausola di cui si è fin qui parlato oppure contenga una clausola di rinuncia da parte dell’acquirente ad avere l’Ace. La soluzione non è facile, anche in ragione del fatto che la norma non prevede che l’inserzione della clausola in questione sia prescritta «a pena di nullità».
Resta il fatto però che se si tratta, come pare, di norma imperativa, non sembra esserci spazio per trarre conclusioni diverse dalla nullità; anche perché, se si ipotizza l’inesistenza di sanzioni per il caso di violazione della norma che prescrive la clausola in questione, significa depotenziarla in misura tale da doverla considerare in come non scritta.
La clausola richiamata presuppone (se è vero che l’acquirente deve appunto dare atto di aver ricevuto la documentazione) che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato dotato dell’Ace prima della stipula del contratto stesso.
Già ci si chiede se si tratti di una disposizione inderogabile, in quanto disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata nell’esclusivo interesse dell’ acquirente di un fabbricato, e quindi da questi disponibile. Così come era stata interpretata nel senso della derogabilità la norma (articolo 6, Dlgs 192/2005) che impone l’obbligo di «dotare» gli edifici oggetto di compravendita con l’attestato di certificazione energetica.
Inoltre, non è chiaro cosa succeda nel caso di violazione di questa norma ove essa sia ritenuta inderogabile, e cioè se si debba parlare di nullità del contratto anche se la nuova disciplina espressamente non sancisce questa conseguenza.
Un altro fattore oggetto di riflessione è l’impatto che questa norma avrà nella contrattazione avente a oggetto immobili ubicati in Regioni che a vario titolo hanno normato in tema di certificazione energetica degli immobili oggetto di contratto traslativo a titolo oneroso.
Finora, infatti, le leggi regionali erano più restrittive della normativa nazionale:

nelle Regioni senza una legislazione in materia si applica la legge statale e quindi la possibilità di derogare alla sussistenza dell’Ace all’atto della stipula del rogito;
nelle Regioni che invece hanno legiferato sul punto si ha un panorama di maggior rigorosità rispetto alla legge statale fino a giungere all’estremo opposto rispetto ad essa, e cioè all’obbligo di allegazione punito, in caso di inadempimento, con salata sanzione pecuniaria.

Con l’introduzione della nuova norma statale il quadro pare rovesciarsi: se la nuova disciplina fosse ritenuta inderogabile, non solo ci si dovrebbe adeguare ad essa per le compravendite nelle Regioni che non hanno leggi in materia, ma si potrebbe anche pensare a una sua prevalenza sulle leggi regionali (e quindi su tutte quelle finora emanate) in ogni caso in cui la legge regionale permettesse deroghe all’obbligo di sussistenza dell’Ace all’atto del rogito che la legge nazionale invece non consentisse. In quest’ultimo caso si apre infatti la questione se basti una qualsiasi norma regionale a escludere l’applicazione della legge statale oppure se la legge regionale può imporsi alla legge statale solo se le norme regionali siano più restrittive di quelle statali.
EMILIA ROMAGNA
La delibera dell’assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e la delibera di giunta regionale 28 ottobre 2008 n. 1754 hanno previsto l’obbligo di allegare l’Ace ma senza sanzioni in caso di inadempimento
LIGURIA
La legge regionale 22/2007, come modificata dalla legge regionale 24 novembre 42/2008 fissano l’obbligo di consegna dell’Ace al momento della vendita ma non sono previste sanzioni
LOMBARDIA
La delibera giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745 e le leggi regionali 24/2006 e 10/2009 stabiliscono che è obbligatorio allegare ai rogiti l’attestato di certificazione energetica. Il venditore che non ottempera questo obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da 5mila a 20mila euro
PIEMONTE
Le leggi regionali 13/2007 e 22/2009 e la delibera giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 hanno reso obbligatoria l’allegazione dell’Ace al rogito ed è prevista la sanzione amministrativa per il venditore che non ottemperi a questo obbligo (da mille a 10mila euro in base alla superficie del bene). Per il costruttore che viola l’obbligo di dotazione è prevista invece una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro
FRIULI VENEZIA GIULIA
La legge regionale 5/2007 del Friuli-Venezia Giulia dispone che copia semplice del certificato energetico venga depositata presso il comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità dell’immobile
VALLE D’AOSTA
La legge regionale 21/2008 ha deciso, nel caso di rogito che ha a oggetto un fabbricato di nuova costruzione, che sia obbligatorio allegare l’Ace
PUGLIA
La legge regionale 13/2008 dispone una disciplina in materia di certificazione energetica, ma manca il regolamento attuativo, quindi la norma regionale rimane inattuata, con il risultato che si applica la normativa nazionale
LE ALTRE REGIONI
La nuova disciplina statale avrà effetto nelle regioni dove non ci sono state normative specifiche
 

GestimIT

Membro Attivo
Professionista
Un nostro cliente in provincia di Bologna ci ha informato che le sanzioni di omessa informazione (ovvero non indicare la classe energetica) ammonterebbero sui 500 € per annuncio.

Non so se sia vero, infatti mi ha detto che ci invierà documentazione in merito che gli è stata fornita dal suo certificatore, ma se così fosse, se un'agenzia che pubblica 100 annunci su un sito o un portale ne omette la classe allora si becca 50.000 Euro di multa???? Mi sembra assurdo.... :shock:

L'Italia è un paese a rovescio...

Invece di fare una legge che obbliga i proprietari a fornire l'ACE alle agenzie (sollevando dalla responsabilità gli AI) fanno una legge punitiva per gli agenti.

Ma dico io, che caspita dovete fare???? Iniziate a togliere tutte le pubblicità in giro?

Quanti immobili avete di cui conoscete effettivamente la classe energetica??? 1? 2? Forse 3.....

Mah! Sinceramente, i miei rispetti a tutti gli AI, non so come fate a tirare avanti con tutte ste "menate" a cui vi sottopongono. Tanto di cappello.

:stretta_di_mano:
 

Simone Barducci

Membro Junior
Agente Immobiliare
Un nostro cliente in provincia di Bologna ci ha informato che le sanzioni di omessa informazione (ovvero non indicare la classe energetica) ammonterebbero sui 500 € per annuncio.

Non so se sia vero, infatti mi ha detto che ci invierà documentazione in merito che gli è stata fornita dal suo certificatore, ma se così fosse, se un'agenzia che pubblica 100 annunci su un sito o un portale ne omette la classe allora si becca 50.000 Euro di multa???? Mi sembra assurdo.... :shock:

L'Italia è un paese a rovescio...

Invece di fare una legge che obbliga i proprietari a fornire l'ACE alle agenzie (sollevando dalla responsabilità gli AI) fanno una legge punitiva per gli agenti.

Ma dico io, che caspita dovete fare???? Iniziate a togliere tutte le pubblicità in giro?

Quanti immobili avete di cui conoscete effettivamente la classe energetica??? 1? 2? Forse 3.....

Mah! Sinceramente, i miei rispetti a tutti gli AI, non so come fate a tirare avanti con tutte ste "menate" a cui vi sottopongono. Tanto di cappello.

:stretta_di_mano:

Quoto su tutto!

Se dovessero esserci sanzioni x la mancanza di classe energetica negli annunci commerciali (giornalini, sito, vetrina, etc...) sarebbe una tragedia!
Quì in Emilia Romagna è scattato l'obbligo dal 6 ottobre, ma ricordate ragazzi... frà meno di 3 mesi (01/01/2012), salvo delibere regionali... l'obbligo è a livello NAZIONALE!
Quindi cari colleghi e sopratutto care associazioni... dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi!
E trovare risposte (serie) al problema nel più breve tempo possibile. Ritengo che chi possa ottenere risposte ufficiali da parte dello stato, siano unicamente le nostre associazioni di categoria, quindi prego loro di attivarsi immediatamente in tal senso.

P.S. Ah... dimenticavo... come dice sempre mia madre (frà l'altro associata FIAIP): la legge non ammette ignoranza... ;)
 

GestimIT

Membro Attivo
Professionista
Quoto su tutto!
Quindi cari colleghi e sopratutto care associazioni... dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi!

Mah, secondo me è già troppo tardi.

Di questo obbligo noi siamo a conoscenza da tempo, infatti sin da maggio abbiamo inserito il campo nel nostro software perchè da Gennaio già si sapeva che c'era la direttiva Europea in fase di valutazione (guarda qui: [Moderazione..idem come sopra ]) e che doveva essere approvata poi dal consiglio dei ministri...

Se si fosse voluto fare qualcosa per far recepire la normativa in modo diverso (ovvero semplicemente integrando un articolo che sanciva l'obbligo per i proprietari di fornirlo ai mediatori) si sarebbe già dovuto agire a gennaio del 2011 e non a meno di 3 mesi dall'entrata in vigore.

Non abbiamo la sfera di cristallo ma nell'aggiornamento di Gestim che rilasciamo la prossima settimana abbiamo inserito anche i campi per la certificazione acustica... non si sa mai... ;)
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
cOMUNQUE A TUTTI GLI INTERESSATI ...e' una buona occasione di guardare l'area premium del club costi e tempi per le Certificazioni energetiche su tutto il territorio nazionale.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ho letto proposte scherzose che suggerivano di indicare la classe minima e un nr di fantasia al posto dell'indice di prestazione energetica.

Mi rendo conto che la legge è una cosa, e il buon senso a volte un'altra: proporrei però piuttosto che niente o cose inventate, di indicare, nel campo specifico, la dicitura "classe e fabbisogno energetico: non dichiarato/non disponibile".

In fondo dite la verità, e nella sostanza "declassate" la proposta: troverei ingiusto applicare in questo caso sanzioni all'Agenti Immobiliari che propone l'immobile. Lo spirito della direttiva è premiare la qualità, non inventare occasioni per appioppare balzelli.

Diverso il discorso se l'ACE non fosse disponibile al momento del preliminare o rogito.
 

GestimIT

Membro Attivo
Professionista
...proporrei però piuttosto che niente o cose inventate, di indicare, nel campo specifico, la dicitura "classe e fabbisogno energetico: non dichiarato/non disponibile".

... Lo spirito della direttiva è premiare la qualità, non inventare occasioni per appioppare balzelli.

Il buon senso ti da pienamente ragione, infatti sembrerebbe la cosa più giusta, ma a questo punto riportare 100 annunci con scritto "Classe energetica: ND" e 100 annunci senza la dicitura sarebbe la stessa cosa... a che serve allora una normativa specifica.

No, questo sarebbe solo l'ennesimo escamotage all'italiana per venire meno agli obblighi di legge... e non va bene.

Non dico che la normativa sia giusta, anzi, semmai doveva esserci l'obbligo per i proprietari a fornire l'ACE, ma dico che se in Italia ogni volta che c'è una legge bisogna inventarsi un modo per aggirarla rimanendo nel legale, non riusciremo mai a garantire qualità.... e il tutto a nostro (noi inteso come italiani) discapito.

Per esempio 2 agenti immobiliari:

Il primo vuole fare le cose per bene e richiede l'ACE a tutti i proprietari, li obbliga a farselo fornire con la possibilità di perderne qualcuno restio. Aggiorna il proprio sito, i portali, i cartelli, le stampe, ecc con numerose ore di lavoro (ore lavoro = costo uomo) sue o della segretaria che cmq deve essere pagata.

Il secondo fa il furbetto e mette da tutte le parti "Non disponibile", altri AI lo vedono e dicono "mo pure io m'arrangio così" ed ecco che subito ritorna la giungla.... e il primo inizia a essere snobbato dalla clientela che addirittura dice agli amici "Ma ti rendi conto? Non mi voleva vendere la casa se non mi obbligava a spendere soldi per un pezzo di carta che al massimo serve al rogito...."

Vi prego.... fate le cose per bene.... oppure fatele come vi pare, ma poi non lamentatevi...

:stretta_di_mano:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Caro Angelo Semeraro,
come darti torto? Impossibile.

Devo però anche precisare che non sono Agenti Immobiliari e seguo alcuni temi del forum solo per interesse personale.

La mia quindi non era una vera proposta operativa, ma solo una constatazione: dichiarare il falso è perseguibile. Meglio fare una NON DICHIARAZIONE.
Fare una dichiarazione di .... "Non Disponibile" quanto meno non è un falso.
Poi si potrebbe discutere all'infinito sul fatto che tale dicitura aggiri la legge (sempre sul piano concreto, e non su quello formale): di fatto il cliente è portato a ritenere che l'immobile possa essere catalogabile nella classe peggiore, la G. Parlando di annuncio pubblicitario, lo scopo della legge sarebbe raggiunto: per il catasto energetico ci sarà la ACE al momento del preliminare/rogito.

... chiacchiere, visto che è assodato che ..

... dura lex, sed lex. ( ma come faremmo senza wikipedia?)
 

GestimIT

Membro Attivo
Professionista
Caro Angelo Semeraro,
come darti torto? Impossibile.

Grazie :sorrisone:


Devo però anche precisare che non sono Agenti Immobiliari e seguo alcuni temi del forum solo per interesse personale.

La mia quindi non era una vera proposta operativa, ma solo una constatazione: dichiarare il falso è perseguibile. Meglio fare una NON DICHIARAZIONE.

Lo so, lo so.... infatti mica era un messaggio contro di te, ma solo contro la base concettuale del tuo post... ;)

Ovvero l'arte di arrangiarsi, in cui, concedimelo, noi italiani siamo maestri (Totò docet)...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Lo so, lo so.... infatti mica era un messaggio contro di te, ma solo contro la base concettuale del tuo post...

Ovvero l'arte di arrangiarsi, in cui, concedimelo, noi italiani siamo maestri (Totò docet)...

Non concedo ....:^^:

La base concettuale non era aggirare, ma supplire ad una anomalia legislativa... ammetto però che in termini più eleganti ci troviamo di fronte ad un classico caso di "eterogenesi dei fini" = conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali (sempre wikipedia...)

... per cui, illustrate da te così bene le conseguenze non intenzionali, ritiro formalmente il suggerimento :disappunto: ... ma senza sensi di colpa ...:applauso:

:stretta_di_mano:
 

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