Venendo al tema in discorso (peraltro, già dibattuto in passato), la legge, come si è visto, prevede che i contratti di locazione possano essere sottoscritti e intestati anche ad uno solo dei comproprietari, ma ciò non esclude il fatto che gli altri comunisti (sono così chiamati i detentori di un bene in comunione) non indicati in contratto debbano comunque sempre dichiarare la loro percentuale di possesso nel quadro D del nuovo modello RLI (e, se optano per il regime sostitutivo, evidenziare la scelta) e la quota parte del relativo reddito fondiario nella dichiarazione dei redditi.
Il caso di specie investe due campi, quello delle imposta dirette e quello delle imposte indirette. In quest’ottica, nessun problema appare riscontrabile sul versante imposte indirette, in caso di assoggettamento del contratto al regime ordinario IRPEF (imposta di registro assolta).
Qualche problema può derivare, invece, dalle procedure di controllo delle imposte dirette. E’ evidente che compilare, in maniera impropria, il modello RLI telematico, indicando nel quadro B un solo comproprietario e nel quadro D, la percentuale 100 (l’opzione 50%, con un solo comproprietario, non può essere forzata), vuol dire :
a) dare una comunicazione errata all’Amministrazione finanziaria: il contratto è opponibile a terzi e fa prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che accetta il dato 100 - che non è 100 - come vero;
b) ricevere una ricevuta telematica di scarto, ove, in sede di proroga, venissero indicati nuovi soggetti giuridici e quote di possesso dell’immobile diverse da quelle indicate in prima registrazione (dati incongrui): in questo caso, occorre regolarizzare l’Anagrafica presso l’ufficio;
c) esporre il soggetto giuridico indicato in contratto al potenziale rischio di accertamento e contenzioso, qualora lo stesso dato (100) non compaia, poi, ad esempio nella colonna 4 (Percentuale di possesso) della sezione I del quadro B del modello UNICO PF.
La discrasia evidenziata supera la prima fase del controllo automatizzato dell’Agenzia, ma può finire nelle maglie più strette (lista) del controllo formale (incrocio catasto/registro) ed essere segnalata ed eventualmente sanzionata dall’Agenzia (che può richiedere documenti giustificativi).
Si consiglia, pertanto, al fine di prevenire eventuali contestazioni e seccature, presentare in Agenzia un’apposita comunicazione di rettifica al fine di correggere l’eventuale errore connesso alla compilazione del modello RLI: in questo caso, non dovrebbe essere comminata sanzione alcuna (è un errore formale che non incide sulla determinazione del tributo).
OT: Terminata l’estate, con l’inizio del nuovo “anno scolastico”
riprendo servizio
. Non mi pare inutilissima temerarietà volere portare ancor io il mio granello di sale alla comunità di Immobilio (scusate, è tutta estate che leggo Jane Austen), anche, se col pensiero, sono ancora distante. I mari che ho solcato e i visi che ho incontrato in questi lunghi mesi un poco mi mancano solo perché sono una sentimentale. Così, per dire.
Vostra cordialissima scrivente
Penny