Manola 62

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Agente Immobiliare
Rendimento energetico in edilizia - Certificazione energetica - Sito Ufficiale della Regione Veneto
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Non sono abile con i link quindi ti ho riportato quanto trovato l'altro giorno ma se sfogli ponendo domande precise, trovi anche procedure, tempi e modulo per l'auto certificazione: D. Lgs. 311/2006 che integra il
D. Lgs. 192/2005 _ Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella G.U. n.158 del
10/07/2009
Spero d'esserti stata utile anche se con i link sono NEGATA:risata:
 

maryber

Membro Ordinario
infatti, a me la regione veneto ha inviato questa riposta:

La presente per rispondere alla sua E_Mail :
In allegato inviamo il Decreto Lgs. 03/03/2011 n. 28, dove all’art. 13
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
la normativa regionale in materia dice che "in mancanza di Certificazione attestante la classe energetica tutti gli immobili vengono automativamente ricondotti in Classe G"

CLASSE ENERGETICA G
IPE > 160" kWh/mq anno.

Con questa dicitura, in caso di mancata certificazione, nessuno può dire niente, nessuno può dire che ho scritto un falso :

Aggiunto dopo 2 minuti...

Regole per la certificazione energetica degli edifici vigenti in Toscana dal 29 marzo 2011

4) Cosa succede se, nei casi in cui è obbligatorio l’attestato di certificazione, questo non viene acquisito?
Bisogna distinguere fra gli obblighi di dotarsi dell’attestato di certificazione a seguito di lavori edilizi e gli obblighi che invece derivano da un trasferimento di proprietà o locazione.

a) Se l’obbligo deriva da lavori edilizi (i casi di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento) attenzione che il certificato di cui all’articolo 86 della L.R. n. 1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato al Comune l’attestato di certificazione energetica.

b) In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di certificazione energetica perché l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE per l’art. 23bis della legge regionale 39/2005 si provvederebbe all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe G.

Va aggiunto però che il Dlgs 28/2011 ha previsto un ulteriore meccanismo, differenziando fra compravendita e locazione.

Vediamo quindi i due casi:
Locazione: il locatore dichiara che l’immobile non è dotato di ACE. A questo punto l’immobile è, ai fini della locazione, ai sensi della norma regionale, classificato di classe G. Sarà opportuno a tal proposito un accenno a tale presa d’atto nel testo del contratto (ad es. “le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della locazione, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni…”).

Compravendita: il compratore dovrebbe comunque dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.
Al momento in cui si scrive lo Stato non ha ancora dato indicazioni se per “documentazione” si può intendere solo l’Attestato o anche altro, come l’autodichiarazione (da parte del venditore) di pessima qualità energetica dell’immobile (prevista dal paragrafo 9 delle linee guida per gli immobili con pessime qualità energetiche). Si consiglia di verificare con il Notaio incaricato della predisposizione dell’atto cosa è sufficiente per la succitata dichiarazione del compratore.
Se fosse considerata l’autodichiarazione del venditore di pessima qualità energetica come una sufficiente documentazione “in ordine alla certificazione energetica degli edifici” si potrebbe rogare un atto di compravendita regolarmente senza attestato. Si dovrebbe comunque inserire un capoverso nel testo del contratto, come ad es. il seguente “la parte venditrice X dichiara che l’immobile non è dotato a data odierna dell’attestato di certificazione energetica. A tal riguardo la parte compratrice Y dichiara che ha già ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, in particolare l’autodichiarazione del venditore di pessima qualità energetica. Le parti si danno quindi reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005, e dell’art. 13 del dlgs 11/2011 l’immobile appartiene alla classe G di prestazione energetica globale”.
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
io non sono cosi' drastico, anche perchè ogni volta mi chiedo cosa faccio io per la categoria e quindi diventa facile criticare, l'opposizione è il ruolo piu' comodo.

.. mi rendo conto che fare opposizione potrebbe apparire più facile che non lavorare dall’interno; ed essere propositivi, oggi più che mai, è necessario, personalmente condanno l’atteggiamento che le associazioni hanno avuto nei confronti sia di chi era dentro e che “cantava fuori dal loro coro” che degli outsider; la tua esperienza recente oltretutto su FB, è un’ulteriore conferma alla mia convinzione.. non prestano ascolto e soprattutto non vedono verso dove la nostra professione sta andando, e se così non fosse allora non la raccontano giusta.. o forse ancora, e di quest’ultima possibilità spero sinceramente che non sia realistica, veramente non sono in grado di (pre)vederla..

mi domando e chiedo: visto lo stato dell’arte (al di là dei successi e delle sconfitte), cosa possono promettere oggi le associazioni ai propri associati o a tutti coloro che volessero nuovamente iscriversi (anche ad altre associazioni) o che volessero intraprendere questa professione?

.. per quello che mi riguarda, svolgo questo mestiere dal ’92 (un ventennio ormai), avevo chiesto nell’anno in cui mi ero iscritta a fimaa milano (credo 2008), un colloquio sull’allora nuova modulistica (e sono ancora in attesa di fissare l’incontro), nel frattempo, obtorto collo e a fasi alterne, mi sono dovuta riscrivere.. in quell’anno ho ricevuto degli inviti a partecipare ad alcuni eventi e in uno di questi il tema era gli scenari immobiliari nel futuro prossimo (al quale ho partecipato e la cui platea non erano molto affollata), ma oltre ad essere blindata (strutturata cioè in maniera tale che spazio agli interventi erano ridotto, selezionato e in alcuni casi per ragioni di orario neppure concessi) per altri aspetti mi sono parsi fuori tema perché la discussione verteva si sugli scenari futuri del settore, ma l’approfondimento del ruolo che gli AI avrebbero dovuto avere non c’era stato alcun cenno;
… la mia idea è che se la cantavano e se la suonavano tra di loro (a che pro?.. e favore di chi?..); certo ho anche ricevuto gli aggiornamenti normativi e le procedure da seguire ma avete presente l’omino con l’ombrello di Altan? Ecco questa è stata la mia percezione, il senso era: “in relazione alla legge pinco pallo, alle disposizioni attuative del giorno tal dei tali, visti i decreti legge e sentite le commissioni, recepiti i distinguo integrate dalle leggi regionali e locali e ancora dati gli orientamenti europei e integrate le disposizioni della Commissione Europea.. etc etc etc.. la procedura da seguire per non incorrere in sanzioni è questa: bla bla bla.. diteci grazie. e state zitti e muti, che al resto ci pensiamo noi…

.. sono milanese di adozione e appartengo alla categoria dei professionisti operosi che romanticamente pensano ancora che il lavoro ben fatto alla lunga paga… e di questi tempi “il ghe pensi mi” – concetto recentemente balzato alla cronaca anche internazionale, perché introdotto nella dialettica politica – (e utilizzato spesso in maniera impropria), qui a Milano viene ancora interpretato nel senso più completo del suo significato semantico..

La mia percezione è che ciascuna associazione (sommatoria di federazioni) guarda al proprio orticello senza rendersi conto che il terreno a disposizione di tutti diventa sempre + piccolo e si continua a fare poco o nulla, probabilmente hanno le mani legate..

.. sinceramente vista la passione che Passutti Luciano (possiamo darci dl tu?) mette nei suoi interventi faccio fatica a credere che non c’è la stia mettendo tutta, quindi onore all’impegno e dedizione; ma personalmente contesto le modalità di approccio ai reali problemi, che però si diversificano semplicemente xchè il mio punto di vista (modesto, unico e autentico) è semplicemente diverso da quello di Luciano…


Sarà xchè appartengo all’altro genere “del se non ora quando?”.... ma mi vien da chiedere, giusto per tornare a centrare il tema dell’a.c.e. e le annesse sanzioni,

Gentile Luciano, presidente onorario di associazione, io sono uno dei molteplici ai che operano a Milano e che rischia di non poter pubblicare i propri annunci di vendita che ha in portafoglio perché c’è una disposizione regionale idiota, che recepisce bla bla, che è stata emanata quando qui qualcuno diceva che i ristoranti erano pieni e che l’ICI, (a costo che cascava il governo) ma, mai + l’ICI sulla prima casa e che mai più, sarebbe stata introdotta.. (è inutile dire che io lo sapevo, quando l’hanno abolita già sapevo che nel giro di breve, anche sotto mentite spoglie, sarebbe ricomparsa; non sono preveggente ma ho sperimentato sul campo ed ho il mio punto di vista della storia immobiliare degli ultimi 20 anni )

Il governo non è caduto, ci ritroviamo con il governo dei tecnici, e con una manovra economica strutturata esclusivamente sul patrimonio mobiliare e immobiliare, anche a Milano c’è molta sofferenza, e parlo non solo di me ai, ma di clienti che alla luce dei “nuovi eventi” fan fatica a tirar fuori anche €.200 se non ha certezza di vendere o affittare… (inoltre quando toccherà a loro in base alla legge regionale di cui sopra… magari lo faranno a costo più basso perché coinvolgerà l’intero condominio)..
Luciano, secondo me ci sono gli estremi per dialogare col presidente della regione e convincerlo a derogare a questo termine del “piffero”.. a questo capodanno del 2012 che sta diventando un incubo per molti.. inoltre giusto perché poi non diventi beffa, ma tale obbligo riguarda anche i privati? Perché se così è mi aspetto delle belle a gennaio.. (equitalia sta affilando le armi)…

Aggiunto dopo 4 minuti...

non è sostenendo l'uscita dalle associazioni di categoria che possiamo sperare di migliorarle.


In realtà il mio intervento precedente non voleva essere un invito a dissociarsi, ma una provocazione a chi ci legge nel ricordare a tutti gli associati che lo strumento per farsi ascoltare c’è ed quella di paventare un’astensione totale e momentanea al rinnovo della quota associativa..
..personalmente non perdono a nessuna di loro (associazione) per aver accettato remissivamente la soppressione del ruolo… è stato un grossissimo errore..


Ti tingrazio delle gentili parole nei miei riguardi, mi aiutano in alcuni momenti di "disperazione" leggendo dei post veramente poco costruttivi.
Per la problematica dell' ACE, che incombe su voi "Lombardi", ho invitato il nostro Past President Nazionale, e da pochi giorni Presidente Regionale Fiaip Lombardia , di informarti correttamnte di quanto Fimaa e Fiaip hanno fatto e stanno facendo nei rapporti con la vostra Regione.
Per ultimo non mi dire, che abbiamo "remissivamente accettato la abolizione del Ruolo"
La abbiamo subita come tutti !
Possimamente dammi del TU e chiamami semplicemente Luciano, preferisco !:stretta_di_mano::applauso:
 

Elena

Membro Attivo
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udite udite.. pare che in Lombardia qualcosa si stia muovendo... augurandoci che non sia un pesce d'aprile anticipato (o posticipato).. sembra che stia girando una nota via e-mail del dirigente dell'U.O Energia e Reti Tecnologiche indirizzata ai sindaci dei comuni della Lombardia che per gli annunci pubblicati prima del 1-1-2012 ci sia una deroga e vale anche per i cartelli affissi premunedosi di fare le opportune comunicazioni pare .. provo a verificarla.. ma help me.. se qualcuno di voi ha notizia.. postiamola..
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
udite udite.. pare che in Lombardia qualcosa si stia muovendo... augurandoci che non sia un pesce d'aprile anticipato (o posticipato).. sembra che stia girando una nota via e-mail del dirigente dell'U.O Energia e Reti Tecnologiche indirizzata ai sindaci dei comuni della Lombardia che per gli annunci pubblicati prima del 1-1-2012 ci sia una deroga e vale anche per i cartelli affissi premunedosi di fare le opportune comunicazioni pare .. provo a verificarla.. ma help me.. se qualcuno di voi ha notizia.. postiamola..

Esatto !!!!!! :applauso:
Ho appena avuto e letto il dispositivo della regione Lombardia !
Ci sono buone notizie per voi !
Si fara' vivo presto su Immobilio il Presidente Fiaip Lombardia - Franco Arosio
 

LUCA GB

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Facendo riferimento a Elena e Luciano Passuti :


Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Lombardia
nota via e-mail
Oggetto: competenze dei comuni in merito al controllo e all’irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state approvate le disposizioni per rendere operativo l’obbligo (previsto dall’art.9 della l.r. 24/2006, come modificato dalla l.r. 3/2011) di dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o locazione.
La violazione al suddetto obbligo è disciplinata dall’art.27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006 e s.m.i. e prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
Come previsto dal punto 5 della dgr IX/2555, l’Organismo Regionale di Accreditamento, identificato con dgr VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale Cestec Spa, è tenuto a verificare periodicamente il rispetto degli obblighi di cui ai punti da 1 a 3 e le conseguenti misure adottate dai comuni competenti.
Le risultanze di tale verifica devono essere trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
Nel trasmettere in allegato la citata dgr IX/2555, si raccomanda di provvedere ad individuare, all’interno dei propri uffici, i soggetti a cui competono l’emissione dei provvedimenti previsti in materia di illeciti amministrativi dalla l. 689/91 nonché dalla l.r. 90/83.
Al fine di assicurare una puntuale applicazione della normativa in questione su tutto il territorio regionale, si fa presente che:
- la violazione dell’obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc. per disporre la pubblicazione dell’annuncio (in una qualsiasi delle modalità indicate nella dgr IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci “pattuiti” prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto nel contratto originario. Non sono ammesse proroghe o rinnovi per la
prosecuzione dei suddetti annunci stipulati dall’1.1.2012 senza includere anche i dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici o delle unità abitative in questione;
- in conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1° gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà soggetto a sanzione. In primo luogo, quindi, occorre verificare se l’annuncio scaturisce direttamente da una richiesta di pubblicazione o se è stato ripreso da altre pubblicazioni antecedenti; in quest’ultimo caso, occorre percorrere a ritroso la catena delle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se la data in cui è stato convenuto il “contratto originario” è antecedente al 1° gennaio 2012. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad contestare la violazione in parola;
- con riferimento ai cartelli vendesi / affittasi, il titolare dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla l.r. 24/2006, deve trasmettere un’auto dichiarazione ex art.47 del dpr 445/2000 al comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione. Tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 31.12.2011 con raccomandata A/R o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
- per quanto l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), debba essere predisposto a cura del proprietario dell’immobile, la violazione dell’obbligo relativo al mancato inserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto;
- l’obbligo riguarda gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, non incorrono in alcuna violazione gli annunci relativi ad edifici ubicati al di fuori del territorio di competenza della Regione Lombardia. Viceversa, la violazione relativa ad annunci pubblicati in comuni diversi da quello in cui è situato l’immobile oggetto di annuncio, è perseguibile solo da quest’ultimo comune.
Vi comunichiamo inoltre, che con deliberazione IX/2555 è stabilito che gli enti pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come certificatori energetici per la certificazione degli edifici di loro proprietà.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il Dirigente dell’U.O Energia e Reti Tecnologiche
Mauro Fasano
 

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