Secondo la legge, ciascun comproprietario può usufruire della cosa comune, purché non limiti il diritto degli altri proprietari di usufruirne,m e purché non ne alteri la destinazione d'uso.Secondo quale legge?
Ne consegue che negli spazi comuni non si possono mettere cose di proprietà privata. Né auto, né bici, né passeggini per bambini, niente di niente. Il fatto che non dia fastidio, che si possa girare tranquillamente, che il proprietario del garage che viene ostruito sia d'accordo... non è rilevante. Se è proprietà comune, va usata per l'uso comune..
Il tutto a meno che il regolamento di condominio non disciplini in modo diverso. Ad esempio, se prevede uno spazio per mettere le bici o degli stalli per posteggiare le auto. In tal caso, spesso gli stalli per le auto sono a pagamento (il Condominio chiede un contributo annuale per l'uso, che va all'attivo del bilancio condominiale. In questo modo chi non usa gli stalli ha un beneficio economico (paga meno spese condominiali grazie alle entrate dell'affitto degli stalli).
Secondo me, se parcheggio nello spazio comune impedisco ad un altro di usufruire di quello spazio, quindi no e poi no.Secondo me se non è esplicitamente vietato dal regolamento, si può parcheggiare nel cortile comune, senza impedire ad altri di fare altrettanto.
Non credo. Il C.C. regolamenta i rapporti tra comproprietari di una medesima cosa. Ma se i comproprietari sottoscrivono un contratto che disciplina diversamente, questo prevale sul Codice Civile, perché è nella libertà di ciascuno disporre della sua proprietà (o quota).son dell'idea che il regolamento condominiale anche se contrattuale non ha valore quando le norme che vi si appongono sono contrarie alle norme del c.c. (anche se i condomini son tutti d'accordo sul da farsi)