A me risulta che la "Offerta Irravocabile di acquisto" art 1329 C.C. (se non sbaglio) rappresenta lo schema direttore al quale riferirsi per qualunque altra scrittura e per lo stesso rogito finale (a meno che non vada contro norme imperative) .Pertanto da essa non si può in alcun modo derogare : Nè e tantomeno ,pare a me evidente , si possa derogare dalla clausola sospensiva indicata in proposta che é stess condizione "sine qua non" per il perfezioamento del contratto definitivo. Quindi : sta bene per il preliminare con ulteriore versamento di € 10.000 ma recante la stessa clausola a cui é condizionato il contratto . Ergo , se la clausola viene meno il costruttore restituitrà non più solo € 5.000 bensì € 15.000.
Se poi vi fossero altre difficoltà inerenti la tempistica di ottenimento del finanziamento quella é altra questione e altro quesito ...
Cordialmente , Gugly