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Utente Cancellato 65257

Ospite
Puoi esercitare il diritto di recesso entro 2 giorni. nel caso di penali al 90% o 80% o altro vengono considerate clausole vessatorie infatti assurdo penalizzare un venditore che cambia idea dopo tre giorni e caricargli intera mediazione. Non recriminare con gli agenti immobiliari e fai questa benedetta raccomandata.
 
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Utente Cancellato 65257

Ospite
Penale in caso di recesso
E' manifestamente eccessiva quella clausola penale che prevede il pagamento di un importo sproporzionato rispetto all'attivita' conclusa dall'agente al momento dell'indebita revoca (questo nel caso in cui il cliente non puo' dimostrare l'inadempienza quale causa della revoca al mandato, poiche' non ci sarebbe violazione contrattuale).
Indicativamente, la penale prevede due distinte formulazioni:
- quella che precedentemente era l'unica: il pagamento di una cifra pari alla mancata provvigione, che potrebbe ancora essere ritenuta valida quando il mediatore ha ben lavorato e non c'e' stata conclusione dell'affare solo per ingiustificata motivazione del cliente;
- e una nuova, decisamente ridotta, applicabile nei casi in cui il mediatore non puo' dimostrare l'esito favorevole e conclusivo della sua attivita'. ADUC
 
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Utente Cancellato 65257

Ospite
In materia di mediazione, ai fini della configurabilità del diritto del mediatore alla provvigione indipendentemente dalla conclusione dell'affare è insufficiente il mero ricevimento dell'incarico ma è necessario che sussista un patto ulteriore che valga a collegare tale diritto ad un fatto diverso, quale l'avere il mediatore svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca di un terzo interessato all'affare ed essere pervenuto al risultato entro un certo termine, o anche il non esservi pervenuto, nel caso che la parte ritiri l'incarico al mediatore prima della scadenza del termine; ipotesi, queste, in cui la provvigione costituisce il compenso per avere il mediatore assunto ed adempiuto l'obbligo di impegnare la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all'affare.

Tale compenso equivalente sostanzialmente al danno emergente non può essere equiparato alla positiva conclusione dell’affare.

Deve in proposito rilevarsi come la parte non ha l'obbligo di concludere il contratto, neppure alle condizioni previste nell'incarico conferito al mediatore.

Se, dunque, il conferente l'incarico receda (anche se ingiustificatamente) dall’incarico la previsione dell'obbligo di corrispondere comunque un compenso all'intermediario può avere causa nella remunerazione dell'attività da quello posta in essere nella ricerca di un interessato.

Ma se il compenso sia previsto in misuraidentica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare si verifica uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti (art. 1469 bis c.c., comma 1; ora art. 33, comma 1, del codice del consumo), giacché solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse e poiché il rifiuto da parte sua di concluderlo non integra comunque un inadempimento.

L'art. 1469 ter c.c., comma 3, (ora, art. 34, comma 3, del citato codice del consumo) esclude che la valutazione della vessatorietà possa concernere l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tuttavia "tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile": nel patto intercorso tra preponente e mediatore deve dunque essere chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per recesso anticipato del preponente, il compenso al mediatore sarà dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata.

Ciò non è avvenuto in quanto il corrispettivo per l'ipotesi di recesso è stato commisurato ad una misura prossima all’intera provvigione.

In conclusione lo squilibrio delle prestazioni è collegato al fatto che il diritto al compenso per il caso di recesso anticipato sia fissato in misura indipendente dal tempo per il quale l'attività del mediatore s'è protratta prima del rifiuto del preponente.

Né vi è prova che la clausola in questione sia stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività.

Tale prova non può desumersi dalla mera compilazione a mano degli spazi bianchi lasciati nel formulario predisposto dalla convenuta.

Deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola 7.1 del contratto stipulato tra le parti ex art. 36, comma 1, del codice del consumo.
 

Stefano Amato

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Alessandro111, secondo me se non vuoi più vendere (e ci può stare) dovresti trovare un accordo con l'agenzia, se invece c'è qualche altro dubbio che ti assilla ...dovresti chiarirlo con l'agente con cui hai firmato, al di là di una firma e di un contratto c'è un rapporto che se minato nella fiducia da qualche dubbio, può essere risolto parlando e chiarendo la questione...
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Appunto, come si fa a fidarsi di un mediatore che mette una penale se recede, al 90% della provvigione dopo 2 o 3 giorni dall'incarico?
Bah!
Sai cosa farei?:
- La terrei nel cassetto e in attesa del tuo ritorno, la tirerei fuori solo se nel frattempo hai venduto per conto tuo o con qualcun'altro.
 
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