proprio sulla base di tale Circolare AdE e della sentenza n. 24852/2015 emessa dalla Cassazione Civile Sez. II il 9 dicembre scorso io asserisco che tale lieve, parziale, minima (come la si voglia defininire) difformità peraltro MAI notata finora da nessuno neanche da me che abito la casa da 15 anni e forse neanche dal vecchio proprietario che l' ha vissuta dal 1961 al 2005, non va ad inficiare il bene venduto in quanto NON cambia assolutamente nulla nella disposizione, volumetria, superfice o classamento dell' immobile o destinazione d' uso ecc. ecc. l' immobile è intatto dalla costruzione ad oggi. C'è questo tramezzo con 12 cm di differenza tra palnimetria 1961 e stato di fatto.Cito un circolare forse utile:
Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.
Pagine 10: https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/Circolari_2010/Circolare 2010 n. 2 - DL n. 78-2010 art. 19 comma 14.pdf
Esiste un procedimento alternativo alla sanatoria cosi come la intendono tutti: multa, pratica in urbanistica? : tipo la planimetria del 1961 è errata la correggiamo con un aggiornamento grafico?
Per me sanatoria e pagamento di penali significano relativi a qualcosa di molto grave e dunque punibile, ma qui NON si intravede alcun abuso.
quindi esiste o meno una procedura alternativa alla sanatoria per "correggere" questa planimetria nata male, o forse "letta" male?
grazie