tempozero ha scritto:Ma infatti. che ci fosse una possibilità sanzionatoria non vi erano dubbi, ma che venisse a mancare il diritto alla provvigione mi risultava sconosciuto.
Vero Tempozero.
Ai sensi dell'art. 5 della L. 39/89, il Mediatore che nell'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni di contratto, deve preventivamente depositarne copia presso Area 4 della Promozione e della Gestione degli Albi, Elenchi e Registri su apposito modulo (DM).
I formulari devono essere chiari, facilmente comprensibili ed ispirati al principio della buona fede contrattuale, nonché privi di contenuti vessatori ai sensi dell'art. 1449 bis del Codice Civile.
Devono contenere, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 452/90, se trattasi di ditta individuale gli estremi (numero e data) dell'iscrizione sia del Ruolo Mediatori sia del Registro delle Imprese dell'Agente immobiliare, se trattasi di società gli estremi (numero e data) dell'iscrizione sia della società che del o dei legali rappresentanti della stessa.
Fatte salve le sanzioni disciplinari, l'Agente che si avvale di moduli o formulari per l'esercizio della propria attività senza ottemperare al deposito di cui all'art. 5 della Legge, è punito con la sanzione di € 1549,37.
L'Agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la sanzione di € 516,46.
La consultazione dei formulari depositati è liberamente consentita a chiunque ne faccia richiesta.
Tuttavia se ti ritrovi in tribunale con addosso una sanzione per mancato deposito dei formulari, voglio vedere cosa fa il giudice...
Ad ogni modo la cosa che ho scritto è tecnicamente errata