CASSAZIONE CIVILE sentenza n° 7048 del 28 Luglio 1997, Sez. III:
"Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti."
Grazie per la segnalazione!
Sulla condizione però espressa dalla sentenza "semprechè tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti" ci sarà da dibattere se - nel merito - ci dovessero essere più Agenti Immobiliari che volessero pretendere la stessa provvigione - in mancanza di esclusiva - per aver solo segnalato l'immobile al potenziale acquirente.
Saluti.