MaxMatteo

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Agente Immobiliare
riassumento se entrambe sono condizioni risolutive la caparra è giusto versarla al venditore che dovrà restituirla se in contratto si annulla.
Se per il mutuo si ha una condizione sospensiva, non si deve versare la caparra in quanto il contratto è valido ma non ancora efficace, lo sarà solo all'ottenimento del mutuo e in questo caso verrà versata la caparra.

PS per la prelazione agrari occorre notificare all'avente diritto anche l'atto notarile: la giurisprudenza insegna che in caso di notifica del preliminare (risposta no) e poi rogito all'acquirente senza notifica del rogito al confinate questo può comunque chiedere di esercitare la prelazione.
 

catia

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Agente Immobiliare
PS per la prelazione agrari occorre notificare all'avente diritto anche l'atto notarile: la giurisprudenza insegna che in caso di notifica del preliminare (risposta no) e poi rogito all'acquirente senza notifica del rogito al confinate questo può comunque chiedere di esercitare la prelazione.
No nn è vero se gli importi del preliminare e del rogito sono gli stessi sennò è una storia infinita

Aggiunto dopo 1 :

Sì esatto, ma il probelma di catia non riguarda questo, che è apparentemente ben regolato... il problema è che il venditore vuole i soldi lo stesso,a prescindere dalle condizioni. Quindi il contratto, secondo lui doveva essere "quanto a 25000 euro a titolo di (qualcosa) che la parte promittente verserà comunque, da computare in conto prezzo al verificarsi delle condizioni..." (semplificando).
In pratica vuole una somma per aspettare come quando si fa l'opzione.
Credo che la soluzione non sia da cercare nel diritto, ma nella testa delle parti, prima. Trovato un accordo preciso, la forma contrattuale la trovi. Per esempio, "Nel caso accada che non si verifichi questo comunque ti verserò questo a titolo di xxxx"... francamente lo ritengo fuori dal mondo e il venditore si attaccherebbe al tram... ma d'altronde...

Sei l'unico che mi ha capito in pieno :applauso::applauso: Qui il diritto va a farsi friggere ... è tutto storto comprese le teste di tutti :disappunto::disappunto: acquirenti e venditori
 

studiopci

Membro Storico
Mi rendo conto che di fronte a persone recalcitranti è difficile ragionare però il venditore deve capire che o ragiona oppure non vende, perchè il problema del mutuo potrebbe non ripresentarsi con altri compratori ma il diritto di prelazione resta, quindi come si dice " una botta al cerchio ed una alla botte " non può pretendere ( per rimanere nei proverbi ) " la botte piena e la moglie ubriaca " , mi rendo conto che come al solito noi siamo in mezzo a cercare di dipanare la matassa con dispendio di forze, energie e grandi gastriti, il tutto condito da un " immeritata richiesta di mediazione " .
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Se può esserti d'aiuto ti garantisco che i mediatori che più ammiro sono quelli che mi hanno messo davanti alla dura e cruda realtà quando facevo il testardo. ;)
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Devo dire comunque grazie a tutti ... siete veramente preziosi, comprensivi e soprattutto PROFESSIONALI
UN VERO GRAZIE SINCERO :stretta_di_mano::amore::amore::amore::fiore:

Ps. seguirò i vostri consigli e vi farò sapere come andrà a finire ...
 

MaxMatteo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
No nn è vero se gli importi del preliminare e del rogito sono gli stessi sennò è una storia infinita

avevo recuperato due sentenze che confermavano quello che ti dicevo ma non le trovo ora, appena posso le posto.

In linea di principio non posso che essere d'accordo con te, in quanto la comunicazione all'avente diritto (cd denuntiatio) non è un contratto ma bensì un'atto preparatorio di fattispecie traslativa, quindi l'invio del preliminare è corretto. Ma nelle sentenze che avevo reperito su indicazione di un Notaio specidicavano che la denuntiatio era necessaria per il definitivo: il problema nasceva in quanto il proprietario aveva comunicato al volontà di vendere al confinante quando aveva firmato il preliminare, ed il confinante non aveva risposto, ma aveva chiesto il riscatto della proprietà in quanto aveva trovato i fondi necessari per l'acquisto, fondi di cui non disponeva al momento della denuntiatio.
 

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