avevo recuperato due sentenze che confermavano quello che ti dicevo ma non le trovo ora, appena posso le posto.
In linea di principio non posso che essere d'accordo con te, in quanto la comunicazione all'avente diritto (cd denuntiatio) non è un contratto ma bensì un'atto preparatorio di fattispecie traslativa, quindi l'invio del preliminare è corretto. Ma nelle sentenze che avevo reperito su indicazione di un Notaio specidicavano che la denuntiatio era necessaria per il definitivo: il problema nasceva in quanto il proprietario aveva comunicato al volontà di vendere al confinante quando aveva firmato il preliminare, ed il confinante non aveva risposto, ma aveva chiesto il riscatto della proprietà in quanto aveva trovato i fondi necessari per l'acquisto, fondi di cui non disponeva al momento della denuntiatio.
Il titolare del diritto di prelazione, al quale sia stata regolarmente inviata la proposta di alienazione del fondo come prescritto dall'art. 8 comma 4 della legge 26/5/1965 n. 590 non è tenuto né a rispondere né a firmare rinunce. Molto semplicemente, come prevede l'articolo stesso, se intende esercitare il diritto di prelazione deve farlo nel termine di 30 giorni dalla notifica della proposta di alienazione. Se non lo fa in questo termine decade definitivamente dal diritto (senza possibilità di successivi pentimenti) e gli interessati possono tranquillamente procedere al trasferimento di proprietà.
Aggiunto dopo 4 minuti :
Se sono compreso nei ringraziamenti, io sono un dilettante, non un collega
Sarai o sei quello che sei, ma ho detto grazie anche a te