massimoca

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
scusa il ritardo.... Ti riporto di seguito quanto stabilito da una sentenza del tribunale di Bologna ( la prima che mi è capitata di leggere):
l’ignoranza circa l’avvenuta conclusione determina una mera impossibilità materiale di esercizio del credito e, pertanto, può assumere rilievo non ai sensi dell’articolo 2935 del c.c. ma come causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2948, n. 1, del c.c. ove la detta ignoranza sia attribuibile a dolo o frode dei soggetti dell’affare intermediato, coincidendo in tal caso la cessazione dell’effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquistato consapevolezza della conclusione dell’affare“

(Trib. Bologna, 18/01/2005).
ciao Massimo:fiore:
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Rileggila perbene, citate le sentenze e ne travisate il succo: tu sostieni che il termine decorre da quando viene a conoscenza il mediatore, che è errato.
pertanto, può assumere rilievo non ai sensi dell’articolo 2935 del c.c. ma come causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2948, n. 1, del c.c. ove la detta ignoranza sia attribuibile a dolo o frode dei soggetti dell’affare intermediato, coincidendo in tal caso la cessazione dell’effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquistato consapevolezza della conclusione dell’affare
Se leggi questo passo bene capirai che è come ti ho scritto io sopra: il termine parte da quando si può far valere il diritto (corrispondente al momento della sottoscrizione di atti ad effetto perlomeno obbligatorio, privi di sospensive), ma se l'agente, venuto in seguito (anche molto in seguito) a sapere dello "scavalco" riesce a dimostrare la mala fede i termini di prescrizione vengono sospesi (anche se sono passati!) e partono dalla data della "denuncia" del mediatore frodato. Ma la sospensione in pratica si verifica solo a sentenza favorevole. ;)
quindi:

-Le parti concludono l'affare.
-passa un tempo T.
-Il mediatore viene a scoprirlo e si attiva per avere "giustizia"
- °viene provata la mala fede:-> prescrizione sospesa-> Pagamento
- °La mala fede non è confermata:->il mediatore si ciuccia il dito per prescrizione del diritto (se passato un anno dal preliminare).
 

massimoca

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
ma se l'agente, venuto in seguito (anche molto in seguito) a sapere dello "scavalco" riesce a dimostrare la mala fede i termini di prescrizione vengono sospesi (anche se sono passati!) e partono dalla data della "denuncia" del mediatore frodato. Ma la sospensione in pratica si verifica solo a sentenza favorevole
beh, mi sembra che stiamo scrivendo la stessa cosa, o no?
questo è ciò che postavi prima....
:
Dissento (non si prescriverebbe mai, praticamente) rileggi quanto ti ho scritto pochi post sopra.
ma il succo resta quello....ti riporto altra fonte:
Particolare rilevanza deve annettersi al caso in cui al mediatore rimanga ignota la circostanza della conclusione dell'affare, talvolta concluso fraudolentemente in un tempo successivo a quello di scadenza dell'incarico, al deliberato fine di non corrispondere le provvigioni. A questo proposito il fatto può essere considerato semplicemente come causa di sospensione della prescrizione (cfr. n.8 art. 2941 cod.civ.) e non già come impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'art.2935 cod.civ., norma che sancisce il principio contra non valentem agere non currit praescriptio (Cass. Civ. Sez. II, 2604/88 )
Massimo:fiore:
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
NO, non è la stessa cosa, a partire dal caso in cui le parti in buona fede abbiano concluso. Se il mediatore non è stato "accorto" e le parti concludono, se non riesce a provare la frode, il tempo T parte dal momento in cui le parti si sono legate, non da quando il nostro si è "svegliato". Quindi le cose non sono solo diverse sul filo "interpretativo puro" ma differiscono anche negli effetti. ;)
Il diritto va preso "as is", non con il "praticamente è uguale", o si rischia appunto di dire cose "precise a metà". ;)
 

massimoca

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
è ovvio che si sta parlando del solo caso in cui le parti si accordano scavalcando l'Agenti Immobiliari..... altrimenti per quale motivo?
Si cercava di chiarire da quando decorreva il termine di anno per la prescrizione.
Se l'Agenti Immobiliari non viene scavalcato è logico che il termine parte dal momento della conclusione dell' affare... poi se vogliamo confondere le acque per avere a tutti i costi ragione, va bene: hai ragione.Massimo:fiore:
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Ridaje. Il diritto non si può piegare, va preso per come è (a piegarlo ci pensano i giudici ma è impossibile prevedere come). Dal punto di vista del mediatore lo scavalco c'è anche in presenza di buona fede, ok?
Mettiamo che le parti si re-incontrino dopo 6 mesi, quasi per caso ma anche no (cit.) e che si mettano d'accordo pensando di nulla dover all'agenzia, in buona fede. Nel caso in questione sarà onere del nostro mediatore accorgersi del fatto e avrà UN ANNO di tempo dal momento in cui le parti hanno sottoscritto il preliminare, a meno che non riesca a dimostrare la mala fede delle stesse, in caso non riesca, la prescrizione ci sarà nel momento in cui l'anno è passato e quindi il giudice dirà che, non essendoci stata mala fede, i termini sono comunque scaduti e il mediatore si ciuccia il dito, anche se aveva diritto. Ti sembra quello che dici tu? (il termine parte da quando se ne accorge il mediatore)... ;) Precisione ci vuole, nel diritto, o si danno messaggi sbagliati. Come dici tu la prescrizione in pratica non ci sarebbe mai. :)
 

enrikon

Membro Senior
...Mettiamo che le parti si re-incontrino dopo 6 mesi, quasi per caso ma anche no (cit.) e che si mettano d'accordo pensando di nulla dover all'agenzia, in buona fede....
Premesso che ho capito quello che hai detto e lo condivido (se ne era già parlato abbondantemente nel forum, in passato), questo esempio che fai non mi convince. Si dice sempre che la legge non ammette ignoranza, quindi, se queste persone (in buona fede) ignorano che devono pagare la mediazione all'agenzia immobiliare anche a distanza di sei mesi, sono problemi loro che non devono ricadere sul mediatore.
Diverso è il caso in cui le parti, avendo concluso la compravendita tramite l'intervento dell'agenzia immobiliare, attendono da quest'ultima la richiesta per la mediazione che non arriva. Passato un anno... ciccia.
Comunque la vedo più teoria che pratica in quanto sarà il notaio stesso ad avvisare l'agenzia affinchè presenti, al rogito, le fatture.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
La legge non permette ignoranza è vero, ma cosa c'entra? Anche la prescrizione di un diritto è legge. La tua tesi la potresti portare a un giudice, semmai, ma ti assicuro che in assenza di pezze d'appoggio più solide è difficile che ti dia ragione nel caso ci sia una effettiva prescrizione per superamento dell'anno dalla scrittura.... ;) Devi provare che c'è stata mala fede, l'ignoranza non è ammessa va bene, infatti nessuno dice che non avresti AVUTO diritto, ma ti viene detto che siccome non c'è mala fede (che è appunto ignorare di aver fatto male pensando di fare qualcosa che si poteva fare) la prescrizione del tuo diritto (Che come vedi non è negato) è di UN ANNO dal momento in cui le parti si sono legate. Il diritto è semplice, se si capisce la logica.... basta non aggiungerci altro che assomiglia a "secondo me...", perchè se gli assomiglia bisogna dire che siamo FUORI dal diritto e si entra nelle interpretazioni. Se poi, pur essendo passato l'anno e quindi in teoria si sia prescritto il diritto, tu riesci in giudizio a provare la frode, ecco che la prescrizione si sospende e il tuo diritto ritorna vivo e vegeto. Sul notaio non ci conterei troppo... :D
 

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