A
Abakab
Ospite
Di fatto parte dallo stesso momento in cui si acquisisce il diritto alla mediazione, l'accordo giuridico, il preliminare .. come sotto riportato:
Il codice civile all’art. 2950 stabilisce che si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione. Attesa la brevità del termine di prescrizione attribuita dal Legislatore al diritto del mediatore occorre stabilire con certezza da quando decorre tale termine, poiché il citato articolo di legge non ne fa menzione alcuna.La prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, secondo un preciso e consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale, comincia a decorrere, a norma dell’art. 2935 del codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dalla data in cui le parti, che il mediatore con il suo intervento ha messo in relazione, hanno concluso l’affare. E’ da questo momento che sorge in capo al mediatore il diritto alla provvigione e, quindi, è da tale momento che il diritto può essere fatto valere.Occorre, quindi, stabilire il significato da attribuire all’espressione conclusione dell’affare poiché da tale momento decorre la prescrizione breve del mediatore. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che per affare compiuto deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell’attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l’esecuzione di esso. Dunque l’affare può ritenersi concluso allorché il negozio sia stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle parti, perché solo in tale momento si realizza la funzione della mediazione, e perciò è soltanto da tale momento che il mediatore può far valere il diritto alla provvigione.
Il codice civile all’art. 2950 stabilisce che si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione. Attesa la brevità del termine di prescrizione attribuita dal Legislatore al diritto del mediatore occorre stabilire con certezza da quando decorre tale termine, poiché il citato articolo di legge non ne fa menzione alcuna.La prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, secondo un preciso e consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale, comincia a decorrere, a norma dell’art. 2935 del codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dalla data in cui le parti, che il mediatore con il suo intervento ha messo in relazione, hanno concluso l’affare. E’ da questo momento che sorge in capo al mediatore il diritto alla provvigione e, quindi, è da tale momento che il diritto può essere fatto valere.Occorre, quindi, stabilire il significato da attribuire all’espressione conclusione dell’affare poiché da tale momento decorre la prescrizione breve del mediatore. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che per affare compiuto deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell’attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l’esecuzione di esso. Dunque l’affare può ritenersi concluso allorché il negozio sia stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle parti, perché solo in tale momento si realizza la funzione della mediazione, e perciò è soltanto da tale momento che il mediatore può far valere il diritto alla provvigione.