Forse ho capito male io quello che hai scritto, ma secondo l’art. 2 della 39\89 i laureati in materie giuridiche e commerciali potevano iscriversi all’albo senza corso o pratica o esame.Ecco quanto era previsto dall'art. 2 della legge 39 del 3 febbraio 1989:
- diploma di secondo grado, corso di formazione ed esame oppure
- diploma di secondo grado, periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità operative e di verifica di questo secondo canale sono rinviate a un decreto di regolamentazione ministeriale in fase di elaborazione. (a quanto pare è molto difficile elaborarlo visto che anche con le ultime normative, es. legge 57/2001, si parla di un percorso di praticantato ma quale questo debba essere ancora non si sa: 30 anni e non è cambiato nulla...)
La legge citata ha abolito ogni forma di accesso automatico al ruolo. La vecchia normativa prevedeva l'automatismo per i diplomati in materie commerciali e per i laureati in materie giuridiche e commerciali (avvocati, commercialisti, ragionieri, periti commerciali ed addirittura guide turistiche!!!!) questi, terminato il percorso di studi ottenevano un patentino (passami il termine) "congelato" e potevano andare in camera di commercio ad aprire subito partita IVA per svolgere l'attività di mediazione. La parte divertente è che geometri ed architetti non avevano questo tipo di "abilitazione".
Chiunque può fare mediazione, ma solo l’agente regolare può farsi pagare per questa attività.Concordo appieno: ad esempio oggi ancora non è definita in maniera esatta l'attività di mediazione ne in termini di quando questa avviene ne in termini di "come si realizza". E' un buco normativo mostruoso perché, di fatto, non da certezza ne agli AI ne agli abusivi su quali sono i limiti del diritto (ai fini del maturare o meno la provvigione) ne dell'illecito (al fine di poter determinare senza nessun dubbio se uno sta facendo abuso della professione o meno).
Quindi l’abuso sta “solo” nel richiedere un pagamento per la mediazione, se non si è agenti immobiliari “abilitati”.