il_dalfo

Membro Senior
Professionista
E meno male ci hai riflettuto. Non vorrei sapere cosa ne sarebbe venuto fuori senza aver prima pensato e ponderato i vari aspetti. Bravo. Però sforzati meno con la fantasia perché qui già non manca.
Non pretendo d'esser infallibile e credo che confrontarsi su una situazione come questa possa aiutarci tutti a trovare i limiti del lecito e non di questa professione.
Quella proposta è solo una mia interpretazione delle possibilità a difesa del "forse abusivo": non è detto che sia andata così.
Secondo te ci son aspetti legali che mi son sfuggiti per cui questa possibilità non sia applicabile?
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Non si può delegare l'attività di AI, su questo siam d'accordo. Ma io sto parlando dell'attività di consulente immobiliare.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Non servon patentino rea etc per aprire la partita IVA da consulente immobiliare.

Non vedo divieti per poter delegare. Al di la di ciò, ho parlato di ratifica: è da considerarsi delega?
 

Rosa1968

Membro Storico
Modifiche e integrazioni alla legge 253 del 21 marzo 1958, concernente la disciplina della professione di mediatore (testo coordinato)
Legge 39, 03/02/1989
G.U. 33, 09/02/1989


art. 3
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Modifiche e integrazioni alla legge 253 del 21 marzo 1958, concernente la disciplina della professione di mediatore (testo coordinato)
Legge 39, 03/02/1989
G.U. 33, 09/02/1989


art. 3
Bella, allego io il testo (sperando di fare cosa gradita)
... a patto che il coniglio non si mangi un altro utente... (o non mangiate me...)

Fonte: Gazzetta Ufficiale
Art. 3.
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivita' di
mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonche' a
svolgere ogni attivita' complementare o necessaria per la conclusione
dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; l'iscritto non
puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se
non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo
possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in
materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e
degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nonche' negli elenchi dei consulenti
tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attivita'
disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate,
anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivita' di
mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
----- ----- ---------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Si precisa però...
Fonte: AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (L. 3/2/1089, n. 39) | Camera di Commercio di Ancona

Per iniziare l'attività di agente di affari in mediazione, non occorre più la preventiva iscrizione al Ruolo agenti.

Il ruolo è stato abolito con l'art. 74, comma 1 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ( è stato aggiornato in via transitoria nel corso del 2011, in vista di un ribaltamento automatico delle posizioni dal ruolo soppresso al Registro Imprese per quelle attive e al REA per le non attive, ma il successivo art.11 del decreto di attuazione del 26/10/2011 ha, invece, imposto in capo agli iscritti l’onere di effettuare l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel Rea entro il 30 settembre del 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore. Con successiva circolare del 5/2/2014, ha precluso la possibilità ai non operativi di effettuare l’aggiornamento, mentre per le posizioni attive al Registro Imprese sono state previste le sanzioni per coloro che avrebbero presentato la pratica dopo la scadenza: diritti interi e il pagamento per il primo mese di ritardo di euro 10,00 e di 51,33 dopo il 30 ottobre 2013 per ciascun legale rappresentante, tuttavia l’iscrizione nell’ex ruolo rimane abilitante fino al 12 maggio del 2016) .

Basta presentare, con modalità telematica, Segnalazione certificata di inizio attività ( modello mediatori compilato nella sezione SCIA) al Registro delle imprese indicando i requisiti morali e professionali in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante della società (qualora nella società ci siano più legali rappresentanti i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti), gli estremi della polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

Trattandosi di una SCIA non è possibile dichiarare una data retroattiva ed è obbligatoria la firma digitale del dichiarante (che dovrà coincidere appunto con il titolare/ legale rappresentante)
 

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