"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari ......". Cosi recita l'art. 35 del D.P.R. 47/1985 sul condono edilizio. Può essere che, per un semplice cambio di destinazione d'uso, da cantina ad abitazione, senza opere, quindi sono funzionale, in una palazzina costruita ante 67, avvenuto nel 1982 e successivamente condonato con il primo condono del 1985, non era necessario richiedere all'ufficio condoni il rilascio di un nuovo certificato di abitabilità, per il semplice fatto che, per quel periodo, siccome il mutamento senza opere, era, si un abuso punito con un'ammenda, quindi reato, ma non comportante il rilascio di una concessione o autorizzazione edilizia?
Chiedo questo, in quanto ho la necessità di capire se, il mutamento di destinazione d'uso condonato, ha reso, di fatto, agibile il locale diventato abitativo, anche senza possedere i requisiti igienico-sanitari (altezza, superficie, ecc.).
Grazie
Chiedo questo, in quanto ho la necessità di capire se, il mutamento di destinazione d'uso condonato, ha reso, di fatto, agibile il locale diventato abitativo, anche senza possedere i requisiti igienico-sanitari (altezza, superficie, ecc.).
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