1) Qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente. Cass. civile n° 16623 del 16/07/2010, ord. 27482 del 28/10/2019, e cass.18140/2015.
2) L’azione revocatoria è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito, andando ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo di 5 anni antecedente alla dichiarazione del fallimento. Non è soggetta all'azione revocatoria la vendita al "giusto prezzo" di un immobile destinato a abitazione principale.
3) Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. (art 1759 c.c.).
Tutto ciò premesso io ritengo che il Mediatore doveva comunicare la professione del venditore poiché può influire sulla scelta dell'acquirente di fare o no la proposta e influisce anche sul valore dell'immobile ed il mediatore è responsabile per i danni sofferti dalla parte per tale omessa dichiarazione. Quantomeno era dovere del mediatore dichiarare di non aver chiesto la professione del venditore e quindi di non esserne a conoscenza (Cassazione Civile n. 24534/2022).
Inoltre il mediatore che tacita dolosamente dati e/o occulta vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vizi evidenti o comunque oggettivamente rilevabili, che siano essenziali alla decisione di acquisto/locazione e alla corretta trasferibilità del bene è una grave turbativa del mercato che prevede la sanzione disciplinare della RADIAZIONE.
Ora a prescindere dalle responsabilità del mediatore e dalle conseguenze (sanzioni disciplinare e risarcimento danni) che derivano dal suo cattivo operato mi sembra che il contratto preliminare sia perfezionato, ma rimane il diritto di richiedere che il contratto sia annullabile per vizi e bisogna capire se c'è stato dolo determinate o incidente da parte del venditore. Tutte cose che deciderà il giudice.
2) L’azione revocatoria è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito, andando ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo di 5 anni antecedente alla dichiarazione del fallimento. Non è soggetta all'azione revocatoria la vendita al "giusto prezzo" di un immobile destinato a abitazione principale.
3) Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. (art 1759 c.c.).
Tutto ciò premesso io ritengo che il Mediatore doveva comunicare la professione del venditore poiché può influire sulla scelta dell'acquirente di fare o no la proposta e influisce anche sul valore dell'immobile ed il mediatore è responsabile per i danni sofferti dalla parte per tale omessa dichiarazione. Quantomeno era dovere del mediatore dichiarare di non aver chiesto la professione del venditore e quindi di non esserne a conoscenza (Cassazione Civile n. 24534/2022).
Inoltre il mediatore che tacita dolosamente dati e/o occulta vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vizi evidenti o comunque oggettivamente rilevabili, che siano essenziali alla decisione di acquisto/locazione e alla corretta trasferibilità del bene è una grave turbativa del mercato che prevede la sanzione disciplinare della RADIAZIONE.
Ora a prescindere dalle responsabilità del mediatore e dalle conseguenze (sanzioni disciplinare e risarcimento danni) che derivano dal suo cattivo operato mi sembra che il contratto preliminare sia perfezionato, ma rimane il diritto di richiedere che il contratto sia annullabile per vizi e bisogna capire se c'è stato dolo determinate o incidente da parte del venditore. Tutte cose che deciderà il giudice.