francesca63

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occultamento di vizi siano essenziali o rilevanti alla decisione di acquisto
Che il venditore sia imprenditore non è un vizio. Escluderei che un giudice possa annullare per vizi un contratto preliminare, per il solo fatto che il venditore sia imprenditore.
La situazione non è certo paragonabile ad un motorino con motore non funzionante .

Altro discorso l’eventuale responsabilità del mediatore, che risponde delle omissioni di informazioni in suo possesso.
 

IL TRUCE

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State facendo un mappamondo da una olla di sapone.
TUTTE le proprietà che ho seguito erano tra società e società..raramente società privato..qualche volta l inverso.
“” Devi studiare fino alle virgole…..per passarci in mezzo ..Solo così sarai ricco “” ( Cit un mio amatissimo Professore di un tempo)
Se lo sai fare ( e aggiungo io …e @francesca63 come me lo sa fare..) non avrai più di questi dubbi.
Nel caso specifico ...peccato veniale.
La buona parte degli AI “””abilitati”” in Italia NON HANNO NEMMENO L IDEA…
Da li viene tutto il resto
Diversamente non ci sarebbe bisogno di @Formatore Agenti per passare un esame che farebbe ridere una matricola al primo anno di giurisprudenza,
PS: vado a fare le impennate.
Saluti.
 
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Formatore Agenti

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Che il venditore sia imprenditore non è un vizio. Escluderei che un giudice possa annullare per vizi un contratto preliminare, per il solo fatto che il venditore sia imprenditore.
La situazione non è certo paragonabile ad un motorino con motore non funzionante .

Altro discorso l’eventuale responsabilità del mediatore, che risponde delle omissioni di informazioni in suo possesso.
Il dolo, a norma dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre da parte dell’altra, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà.
Quindi dipende da cosa è stato fatto e come.
Quello del motorino era un esempio, sappiamo bene che sono diversi i beni immobili da beni mobili e mobili registrati.
 

francesca63

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Il dolo, a norma dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre da parte dell’altra, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà.
Quindi dipende da cosa è stato fatto e come.
Ok, questa è una norma nota.
Ma il fatto che il venditore sia imprenditore non è un raggiro di per se, come non lo è il fatto che il venditore stesso non l’abbia detto.
 

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Ok, questa è una norma nota.
Ma il fatto che il venditore sia imprenditore non è un raggiro di per se, come non lo è il fatto che il venditore stesso non l’abbia detto.
Se io so che tu acquirente non compreresti un immobile proveniente da imprenditore e io venditore ometto (o nego) di dirtelo apposta, ho usato dei raggiri che hanno determinato la tua volontà a contrarre avendo ingenerato in te una rappresentazione alterata della realtà?
 

Bagudi

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Se io so che tu acquirente non compreresti un immobile proveniente da imprenditore e io venditore ometto (o nego) di dirtelo apposta, ho usato dei raggiri che hanno determinato la tua volontà a contrarre avendo ingenerato in te una rappresentazione alterata della realtà?
No, questo implicherebbe che l'acquirente abbia chiesto se la proprietà era un imprenditore e l'agente abbia omesso di rispondergli positivamente.
Non è questo il caso.
 

francesca63

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Se io so che tu acquirente non compreresti un immobile proveniente da imprenditore e io venditore ometto (o nego) di dirtelo apposta, ho usato dei raggiri che hanno determinato la tua volontà a contrarre avendo ingenerato in te una rappresentazione alterata della realtà?
Parli di “venditore” inteso come parte venditrice ?
Ci sarebbe dolo, e quindi qualche possibilità di annullamento, solo se si potesse dimostrare che ha messo in atto raggiri e false rappresentazioni tali da far credere una cosa per l’altra, con l’intento di indurre in inganno, tipo farsi vedere che esce da un ufficio pubblico salutando un “collega” dicendo che lavora li, o presentare una falsa busta paga da dipendente…
In caso di informazione anche maliziosamente taciuta, si può provare facilmente che, con la diligenza normale, la controparte avrebbe potuto avere tutte le certezze desiderate.
Direi che a giurisprudenza è univoca, in questo senso.
 

lodacla

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la revocatoria ci può essere solo se hai comprato a un prezzo particolarmente basso che può nascondere una vendita finta, ma se hai comprato a prezzo di mercato nessuno può obiettare niente.
 

IL TRUCE

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la revocatoria ci può essere solo se hai comprato a un prezzo particolarmente basso che può nascondere una vendita finta, ma se hai comprato a prezzo di mercato nessuno può obiettare niente.
Non correre…
Pratica a teoria son cose spesso diverse che in giurisprudenza si rincorrono ma mai si afferrano: direi piuttosto che si ingarbugliano.
E in un bagno di sangue, ricorda sempre, che regna tutto meno che la giustizia,
Son sempre gattone da pelare, sante fedi da dimostrare e prime case da evidenziare. Ergo, siccom di ciò che dici tu a nessun fregherà nulla, parcelle da saldare.

Che poi fallisca il Porsche dealer di S Diego sulla Miramar…vedrei più probabile l atterraggio di un UFO a Brera.

Parli di “venditore” inteso come parte venditrice ?
Ci sarebbe dolo, e quindi qualche possibilità di annullamento, solo se si potesse dimostrare che ha messo in atto raggiri e false rappresentazioni tali da far credere una cosa per l’altra, con l’intento di indurre in inganno, tipo farsi vedere che esce da un ufficio pubblico salutando un “collega” dicendo che lavora li, o presentare una falsa busta paga da dipendente…
In caso di informazione anche maliziosamente taciuta, si può provare facilmente che, con la diligenza normale, la controparte avrebbe potuto avere tutte le certezze desiderate.
Direi che a giurisprudenza è univoca, in questo senso.
Sempre meglio stare alla larga da toghe e camici … ma qui i rischi son talmente minimi che andar dal notaio con la “weeespaaa” mi darebbe più da pensare.
 

Formatore Agenti

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Parli di “venditore” inteso come parte venditrice ?
Ci sarebbe dolo, e quindi qualche possibilità di annullamento, solo se si potesse dimostrare che ha messo in atto raggiri e false rappresentazioni tali da far credere una cosa per l’altra, con l’intento di indurre in inganno, tipo farsi vedere che esce da un ufficio pubblico salutando un “collega” dicendo che lavora li, o presentare una falsa busta paga da dipendente…
In caso di informazione anche maliziosamente taciuta, si può provare facilmente che, con la diligenza normale, la controparte avrebbe potuto avere tutte le certezze desiderate.
Direi che a giurisprudenza è univoca, in questo senso.
Quindi dicevo bene. Mi fa piacere che ci siamo capiti.
 

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