davide1111

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno, qualche settimana dopo l'accettazione/firma proposta d'acquisto compravendita immobile in condominio (che prevederà l'atto vs inizio 2023), l'attuale proprietario in seguito a riunione condominiale (successiva alla proposta di acquisto) viene a conoscenza della possibilità molto concreta di poter usufruire del superbonus 100% che, se approvato, porterebbe ad inizio lavori presumibilmente intorno ad inizio 2023. Tali lavori, sebbene in buona parte saranno sovvenzionati dalla banca, potranno dare luogo ad eventuali spese extra+legali.

Pertanto:

1. L'attuale proprietario deve prontamente informare l'agenzia e quindi l'acquirente di questa possibilità, difficilmente prevedibile prima dell'accettazione della proposta di acquisto ?
2. L'attuale proprietario, in fase di delibera in merito (che avverrà il prox mese ma che molto probabilmente verrà accettata da 1/3 dei millesimi) potrà legittimamente rinunciare a tali lavori che lo escludino pertanto dai relativi costi attribuiti prima del rogito? O potrà accollarsene il proprietario futuro?
3. Il potenziale acquirente potrà, in accordo con la parte venditrice, rinunciare alla proposta di acquisto firmata da entrambi qualora non si trovi un accordo per il punto 2? Se si', sarebbe considerata giusta causa che con comporterebbe da parte di nessuno un esborso economico (nemmeno nei confronti dell'agenzia intermediaria?) grazie, saluti.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buongiorno, qualche settimana dopo l'accettazione/firma proposta d'acquisto compravendita immobile in condominio (che prevederà l'atto vs inizio 2023), l'attuale proprietario in seguito a riunione condominiale (successiva alla proposta di acquisto) viene a conoscenza della possibilità molto concreta di poter usufruire del superbonus 100% che, se approvato, porterebbe ad inizio lavori presumibilmente intorno ad inizio 2023. Tali lavori, sebbene in buona parte saranno sovvenzionati dalla banca, potranno dare luogo ad eventuali spese extra+legali.

Pertanto:

1. L'attuale proprietario deve prontamente informare l'agenzia e quindi l'acquirente di questa possibilità, difficilmente prevedibile prima dell'accettazione della proposta di acquisto ?
2. L'attuale proprietario, in fase di delibera in merito (che avverrà il prox mese ma che molto probabilmente verrà accettata da 1/3 dei millesimi) potrà legittimamente rinunciare a tali lavori che lo escludino pertanto dai relativi costi attribuiti prima del rogito? O potrà accollarsene il proprietario futuro?
3. Il potenziale acquirente potrà, in accordo con la parte venditrice, rinunciare alla proposta di acquisto firmata da entrambi qualora non si trovi un accordo per il punto 2? Se si', sarebbe considerata giusta causa che con comporterebbe da parte di nessuno un esborso economico (nemmeno nei confronti dell'agenzia intermediaria?) grazie, saluti.
1 non è rilevante che fosse difficilmente prevedibile, anche se tutto sommato non parliamo del ritrovamento di una necropoli sumera in cantina, pertanto rientra nei normali accadimenti da mettere in conto durante una compravendita, quindi di per se non è un evento che incida giuridicamente sulla compravendita.
2 se deliberano vale per tutti e vale nei modi previsti dalla legge, quindi la risposta è no.
3 una compravendita può essere risolta dalle parti in pieno accordo tra loro, ma l'agenzia non è una delle parti, va pagata lo stesso, salvo che non rinunci.
In sintesi avete già un accordo in caso di delibere, è scritto nella proposta che accettata è diventato il vostro contratto preliminare. Li troverai chi deve fare cosa e quando in caso di delibere, pertanto il vostro contratto già prevedeva questa ipotesi, ciao!
 

davide1111

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazi delle risposte. Tuttavia ho ancora dei dubbi.
1) il parere non favorevole di un
Condomino consente l inzio
dei lavori sulle parti comuni ma da come ho capito non su quelle private (caldaia, infissi).
2) se l attuale proprietario da invece parere favorevole può trasferire la cessione del credito bancario al nuovo proprietario in fase di rogito che avverra vs. Gennaio23? ( che avverrà prima dell inizio dei lavori previsti da marzo23 in poi)
3) quali sono le spese extra non coperte dal superbonus 110? Giustamente il futuro acquirente vorrebbe conoscerne l entita che però sara resa nota solo con la delibera che avverrà a maggio22; però durante tale delibera l attuale proprietario dovrà decidere se concedere il credito alla banca senza sapere se le spese extra saranno poi digerite dal nuovo acquirente.
 

n3m3six

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazi delle risposte. Tuttavia ho ancora dei dubbi.
1) il parere non favorevole di un
Condomino consente l inzio
dei lavori sulle parti comuni ma da come ho capito non su quelle private (caldaia, infissi).
2) se l attuale proprietario da invece parere favorevole può trasferire la cessione del credito bancario al nuovo proprietario in fase di rogito che avverra vs. Gennaio23? ( che avverrà prima dell inizio dei lavori previsti da marzo23 in poi)
3) quali sono le spese extra non coperte dal superbonus 110? Giustamente il futuro acquirente vorrebbe conoscerne l entita che però sara resa nota solo con la delibera che avverrà a maggio22; però durante tale delibera l attuale proprietario dovrà decidere se concedere il credito alla banca senza sapere se le spese extra saranno poi digerite dal nuovo acquirente.
Le banche iniziano a non accettare più le cessioni del credito, credo che molti studi si fermeranno prima di iniziare i lavori
 

davide1111

Membro Attivo
Privato Cittadino
L amministratore ha confermato la cessione del credito per cui rimangono valide le ultime domande poste, grazie ancora per chi vorrà rispondere 😊
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
1) il parere non favorevole di un
Condomino consente l inzio
dei lavori sulle parti comuni ma da come ho capito non su quelle private (caldaia, infissi).
Per le parti private, ognuno decide per se.
2) se l attuale proprietario da invece parere favorevole può trasferire la cessione del credito bancario al nuovo proprietario in fase di rogito che avverra vs. Gennaio23? ( che avverrà prima dell inizio dei lavori previsti da marzo23 in poi)
Potete accordarvi come volete, sempre che la cessione debba ancora essere fatta: dipende da voi.
Ma pare probabile che l’acquirente non accetterà accordi che gli accollino spese che competono al venditore.
3) quali sono le spese extra non coperte dal superbonus 110?
Sostanzialmente il compenso dell’amministratore.
Giustamente il futuro acquirente vorrebbe conoscerne l entita che però sara resa nota solo con la delibera che avverrà a maggio22; però durante tale delibera l attuale proprietario dovrà decidere se concedere il credito alla banca senza sapere se le spese extra saranno poi digerite dal nuovo acquirente.
Qualsiasi spesa deliberata prima del rogito è a carico del venditore.
E, tendenzialmente, il venditore dovrà saldarle PRIMA del rogito, o scalarle dal saldo prezzo.
Salvo accordi diversi tra le parti.
 

davide1111

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per le parti private, ognuno decide per se.

Potete accordarvi come volete, sempre che la cessione debba ancora essere fatta: dipende da voi.
Ma pare probabile che l’acquirente non accetterà accordi che gli accollino spese che competono al venditore.

Sostanzialmente il compenso dell’amministratore.

Qualsiasi spesa deliberata prima del rogito è a carico del venditore.
E, tendenzialmente, il venditore dovrà saldarle PRIMA del rogito, o scalarle dal saldo prezzo.
Salvo accordi diversi tra le parti.
Rispetto però a quanto segue sembra che per il superbonus non sia cosi:

In pratica, sono solo i condòmini favorevoli ad accollarsi le spese e a fruire del Superbonus 110%, se uno o più proprietari degli immobili presenti nell’edificio non sono d’accordo all’esecuzione dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che, in caso di non corretta fruizione del Superbonus (ad esempio, per via di irregolarità urbanistiche, ecc.), ne risponderanno esclusivamente i condòmini che ne hanno fruito. Resta quindi escluso da ogni rischio chi non ha approvato i lavori e non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.

In sintesi: se un condomino è contrario al Superbonus 110%, gli interventi potranno essere ugualmente effettuati se deliberati dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Solo i favorevoli sosterranno le spese e beneficeranno delle agevolazioni tipiche del Superbonus.

Quindi, se un condomino vota contro il Superbonus 110, gli altri condòmini favorevoli possono comunque accedere al bonus facendosi carico della cessione del credito”

Grazie in anticipo x vs feedback in merito.
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Quindi, se un condomino vota contro il Superbonus 110, gli altri condòmini favorevoli possono comunque accedere al bonus facendosi carico della cessione del credito”
No, non sono tenuti a dichiararlo. Se non lo fanno anche i dissenzienti devono partecipare e rispondere di eventuali anomalie all'AdE.
 
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