Rispondo a: ............Il problema è un altro secondo me. Avendo fatto un precedente contratto che rimanda ad un'altra scrittura (riproduttiva, integrativa, chiamala come vuoi), il rischio è che la prima scrittura che hai fatto sia nulla.
NO, non è così !
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Tale modello prevedeva che alla sottoscrizione della proposta diventava un preliminare azionabile ex art. 2932 a prescindere da quale opzione sarebbe stata scelta, cioè se andare direttamente alla stipula, oppure rincontrarsi per una scrittura riproduttiva/integrativa. Le parti, quindi, si obbligarono (…le parti dovranno…) alla stipula di una scrittura riproduttiva/integrativa < ….ove meglio saranno precisati gli elementi secondari dell’accordo raggiunto…….>
………….
Cassazione ha decretato che
il contratto è concluso quando le parti si sono messi d’accordo tanto sugli elementi primari che secondari, tranne il caso che le parti abbiano dimostrato di non volere subordinare la perfezione del contratto al successivo accordo su un determinato elemento complementare e sussidiario (secondario), nel qual caso, basta per la perfezione del contratto, che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali del contratto stesso. Cassazione civile, sez. II, 29 marzo 1995, n. 3705.
Secondo cassazione di cui sopra, avendo le parti firmato un preliminare, azionabile ex art. 2932, è evidente che la scrittura riproduttiva/integrativa non è ostativa alla vendita, e che il contratto è concluso a prescindere dalla stipula della stessa.
Avendo chiesto l’esecuzione in forma specifica(2932), la obbligatorietà, o meno, della scrittura secondaria riproduttiva/integrativa è decisiva per il contenzioso, in quanto da ciò deriva se l’offerta del prezzo (somma in acconto prima della stipula) era, o non era, ai sensi dell’art 2932, 2° comma, esigibile al momento della citazione, e quindi se le parti si erano, o meno, obbligati ad un facere, consistente –appunto- nella stipula della scrittura riproduttiva/integrativa prima del pagamento dell’acconto.
Quindi il contratto è concluso a prescindere dalla scrittura secondaria, riproduttiva, integrativa
Io voglio sapere se
, concluso il contratto sugli elementi primari (vedere sopra) la scrittura integrativa/secondaria è facoltativa (anche se c'è scritto ...le parti dovranno...) oppure è obbligatoria, dal solo punto di vista giuridico, chiaro ?
Sono stato chiaro ?
Quindi potendo chiedere l'obbligo a vendere (cc 2932) devo prima passare per la scrittura riproduttiva oppure posso ometterla e chiedere la vendita forzata?
Cioè si può chiedere la vendita forzata, cc 2932, essendo il contratto concluso (ved. sopra), senza aver stipulato la scrittura riproduttiva/integrativa, giacchè il venditore non l'ha voluta stipulare ?
Aiutatemi vi prego......?! Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Grazie per la risposta. Saluti