Paolone1960

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Utente Espulso
Agente Immobiliare
La clausola "entro e non oltre" non è riconosciuta in diritto e/o giurisprudenza come "termine essenziale" art. 1457 c.c. (vedasi anche le sentenze della Cassazione ben indicate da Matusalemme che invito tutti ad andare a leggere) quindi ha perfettamente ragione chi ha evidenziato che andava o va fatto firmare dalle parti un vero e proprio termine essenziale. Al momento nulla è spirato, e, dal mio punto di vista le parti non possono sciogliersi. Le rassicurazioni del mio legale sono avallate proprio dal discorso che e mi ripeto il "entro e non oltre" che credo usiamo tutti nelle nostre modulistiche non è un termine giuridico ritenuto valido e/o riconosciuto in un eventuale giudizio.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buongiorno, ho raccolto una proposta d'acquisto sottoposta a condizione e cioè ottenimento mutuo con indicato che il rogito sarebbe stato fatto "entro e non oltre" il 30 giugno. Il proprietario però per motivi a lui non imputabili sta provvedendo con l'ufficio tecnico del comune ad una sanatoria complessa e cioè: DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER FIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI, MODIFICA DI FACCIATA E TRASFERIMENTO VOLUMETRICO". Si tenga conto che l'immobile è degli anni 60 e praticamente tutti gli appartamenti sono comunque difformi. Sicuramente la proprietà risolverà la questione ma ovviamente non certamente entro il 30 giugno. Il quesito sarebbe il seguente: la dicitura "entro e non oltre" è vincolante in assoluto? Il mio legale mi ha spiegato che in ogni caso non è spirato il cd. "termine essenziale" e quindi posso stare tranquillo. Mi sono anche documentato ma non ho trovato spiegazioni veramente esaustive per il caso specifico. A qualcuno è già capitato una cosa simile?
Grazie
"Entro e non oltre" non è mai un termine perentorio, perchè lo sia dovrebbe esserci nella clausola una specifica motivazione ad es la scadenza di un beneficio fiscale tale per cui dopo quel termine non c'è più interesse ad acquistare, o perchè entro quella data l'acquirente deve necessariamente avere la certezza altrimenti non potrà fare ciò che deve (accettare un trasferimento ad es), invece la dicitura da sola comporta che la parte adempiente debba prima mettere in mora l'inadempiente dando (quello si) un nuovo termine perentorio che di norma è 15 gg dal ricevimento della comunicazione.
 

Paolone1960

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Agente Immobiliare
Posso anche essere d'accordo ma il discorso secondo me è più complicato. Ora la teorica parte adempiente, la parte promissaria acquirente, ha solo manifestato verbalmente che il suo mutuo è pronto. In realtà anche fosse vero per quanto riguarda la disamina economica, per i motivi di cui sopra. il perito non è ancora uscito, ovviamente, e quindi se è vero come vero che il proprietario è in ritardo con l'ottenimento del suo permesso da ottenersi dal comune, ma che sicuramente avrà, è anche vero che solo a parole il promissario acquirente ha manifestato il suo ottenimento del mutuo. Quindi il quesito sarebbe: chi è inadempiente? a che titolo l'acquirente può mettere in mora il venditore sulla base di un qualcosa che nessuno ha potuto verificare?
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Quindi il quesito sarebbe: chi è inadempiente?

Ti ha già risposto Francesca.

Come fa ad essere pronto il mutuo senza che abbia avuto luogo la perizia?

Se il tuo cliente è pronto che tolga la sospensiva.

Solo allora faresti meglio a parlare di inadempienze e di termini perentori.

se mi avessi letto senza pensare che faccio solo accademia inutile ,

Giuro stavolta non lo pensavo.
 
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Paolone1960

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Agente Immobiliare
Esatto, come fa a essere pronto un mutuo se non è stata fatta la perizia ma di conseguenza come fa il promissario cliente a togliere la sospensiva? Quello che volevo segnalare che nessuna delle parti può sciogliersi dal contratto in primis sempre e solo per il discorso del termine essenziale, art. 1457 c.c. visto e considerato che nessuna delle parti per il momento ha fatto niente. Quindi a mio parere non esiste in realtà una parte inadempiente e le rassicurazione del mio legale sono fondate proprio su questo.
 

Paolone1960

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Utente Espulso
Agente Immobiliare
Boh forse perché sono appassionato di giurisprudenza ma per me gli avvocati sono importanti, anche perché se effettivamente magari mi sto fasciando la testa inutilmente, è proprio perché per mia indole io voglio essere preparato ad ogni eventuale mossa. Se sei preparato sai già eventualmente come impostare la vertenza e soprattutto se hai la ragione dalla tua parte.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Esatto, come fa a essere pronto un mutuo se non è stata fatta la perizia ma di conseguenza come fa il promissario cliente a togliere la sospensiva?
se parliamo dell'acquirente ed a questi è riferita la sospensiva (ad esempio per il mutuo) mi è capitato solo in un paio d'occasioni. In quei casi abbiam fatto incontrare di nuovo le parti per aggiornare la proposta d'acquisto.
Tuttavia penso (ma non ho certezza) che possa esser sufficiente l'invio di una raccomandata AR, dall'acquirente al venditore, dove il primo dichiara l'intento di voler togliere la condizione.
In questa situazione nulla cambia al venditore (se non in meglio) e reputo quindi che non possa opporvisi.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
quindi ha perfettamente ragione chi ha evidenziato che andava o va fatto firmare dalle parti un vero e proprio termine essenziale.
Pessima scelta, che si può rivoltare contro chi ha preteso tale clausola; infatti si usa molto poco.
Pensa se ci si accorda per un "termine essenziale", e poi una parte non può andare a rogito proprio entro quel giorno, perché è in ospedale; perde caparra o deve rendere il doppio ?
Ogni clausola va ben pondorata, con i pro e i contro.
Al momento nulla è spirato, e, dal mio punto di vista le parti non possono sciogliersi.
Possono, possono, visto che c'è sospensiva; sei tu mediatore che devi saper gestire l'affare, e non ridurti all'ultimo momento, con sospensiva che scade domani, senza ancora nessuna proroga scritta.
Le rassicurazioni del mio legale sono avallate proprio dal discorso che e mi ripeto il "entro e non oltre" che credo usiamo tutti nelle nostre modulistiche non è un termine giuridico ritenuto valido e/o riconosciuto in un eventuale giudizio.
Scusa, ma continui a fare confusione; non capisco perché il legale ti stia rassicurando; da domani, il contratto non esiste più ( nel senso che sarà certo che non diventerà efficace entro la data prevista).
E, se mi permetti, pessima scelta anche quella di non avere previsto una data per l'avveramento della sospensiva, precedente a quella entro cui andare a rogito.
Ora la teorica parte adempiente, la parte promissaria acquirente, ha solo manifestato verbalmente che il suo mutuo è pronto.
Verbalmente vale come il due di picche; mi piacerebbe anche leggere la famosa condizione sospensiva, per capire come è stata studiata.
Quindi il quesito sarebbe: chi è inadempiente? a che titolo l'acquirente può mettere in mora il venditore sulla base di un qualcosa che nessuno ha potuto verificare?
Fai confusione anche qui; se c'è una sospensiva, non c'è inadempimento, perché il contratto è inefficace.
Tuttavia penso (ma non ho certezza) che possa esser sufficiente l'invio di una raccomandata AR, dall'acquirente al venditore, dove il primo dichiara l'intento di voler togliere la condizione.
In questa situazione nulla cambia al venditore (se non in meglio) e reputo quindi che non possa opporvisi.
Dipende da come è formulata la condizione; se non è esplicitamente scritto che è solo a favore dell'acquirente, si può intendere che è a favore di entrambi.
Quindi la condizione "decade" solo se si è avverato l'evento previsto (ottenimento mutuo), e non per scelta di una sola parte.
Mi spiego meglio; anche il venditore ha da guadagnare da una condizione sospensiva del genere, poiché non rischia di dover pagare provvigioni o di dover rendere il doppio della caparra, se la vendita salta per abusi del suo immobile.
Quindi, in linea di massima, non si può sostenere che la condizione "mutuo" va a favore del solo acquirente.
E solo se è a favore di uno solo, quell'uno vi può rinunciare.

Riassumendo, da quanto si è capito si è in presenza di un contratto con condizione sospensiva, la cui data di rogito sarebbe prevista entro domani.
Dato che la condizione sospensiva non ha una scadenza apposita , si da per certo che non possa essere successiva alla data prevista per il rogito.
Quindi, o per domani arriva l'ok al mutuo, o il contratto resta definitivamente inefficace.
Solo prorogando le scadenze, c'è una seria possibilità di portare a conclusione seriamente la vendita; non capisco perché si aspetta, se le parti sono disponibili.
Se invece la condizione è a favore del solo acquirente, e questi intendi rinunciarvi, potrà versare la caparra, se prevista, e da domani potrà mettere in mora il venditore, e renderlo inadempiente .
Ma temo che tutto il contratto stia in piedi a fatica, cioè che non sia stato ben scritto dall'inizio, tra condizioni vaghe, immobile non a posto, scadenze dubbie, e forse anche senza assegno di caparra.
 
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