marco tartari

Membro Attivo
Professionista
ragazzi, questa discussione mi ha appassionato, comunque il nuovo compratore sembra poter attendere l'esito della
sospensiva, questo mi permetterebbe di avere una sicurezza nella vendita.[DOUBLEPOST=1385580293,1385580244][/?[DOUBLEPOST=1385580315][/DOUBLEPOST]
ragazzi, questa discussione mi ha appassionato, comunque il nuovo compratore sembra poter attendere l'esito della
sospensiva, questo mi permetterebbe di avere una sicurezza nella vendita.[DOUBLEPOST=1385580293,1385580244][/DOUBLEPOST

un assegno senza data potrebbe addirittura invalidare l'atto ?
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
E se l'assegno fosse senza data ?
Per la cassazione un assegno senza data è nullo

Assegni non datati, assegni postdatati roba per amanti del rischio.
Tutti amici se le cose vanno bene tranne quando si finisce in tribunale, a quel punto si svelano gli altarini.
Poi leggiamo i pentiti del fai da te su questo blog.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
spiegati meglio , a me hanno dato un assegno senza data

Sopra hai scritto che per la cassazione un assegno senza data è nullo.
Inoltre un assegno datato ha limitati termini per il protesto, se è fuori dai termini l'assegno puo' non essere pagato su richiesta dal debitore, senza rischiare il protesto, pur permanendo il credito rappresentato dal titolo.
Ma il punto è sempre quello secondo cui quando si fanno le cose devono essere fatte in regola poichè qualsisi discrepanza con la legge rappresenta un appiglio per chi interviene in giiudizio quando le cose non andassero bene.
Se leggi questo blog trovi molti casi di acquirenti e venditori (anche alla presenza di agenzia) che lamentano situazioni che finiscono per vie legali.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
non consegni l'assegno che non deve essere datato

Sul non consegnare l'assegno siamo d'accordo, meno sul fatto che non sia datato anche perchè cio' richiede potenziali acquirenti che lo accettino e si fidino.
Fiducia che deve esistere su aspetti sostanziali della compravendita ma che personalmente non richiedo per quanto sopra.
 
Ultima modifica di un moderatore:

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Si discute in dottrina se l’assegno privo di alcuni dei suoi requisiti essenziali (c.d. assegno in bianco) sia valido ed efficace.
Il R.D. 21/1/1933 n. 1736, all’art. 1, indica gli elementi essenziali che deve contenere un assegno bancario e cioè:
1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata (certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e/o cifre: in caso di differenza tra le due indicazioni prevale la somma indicata in lettere; l’assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta più volte, in lettere e/o cifre);
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario)(l’art. 3 prevede a pena di nullità che il trattario sia un banchiere: fanno eccezione i titoli emessi o pagabili al di fuori del territorio dello Stato);
4) l'indicazione del luogo di pagamento (in mancanza di tale indicazione l’assegno non è nullo, ma è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario);
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
Questi quindi gli elementi essenziali dell’assegno bancario.
Il R.D. 21/1/1933 n. 1736, all’art. 2, comma 1, dispone che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario”.
Si consideri – quale caso di maggior frequenza – la mancanza dell’indicazione della data nell’assegno bancario.
La questione – estremamente delicata - verterebbe sul momento nel quale deve accertarsi la mancanza della data: e cioè all’atto dell’emissione (l’assegno viene consegnato dal traente incompleto) oppure alla presentazione al pagamento.
Di non poco la differenza in quanto la presentazione al pagamento “incompleta” è nei fatti superata dall’uso comune (rectius, abuso) di procedere al riempimento addirittura da parte dell’impiegato allo sportello bancario o, più spesso, dopo l’avvertimento da parte di quest’ultimo della detta mancanza.
Si ritiene – così almeno lo scrivente - che il momento determinante della verifica della sussistenza dei requisiti di legge dell’assegno sia da effettuarsi retroattivamente e cioè all’atto del primo riempimento: difatti a tale data andrebbero riferiti l’accertamento dell’esistenza della provvista (per l’elevazione del protesto), i termini di presentazione dell’assegno e la stessa capacità del traente all’emissione.
La Suprema Corte conforta tale interpretazione in quanto, a differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l'assegno senza data è un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.).
Tale nullità comporterebbe quale conseguenza di non poco conto la impossibilità (e/o l’illegittimità) di procedere all’elevazione del protesto, dequalificandosi l’”assegno” ad una semplice promessa di pagamento, la quale non è assistita da quegli strumenti di “pressione” che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l’esecutività, l’elevazione del protesto, etc.).
Si precisa però che, se il titolo mancante della data venga successivamente riempito dal prenditore e messo in circolazione, l'invalidità dell'emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono in mala fede, e, di conseguenza, l'incompletezza originaria dell'assegno bancario non è opponibile al portatore di buona fede, che abbia ricevuto il titolo completo. Spetta all'emittente che si opponga all'esecuzione da parte del terzo possessore l'onere di provare l'abusivo riempimento e la mala fede del terzo.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto