PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
la questione è stata commentata sotto diversi aspetti, con rispettivi e divergenti punti di vista. Ognuno sembra rimasto sulle proprie convinzioni

L'aspetto, e' sempre stato uno solo e versava tutto sul piano civilistico.

Se durante la discussione, e' emerso che la soluzione piu' corretta restava quella di realizzare opere di frodo, che corrono assieme a mandrie di pratiche edilizie, che si muovono per depredare un titolo di proprieta', e' chiaro che le divergenze diventano insuperabili. Aldila' delle convinzioni di ciascuno.

Alla critica sonora, amara come la verita', si invocavano perfino le sentenze.

Che permetterebbero ad alcuni, solo a quelli assistiti dai bravi tecnici e non dai citrulli, di razziare altri co-aventi titolo, spogliandoli di un loro diritto.

Se tali leggi predatorie
fossero fondate, dovunque in ogni condominio di Milano, si vedrebbero spuntare super attici dal raddoppiato valore, realizzati da ogni condomino dell'ultimo piano, che si impadronisce del sottotetto sovrastante ad uso comune.
 
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PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
OT: per la cronaca, mi risulta che il sottotetto una volta veniva considerato di proprietà del proprietario dell’ultimo piano. Com’è in realtà? In quali condizioni? Fine OT

..che in assenza di titolo risultante di proprieta' il sottotetto resta di uso comune.
Orientamento consolidato e gia' cassato.

Discussione che poteva finire fin dalle primissime battute.

Considerato anche il resoconto del notaio interpellato dal postante.

Di sicuro piu' serio ed attendibile, di altri suggeriti da Menestrelli e cantastorie, di cui il forum e' andato ultimamente densificandosi.
 
Ultima modifica di un moderatore:

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Secondo la sentenza di cassazione 8 maggio 2017, n. 11184

La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.

invece può considerarsi pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autono
mo.

Diverso è il caso, ma lo sapete, del diritto sulla "colonna d'aria" che da diritto di sopraelevazione al proprietario dell'ultimo piano
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Secondo la sentenza di cassazione 8 maggio 2017, n. 11184

La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.

invece può considerarsi pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autono
mo.

Diverso è il caso, ma lo sapete, del diritto sulla "colonna d'aria" che da diritto di sopraelevazione al proprietario dell'ultimo piano

.. o grazie @cafelab ,

Quindi tramezzi spontanei o tramezzini di frodo, accatastamenti selvaggi, pratiche edilizie creativie ad identificare quello che non c'era;
La presenza di reti, servizi, tubature, antenne, accessi dedicati, piu' o meno denunciati..
Non ci azzeccano nulla ..?

Fiu...

Sospiro di sollievo.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Di menestrelli e cantastorie questa discussione ne è piena di sue cantilene. Viva anche le opere di "frodo" se servono a districare le matasse se servono a correggere l'errore di non aver creato un tramezzo ad opera del primo proprietario, magari costruttore, magari per lo scopo di risparmio.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
I moderatori mal si trovano nella figura del netturbino. Il tempo che abbiamo dedicato a cancellare post totalmente inutili è finito. Il prossimo intervento non sarà per cancellare, ma per bannare dalla discussione.
Grazie per la comprensione.
 

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