Buonasera
@Bastimento , scusami se ti rispondo soltanto ora.
Il link che ho postato era per portare una risposta al tuo quesito:
Mio dubbio è se sia trascrivibile ai registri immobiliari come doc a se stante: mi pare di aver letto qui o su propit, di no
e l'ho trovata qui:
"Con riguardo all’ipotesi di norme limitative del diritto di proprietà si pone il problema della loro opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti a titolo particolare della proprietà stessa, relativamente al quale assume valenza centrale la trascrizione del regolamento.
La trascrizione assolve alla funzione di portare a conoscenza dei terzi le norme che limitano il diritto di disposizione e di godimento del diritto di proprietà. Il regolamento contrattuale, per sua stessa natura, non è opponibile verso i terzi perché è un contratto e come tale vincola le sole parti stipulanti ciò implica che per rendere opponibile il regolamento ai terzi è necessaria la trascrizione nei pubblici registri immobiliari."
Ovvero (vedo di non fare errori, sicuramente scrivo cose che già sai): il regolamento condominiale di tipo contrattuale (stilato dal costruttore unico proprietario del palazzo) pone dei limiti/vincoli ai diritti dei condòmini, all'uso delle parti comuni, quindi tutto ciò che è relativo la divisione, uso ed utilizzo di quello che è la struttura di per se (il palazzo). Di per sè, questo regolamento viene trascritto per renderlo opponibile a terzi e allegato / citato negli atti di compravendita, in qui parte acquirente dichiara di essere a conoscenza e rispettare il regolamento condominiale contrattuale, ecc. Quindi i "primi" acquirenti sono diciamo a posto. Lo accettano e basta...
Dove questo regolamento dovesse avere dei vincoli/limiti che risultano non convenienti per i condòmini, questo regolamento condominiale di tipo contrattuale può essere modificato ma è necessario il consenso di tutti i proprietari quindi all'unanimità. Una volta modificato / stilato / accettato un nuovo regolamento condominiale, questo diventa di per sè opponibile solo ai proprietari che hanno accettato il regolamento. Per rendere tale (nuovo) regolamento condominiale opponibile a terzi (che fin'ora, se nuovo, non lo è) è necessario che questo venga trascritto (come ex novo) e richiamato nei successivi atti di compravendita.
Poi, il regolamento condominiale assembleare (ordinario) viene approvato dall'assemblea secondo la maggioranza e nulla ha a che fare con la proprietà stessa, non impone limiti relativi il diritto di proprietà, proprietà esclusiva, ecc. E di fatto non viene trascritto.
Ora dico io ciò che hai detto tu:
non so se ti aspettavi qualcosa di diverso e mi sia sfuggito qualcosa di importante, nel qual caso gradirei me lo facessi presente.
Buona serata.