In caso di tardiva registrazione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca concordo sul calcolo della sanzione [...]
DUBBIO:
nella guida si parla di sanzioni sui bolli...?!?!?!?!?! (vedi pag46 v.14)
a me non risultano con cedolare secca anche in caso di tardiva registrazione...?!?!?!?!?!
Al telefono con l'AdE confermano:
dlgs 472/97 art 1 comma 1 lettera b
120% del canone dell'intera curata contrattuale ravveduto a 1/10 se entro 90 gg o 1/8 posto 90gg, No interessi, No sanzioni sui bolli!
E' il caso di aggiornare la guida!
Scusami se ti rispondo con ritardo. In merito alla particolare fattispecie in oggetto esistono diverse scuole di pensiero e ciò ha provocato, a partire dal 2011 (quando è entrata in vigore la tassa piatta sugli affitti) il fiorire di atteggiamenti non uniformi, sul territorio nazionale, da parte degli uffici locali dell’Amministrazione finanziaria.
Alcuni uffici ritengono, per prassi interna, che laddove il contribuente registri in ritardo un contratto di locazione ad uso abitativo e, in tale sede, opti per l’imposta sostitutiva, non è tenuto al versamento dell’imposta di bollo e di registro, nonché degli interessi, ma debba comunque pagare - avvalendosi del ravvedimento operoso – la sanzione ridotta sull’imposta di bollo e di registro (quest’ultima calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata contrattuale).
Altri uffici delle Entrate ritengono che, oltre la sanzione, siano dovuti anche gli interessi legali non solo in sede di ritardo di adempimento successivo, ma anche in sede di tardiva registrazione di contratto cedolarizzato.
Diversamente, altri uffici territoriali seguono una linea guida diversa, ritenendo che il contribuente possa regolarizzare la propria posizione versando la solo sanzione sull’imposta di registro, posto che in assenza di imposta di bollo non si applica la sanzione.
Pertanto, prima di procedere, si consiglia di rivolgersi all’ufficio di competenza che, come noto, è sovrano in materia.
Riguardo le sanzioni in tema di imposta di bollo, ti posso dire che è una giungla o (se preferisci) un dogma di fede. Ogni singolo ufficio liquida il ravvedimento operoso a suo modo e nessuno osa supplicare chiarimenti in Direzione Centrale, perché tutti temono che la Direzione Centrale risponda poi (non a torto) che il ritardo non è ravvedibile e che la sanzione in materia di imposta di bollo è (senza se e senza ma) al 100%.
A titolo informativo, si precisa, comunque, che la maggior parte degli uffici applica la sanzione ridotta prevista dall’art. 13, comma 1 del DLgs. 472/1997, così come modificato dall’art. 16, comma 5 del DL 185/2008 e successivamente dall’art. 1 della legge 13/12/2010 (a decorrere dal 1° febbraio 2011), vale a dire:
Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta […]:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento dei tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel coso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore […]
Come vedi, è vita difficile.