werkbund

Membro Junior
perchè questa domanda?
mi fate venire dubbi amletici ora!!!
quello che avevo capito era che inserendo la clausola del mutuo stavo tranquillo che la trattativa si bloccava...
avevo impostato che alla proposta davo 5000 e poi al copromesso parecchi altri contanti contando di arrivare al compromesso con la delibera reddituale del mutuo.
In questo modo se tutto era ok con la banca per il mutuo andavo al compromesso e davo gli altri contanti, altrimenti bloccavo il processo non facevo il compromesso e così perdevo solo i 5000 che da quello avevo capito essendo caparra confirmatoria andavano comunque persi.
Ho sbagliato qualcosa o fatto i conti senza l'oste????? :shock:
ditemi di no vi prego...:D
 

jrogin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Calma calma!
Se hai condizionato l'acquisto all'ottenimento del mutuo perchè dovresti perdere i 5.000?
Purtroppo senza leggere la "scrittura" è molto difficile dare pareri specifici.
In linea generale però mi sembra ci siano delle contraddizioni.
Mi spiego meglio, se mi posso ritirare perdendo 5.000 euro, questo corrisponde alla caparra "penitenziale", in pratica è un costo per il diritto di recesso.
Se è caparra confirmatoria, la parte adempiente può accontentarsi di trattenere la caparra (o raddoppiarla se l'aveva ricevuta), ma potrebbe anche richiedere l'esecuzione forzata del contratto o gli eventuali danni.
Inoltre di solito le scritture sottoposte a condizione sospensiva, diventano "effettive" al verificarsi della condizione, nel senso che se la condizione non si verifica nessuno perde nulla (salvo sia specificato diversamente).
 

werkbund

Membro Junior
La caparra versata è confirmatoria, non penitenziale, e la proposta è subordinata all'ottenimento del mutuo.
Quindi facendo le corna non mi danno il mutuo dovrei avere indietro anche i 5000?
e le spese sostenute per la registrazione?anche quelle mi vengono restituite?
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Anch'io sono d'accordo con Jrogin: se la clausola sospensiva relativa al mutuo non viene soddisfatta la proposta decade, e quindi i 5000 euro andranno restituiti. :ok:
Diverso invece è il discorso relativo ai soldi impiegati per la registrazione, che ha dato "data certa" ad un documento. Se poi lo stesso non viene più utilizzato, all'Agenzia delle Entrate "nun je ne po' frega' de meno!" :occhi_al_cielo: :risata: :risata:

;)
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
In caso di subordine al mutuo la clausola si intende sospensiva e non risolutiva quindi l'assegno non deve passare e non ha senso registrare la proposta di acquisto.
Nel caso in cui il mutuo vada in porto stipuli il preliminare e registri solo quello, nel caso in cui non vada in porto ti devono ridare il tuo assegno dato che la cluasola sospensiva non prevede il passaggio di caparra.
 

werkbund

Membro Junior
potreste darmi indicazioni sulla specifica legge a cui far riferimento per la registrazione degli atti..
a questo punto non capisco più come devo muovermi...
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Da Codice Civile

Art. 1353.
Contratto condizionale.

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Art. 1354.
Condizioni illecite o impossibili.

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.

Art. 1355.
Condizione meramente potestativa.

È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente da quella del debitore.

Art. 1356.
Pendenza della condizione.

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.

Art. 1357.
Atti di disposizione in pendenza della condizione.

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Art. 1358.
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Art. 1359.
Avveramento della condizione.

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Art. 1360.
Retroattività della condizione.

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica , l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Art. 1361.
Atti di amministrazione.

L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.
 

alessandra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
concordo con Roberto. Nella proposta con clausula sospensiva l'assegno intenstato ai proprietari lo tiene l'agenzia come deposito fiduciario e nel momento delle delibera mutuo si trasformerà in caparra confirmatoria.
Alessandra
 

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