1- Ho registrato un contratto. Mi son accordo oggi alla ricevuta di aver fatto un errore: era un contratto 4+4, ma ho selezionato "agevolato"!!! (GRRRRRR!!!). Cosa si fa per risolvere, e si riesce? Mi sa che andrò all'ADE (Anche se in realtà anche lì non è che sappiano spesso dare risposte adeguate su domande tecniche relative alla registrazione telematica, almeno nella mia provincia!!)
2- Il contratto di locazione è da allegare in pdf in caso di registrazione, o allegarlo è una facoltà, nel caso contenga "clausole particolari"?
3- Ci sono delle scadenze a volte da rispettare per la registrazione degli atti. Per stare dentro ai tempi, vale la data di invio, o la ricevuta della registrazione? E... grosso timore che ho... se invio il tutto in tempo e mi viene scartato per qualche vizio di forma, e... scadono i tempi, che si fa?
Si risponde nell’ordine:
1. Il contratto non è annullabile o modificabile telematicamente dall'intermediario. Due le strade percorribili:
a) presso l’ufficio territorialmente competente: solo l’ufficio è in grado di entrare nel contratto originario e modificarlo, anche se la procedura di correzione appare, in questi giorni caotici e convulsi, non agevole. In ogni caso, accetta i rischi che la nuova situazione comporta: presenta istanza in autotutela per la correzione del codice corrispondente alla TIPOLOGIA DI CONTRATTO: in definitiva, tu intendi solo far decorrere una diversa TIPOLOGIA DI CONTRATTO e non risolvere il medesimo.
b) via telematica: comunica la RISOLUZIONE con il codice 4 (se il contratto è cedolarizzato, l’adempimento è a costo zero), non flaggando la casella CEDOLARE SECCA nella sezione II del quadro A: il sistema ti catapulterà in sede RIEPILOGO, ossia LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE: in presenza di importo da versare diverso da zero, inserisci le coordinate bancarie dell’intestatario del c/c per procedere all’addebito dell’importo dovuto (il numero di c/c necessita di almeno 12 caratteri); indi, procedi con una nuova REGISTRAZIONE;
2. L’allegazione è facoltativa in presenza contemporanea dei seguenti requisiti:
Tipologia di contratto: L1 o L2;
Contratto non soggetto ad IVA;
Assenza di allegati soggetti all’imposta di bollo (ad esempio planimetrie) e di particolari clausole contrattuali soggette all’imposta di registro (ad esempio garanzie prestate da terzi);
Max n°3 locatori persone fisiche e soggettività IVA non barrata;
Max n°3 conduttori persone fisiche e soggettività IVA non barrata;
Deve essere presente almeno un immobile con codice 1 = immobile principale;
Gli altri immobili (max 3) devono avere codice 2 (pertinenza locata congiuntamente);
Tipologia immobile = U;
Rendita catastale presente.
Pertanto se registri, ad esempio, un contratto di locazione contenente solo la disciplina del rapporto normalmente prevista (durata, canone, recesso ecc.) e l’allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), non soggetto all’imposta di bollo, l’allegazione della copia del contratto sottoscritto dalle parti e dell’APE è facoltativa.
Breve nota a margine: il controllo del file rappresenta per l'Agenzia delle Entrate un ulteriore onere di cui farebbe volentieri a meno.
3. La data di stipula non può essere successiva a quella di trasmissione telematica della richiesta: tale controllo viene effettuato sia in fase di accoglienza che di compilazione.
Se la data di stipula è antecedente o uguale alla data di inizio del contratto (o in assenza della data di inizio), calcola il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di trasmissione telematica della richiesta.
Se la data di stipula è successiva alla data di inizio del contratto, calcola il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di trasmissione telematica della richiesta: se il numero di giorni è superiore a 30, è necessario inserire le sanzioni e gli interessi (tale controllo viene effettuato solo in fase di accoglienza).
In buona sostanza, il termine di registrazione è entro 30 giorni dal verificarsi del primo evento tra la data di stipula e la data di decorrenza: dalla data più vecchia, decorrono i 30 giorni. Questo, però, vale solo in prima REGISTRAZIONE.
Negli ADEMPIMENTI SUCCESSIVI non si fa più il confronto data stipula/data di decorrenza, ma vale solo il momento in cui si verifica l’evento. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che in un contratto 4+4, con decorrenza 01/02/2010, il primo giorno del nuovo ciclo, ossia il primo giorno del 5° anno, è il 01/02/2014. Nella risoluzione, è il giorno in cui si verifica la chiusura del rapporto contrattuale.
Riguardo, infine, ai termini di decadenza dell’azione di accertamento, “l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale” (DPR n°131/1986, art. 76, co. 2).
Ultima modifica: