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Un saluto a tutti,
dovendo eseguire una sanatoria di difformità non essenziali ma fuori tolleranza, mi viene richiesto anche il rispetto delle normative energetiche (ovvero dei requisiti minimi) al momento abuso 1977 e al momento attuale 2023. Trattandosi di pareti perimetrali e serramenti ovviamente queste non possono rispettare i requisiti minimi attuali.
Se la doppia conformità riguardasse anche l'aspetto energetico essa renderebbe "insanabili" la maggior parte degli abusi che non siano riconducibili a semplici cila tardive... Chi mi sa fornire qualche parere o indicazione?
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Un saluto a tutti,
dovendo eseguire una sanatoria di difformità non essenziali ma fuori tolleranza, mi viene richiesto anche il rispetto delle normative energetiche (ovvero dei requisiti minimi) al momento abuso 1977 e al momento attuale 2023. Trattandosi di pareti perimetrali e serramenti ovviamente queste non possono rispettare i requisiti minimi attuali.
Se la doppia conformità riguardasse anche l'aspetto energetico essa renderebbe "insanabili" la maggior parte degli abusi che non siano riconducibili a semplici cila tardive... Chi mi sa fornire qualche parere o indicazione?
Cioè quindi le tamponature dovrebbero performare come quelle di una nuova costruzione? Cioè quindi col cappotto termico. Mai sentito.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Io domanderei di indicare il riferimento normativo a chi avanza la pretesa della doppia conformità per l'energetuco in caso di sanatoria edilizia.
Ho presentato una SCIA art. 37 per un balcone più corto di 30cm rispetto al progetto; qualora avessi dovuto dimostrarne la doppia conformità anche alla normativa strutturale attuale (tralasciando le azioni orizzontali), non ci sarei rientrato come minimo a causa della presenza di materiali non idonei per le NTC18.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Per le norme tecniche di settore ho sempre applicato la regola vigente al momento dell' abuso, altrimenti il 99% non sarebbe sanabile.
Purtroppo ci sono state sentenze ultimamente che estendono la doppia conformità anche alla normativa sismica ..... È stata annullata anche una sanatoria dove l' autorizzazione sismica in sanatoria prescriveva opere conformative.

Quello che posso consigliare è verificare cosa prevede la normativa regionale in questi casi, sempre che ne parli!
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Per le norme tecniche di settore ho sempre applicato la regola vigente al momento dell' abuso, altrimenti il 99% non sarebbe sanabile.
Purtroppo ci sono state sentenze ultimamente che estendono la doppia conformità anche alla normativa sismica ..... È stata annullata anche una sanatoria dove l' autorizzazione sismica in sanatoria prescriveva opere conformative.

Quello che posso consigliare è verificare cosa prevede la normativa regionale in questi casi, sempre che ne parli!
Ma ti pare che se un edificio in c.a. del 1968 presenta tutti i balconi più corti di 30cm con tanto di COLLAUDO, oggi avrebbe tanti problemi al fine di sistemare la cosa...?

Quando si dice che stiamo proprio in Italia...
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Purtroppo ci sono state sentenze ultimamente che estendono la doppia conformità anche alla normativa sismica .....
Meglio fare chiarezza
Ti riferisci all'ambito strutturale sismico e non energetico......giusto ?

Dipende anche dall'anno di realizzazione.
Per edificio tipo del 1960, come si farebbe....impossibile!
 

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