Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Ministero dell’Interno - Circolare 29 maggio 1995, n° 8
Precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di cittadini italiani
In relazione a recenti notizie, riportate con evidenza dagli organi di stampa, circa il comportamento seguito da un’amministrazione comunale nell’esaminare le richieste di iscrizione anagrafica avanzate da cittadini italiani, questo Ministero, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ritiene necessario effettuare alcune puntualizzazioni sulla tematica in questione, affinché da parte dei sindaci venga adottata una linea di condotta uniforme su tutto il territorio nazionale evitando, così, le discriminazioni a danno dei cittadini da comune a comune.
Pertanto il sindaco quale ufficiale di anagrafe e di Governo, nell’esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, deve osservare scrupolosamente la legislazione vigente.
Orbene, dall’esame di detta normativa si evince che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta
costituzionale.
Alla luce delle suesposte considerazioni appaiono pertanto contrarie alla legge e lesive dei diritti dei cittadini quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell’esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di una attività lavorativa nel territorio comunale, ovvero la disponibilità di un’abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo fa miliare, ovvero procedono all’accertamento dell’eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l’iscrizione.
Tali comportamenti sembrano richiamare in vigore quei provvedimenti contro l’urbanesimo, risalenti alla legge 6 luglio 1939, che venne abrogata con su
ccessiva legge 10 febbraio 1961, n. 5. essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in
roulottes.
Tale assunto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall’Istituto nazionale di statistica, conseguente al fine a cui ispirata la legislazione anagrafica e cioè dalla rilevazioni delle situazioni di fatto. essere alterata dalla preoccupazione di tutelare gli interessi anch’essi degni di considerazione, quali ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.
Ministero dell’Interno - Circolare 15 gennaio 1997, n° 2
Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni – inammissibilità
L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente dei cittadini italiani, non sottoposta ad alcuna condizione, come si evince chiaramente non solo dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ma altresì dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Unico requisito la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall’interessato.
Tuttavia, si è verificato e continua a verificarsi, che alcune amministrazioni comunali, proseguono a respingere richieste d’iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali.
premesso, atteso il ripetersi di tali inammissibili episodi cui si aggiunge, da ultimo, il rifiuto di esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti, si invitano le SS.LL. ad effettuare la più accurata sorveglianza sulla gestione delle anagrafi da parte dei signori sindaci, procedendo, se del caso, ad adottare tutti quei provvedimenti a tutela della dignità della persona, non esclusa la segnalazione all’autorità giudiziaria.
Gratis per sempre!